Con Delibera del Commissario Straordinario dell’Ente Parco di Veio n. 16 del 21 marzo 2007 è stato stabilito “di considerare ’in prossimità del Parco Naturale di Veio , …, le sottoindicate porzioni di territorio poste nelle immediate vicinanze del perimetro dell’area naturale protetta e di sottoporle alla relativa disciplina, ai fini della collocazione e permanenza di impianti pubblicitari:
a) lato opposto di una strada che costituisce confine del Parco di Veio con una fascia laterale di 50 metri di spessore;
b) 200 metri prima e dopo i tratti stradali di cui al punto a), lungo il medesimo tracciato, e con una fascia laterale di 50 metri di spessore su entrambi i lati;
c) punti stradali, al di fuori dei precedenti, nei quali la presenza di un impianto pubblicitario interferisce con un cono visuale che ha ad oggetto il territorio del Parco.”
In applicazione della suddetta deliberazione della dott.ssa Silvia Montinaro, l’Ente Parco di Veio ha poi fatto rimuovere una serie di impianti che risultavano installati sul confine del Parco di Veio (lato destro di via Cassia uscendo da Roma), dopo aver appurato che tutti gli impianti erano stati illegittimamente o tacitamente mantenuti nelle medesime posizioni anche dopo l’istituzione del Parco Naturale Regionale di Veio entrata in vigore a novembre del 1997.
Ma molti dei suddetti impianti sono stati reinstallati sul lato sinistro della via Cassia uscendo da Roma, senza ottenere il preventivo ed obbligatorio rilascio del nulla osta dell’Ente Parco, per via della “prossimità”, e sono andati ad aggiungersi a quelli che vi risultavano già installati da tempo.
Si mette in grande evidenza che tutti i suddetti impianti pubblicitari installati sul lato sinistro della via Cassia non risultano soltanto “in prossimità” del Parco di Veio, ma ricadono anche su un tratto stradale sottoposto a diversi vincoli paesaggistici, individuati dapprima dal P.T.P. n. 15/7 “Veio-Cesano” e poi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), le cui prescrizioni di tutela vietano l’installazione di cartelli pubblicitari.
Si mette in ancor maggiore evidenza che i suddetti impianti sono stati installati senza il preventivo ed obbligatorio rilascio della “autorizzazione paesaggistica”.
A giugno del 2010 L’Ente Parco di Veio ha operato un censimento degli impianti pubblicitari installati sul lato sinistro della via Cassia dal Km. 14,600 al Km. 16,300, che ha portato a registrare ben 33 impianti pubblicitari, di cui ha poi trasmesso l’elenco all’allora Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità Dott. Francesco Paciello con Nota Ente Parco di Veio prot. n. 3023 del 5 settembre 2010.
Con Segnalazione degli impianti pubblicitari installati nel tratto La Giustiniana-La Storta della via Cassia, trasmessa il 10 ottobre del 2010 a tutti i soggetti istituzionali interessati, a nome di VAS il dott. arch. Rodolfo Bosi ha evidenziato che non risultava che per i suddetti impianti fosse stata preventivamente rilasciata l’autorizzazione paesaggistica (di cui ha chiesto di avere ad ogni modo conferma), ed ha sollecitato la rimozione di tutti i 33 impianti.
Con Nota dell’arch. Pierdominici prot. n. 3053 del 28 febbraio 2011 è stato dato seguito alla segnalazione di VAS da parte del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, arch. Maria Costanza Pierdominici, che ha chiesto anche al dott. Francesco Paciello <<una puntuale verifica del rispetto della normativa per i cartelli segnalati nella nota citata anche ai fini di una eventuale applicazione delle sanzioni previste>>.
Con Nota del dott. Francesco Paciello prot. n. 22898 del 30 marzo 2011 è stata diffidata fra le altre la ditta “A.P. ITALIA” alla rimozione a sue cure e spese entro l’11 aprile 2011 dell’impianto installato al Km. 16,250 con il numero di codice identificativo 0010/AB289/P, a pena della perdita del diritto alla delocalizzazione.
Analoghe lettere-diffida alla rimozione sono state trasmesse anche per ognuno dei rimanenti 32 impianti pubblicitari: risulta a tutt’oggi che sono stati rimossi a cura e spese delle ditte proprietarie (fra cui la “A.P. ITALIA”) soltanto 9 dei 20 impianti censiti dall’Ente Parco nel tratto della via Cassia che va dal Km. 14,900 al Km. 15,370 e che non si è proceduto alla rimozione forzata per gli 11 impianti pubblicitari che a tutto il mese di marzo del 2013 il Circolo Territoriale di Roma di VAS ha accertato che vi risultavano ancora installati.
Con Nota Regione prot. n. 226916 del 13 febbraio 2012 il Dirigente dell’Area Vigilanza Urbanistica Edilizia e Lotta all’Abusivismo, arch. Patrizia Colletta, ed il Direttore Generale arch. Demetrio Carini hanno fatto sapere che <<con riferimento all’esposto pervenuto con nota prot. n. 226916 del 13/10/2010, alla quale viene allegato un censimento prot. n. 3023 del 5/09/2010, effettuato dal Parco di Veio e riguardante violazioni alla disciplina edilizio urbanistica, consistente nella presunta installazione abusiva di . 33 impianti pubblicitari installati in prossimità del Parco di Veio sul lato sinistro della Via Cassia, uscendo da Roma tra il Km. 14,600 ed il Km. 16,300 nel tratto Giustinina-La Storta, in zona vincolata paesaggisticamente in assenza delle necessarie autorizzazioni, si comunica che questa Direzione Regionale ha avviato la propria attività di vigilanza>> (Rif. fasc. n. 10/216).
Con messaggio di posta elettronica indirizzato alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, trasmesso alle ore 19,05 del 21 novembre 2012, il dott. arch. Rodolfo Bosi ha chiesto di sapere se era stato richiesto e rilasciato il “parere” vincolante di competenza e <<se ed in che misura le SS.LL. in indirizzo, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, intendano esercitare i poteri sostitutivi>>.
Con Nota arch. Galloni prot. 22790 del 30 novembre 2012 il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, arch. Federica Galloni, ha risposto che <<le funzioni ispettive sono di competenza delle Soprintendenze, ciascuna negli ambiti di spettanza>> e quindi non anche della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio.
Il dott. arch. Rodolfo Bosi ha replicato con Nota VAS prot. n. 13 del 21 dicembre 2012 ribadendo <<la richiesta di sapere anche da parte della Direzione Generale in indirizzo se ed in che misura le SS.LL., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, intendano esercitare i poteri sostitutivi nel pieno rispetto di tutti i riferimenti normativi precedentemente citati per far sì che vengano punite soprattutto con le dovute sanzioni ripristinatorie le continuate e recidive violazioni tanto dei vincoli paesaggistici imposti con Decreti Ministeriali o Delibere di Giunta quanto dei Piani Territoriali Paesistici e del Piano Territoriale Paesistico Regionale che ne prescrivono la disciplina di tutela>>.
Con Nota arch. Galloni prot. n. 1377 del 22 gennaio 2013 l’arch. Federica Galloni ha fatto sapere che riguardo alle segnalazioni <<in diversi casi, all’apertura dell’istruttoria è seguita poi la rimozione da parte del Comune di Roma, come previsto dalla normativa vigente, mentre in altri casi, l’iter amministrativo non risulta ancora concluso>> ed ha precisato che <<il Gabinetto del Sindaco ha riscontrato le note di questa Direzione trasmettendo gli atti ai Municipi competenti>>, per arrivare alla conclusione che <<questo Ufficio respinge l’affermazione secondo la quale la “colpevole inerzia del Comune di Roma” possa essere ascritta alle strutture periferiche del Mi.B.A.C.>>.
Con Nota VAS prot. n. 5 del 23 febbraio 2013 il dott. arch. Rodolfo Bosi ha ribattuto che <<questa associazione non ha affatto “affermato” quanto ha invece forzatamente voluto interpretare la Direzione Regionale su un presunto rapporto di causa ed effetto, per cui la “colpevole inerzia del Comune di Roma” sarebbe stata incentivata dalla “inerzia” delle “strutture periferiche del Mi.B.A.C.” che peraltro non c’è stata, soprattutto da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma>> ed ha fatto presente che <<dal momento che la nota di cui all’oggetto lascia implicitamente intendere, pur senza dirlo esplicitamente, che non si vogliono esercitare di fatto i poteri sostitutivi, si chiede in via ultimativa alle SS.LL., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, di dichiarare espressamente se non intendano esercitare i poteri sostitutivi, spiegando però perché non venga ritenuto un dovere e dandone comunque la dovuta motivazione giuridica così come prescrive la legge n. 241/1990>>.
Con Nota Arch. Galloni prot. n. 6654 del 28 marzo 2013 il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio ha fatto sapere <<di non ritenere opportuno l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 17 co 3 del DPR 233/07, ovvero di avocazione e sostituzione, applicabili “solo in caso di necessità … , informati il direttore generale competente per materia ed il Segretariato generale“>>.
In allegato al messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 15,51 del 10 giugno 2013, Rodolfo Bosi ha messo la Nota VAS prot. n. 8 del 10 giugno 2013 con cui ha fatto presente che i poteri sostitutivi si possono e si debbono esercitare molto più semplicemente avvalendosi del “potere” conferito dalla normativa vigente in materia non solo di “ordinare” la dovuta rimozione al Comune di Roma quale ente proprietario delle strade, ma anche di “denunciare” alla Procura della Repubblica il medesimo Comune in caso di inottemperanza alla intimazione a provvedere. Ha quindi concluso che <<si riserva di chiedere alla Procura della Repubblica di voler accertare se nel mancato esercizio dei poteri sostitutivi si possano ravvisare eventuali estremi di reato per omissione di atti dovuti d’ufficio>>.
Nel frattempo, con Segnalazione degli impianti pubblicitari installati nel tratto La Giustiniana-La Storta della via Cassia trasmessa il 25 marzo 2013 a tutti i soggetti istituzionali interessati, a nome di VAS il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha chiesto <<di volersi attivare nell’ambito delle rispettive competenze per far sì che siano rispettati i vincoli che interessano il tratto in questione della via Cassia ed ancor più la loro normativa di tutela, esigendo l’applicazione immediata delle dovute misure di repressione, se si rendesse necessario anche con l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte di chi per legge ne ha l’obbligo>>.
Con Nota del dott. Francesco Paciello prot. n. 42000 del 5.6.2013 è stato comunicato a VAS che <<con nota prot. QH/32604 del 06/05/2013 è stato richiesto l’intervento del Gruppo di Sicurezza Sociale Urbana di Roma Capitale per la verifica sul territorio>>, ma che <<a tutt’oggi non è stato dato riscontro>>, mentre <<per quanto riguarda l’eventualità che gli impianti segnalati ricadono in area vincolata, la società Aequa Roma interessata per competenza, ci ha comunicato di aver presentato nota agli Enti tutori del vincolo per acquisire eventuale N.O. e valutare la possibilità di permanenza in loco degli impianti in questione>>.
Con Nota Vas prot. n. 10 del 5 luglio 2013, indirizzata all’allora Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale Carlo Buttarelli, al Vicecomandante Antonio Di Maggio, al dirigente del GSSU Maurizio Maggi, al Comandante del XX Gruppo Giuseppe Bracci e per conoscenza alla Procura della Repubblica, trasmessa in pari data in allegato ad un messaggio anche di posta elettronica certificata, il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha chiesto l’immediata rimozione degli impianti pubblicitari se non anche la denuncia del dott. Francesco Paciello per omissione di atti dovuti d’ufficio.
Con successiva Nota VAS prot. n. 12 dell’8 luglio 2013, indirizzata alla dott.ssa Maddalena Ragni della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee , all’arch. Federica Galloni della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, all’arch. Maria Costanza Pierdominici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, all’ing. Fabio Pacciani della U.O. Procedimenti Edilizi Speciali del Comune di Roma Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche, nonché all’Ente Parco di Veio, alla Regione Lazio Area Vigilanza Urbanistica-Edilizia e Lotta all’abusivismo e per conoscenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, trasmessa in pari data in allegato ad un messaggio anche di posta elettronica certificata, il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha diffidato <<formalmente sia l’Arch. Maria Costanza Pierdominici che l’Ing. Fabio Pacciani dal rilasciare – ciascuno per la rispettiva competenza – “parere” favorevole e la “autorizzazione paesaggistica” alla “permanenza in loco degli impianti in questione”, di cui va invece disposta quella immediata rimozione che doveva già essere avvenuta ben più di due anni fa>> ed ha chiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi per le parti di rispettiva competenza, invitando la Procura della Repubblica a verificare eventuali omissioni di atti dovuti d’ufficio.
Con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 12,50 dell’11 luglio 2013 la Segreteria della U.O. del XX Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale ha trasmesso in allegato la Nota XX Gruppo PLRC prot. n. 4419 dell’11 luglio 2013 con cui è stato comunicato al dott. Arch. Bosi che <<il Reparto Affissioni e Pubblicità di questa U.O. ha effettuato i dovuti sopralluoghi il 20/06/2013 i cui esiti sono stati trasmessi sia al G.S.S.U. che al Dipartimento Attività Economico Produttive, Formazione Lavoro Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità, preposto per l’adozione degli atti di competenza. La trasmissione è avvenuta via web con protocollo 43175 il 05/07/2013>>.
Con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 13,02 del 15 luglio 2013 l’I.A Fabio Prudenzi ha allegato <<la risposta a quanto segnalato con la nota prot. QH/53755 del 09/07/2013, inerente la presenza di impianti irregolari all’incrocio tra via Cassia, ang/via Torre delle Cornacchie>>: si tratta di una Nota del dott. Francesco Paciello dell’11 luglio 2013 con cui si comunica a Rodolfo Bosi che <<l’ufficio, preso atto della segnalazione, ha avviato la procedura di accertamento tramite la competente società Aequa Roma SpA, con nota prot. 54608 dell’11/07/2013, che sarà propedeutica alle eventuali ed ulteriori azioni dell’amministrazione>>.
Con Nota dott. Porta prot. n. 156415 del 13 agosto 2013 il Vice Comandante della U.O. Studi e Applicazione Amministrativa, dott. Diego Porta, ha comunicato che <<gli stessi impianti sono stati già in precedenza sanzionati e le ditte proprietarie diffidate alla rimozione. Inoltre, tutti i cartelli oggetto di diffida risultano essere presenti in un ordinativo, stilato dalla Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità, per essere rimossi. Per quanto concerne la richiamata applicazione degli artt. 633 c.p. e 734 c.p., si posta a conoscenza che la materia è ampiamente disciplinata da norme speciali, quali il d.lgs. n. 42/04, il d.lgs. n. 282/92, legge n. 394/1991 e la legge regionale n. 29/97, per cui il concorso apparente di norme è risolvibile facendo riferimento al principio di specialità di cui all’art. 9, comma 1 della legge n. 689/81, pertanto si applica la sanzione prevista dal d.lgs. n. 42/04. Infine, non si ritiene consono il richiamo all’art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/90, per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del dirigente apicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, in quanto, non essendo il procedimento amministrativo sanzionatorio attivabile su istanza di parte, non si configura nessuna inerzia da giustificare un eventuale esercizio sostitutivo da parte del dirigente preposto>>.
Il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha fatto una Replica alla nota del dott. Porta prot. n. 156415 del 13 agosto 2013 con un messaggio di posta elettronica trasmesso il 18 settembre 2013 anche al Comandante pro tempore dott.ssa Donatella Scafati, anche per posta elettronica certificata, con cui ha contestato punto per punto le “tesi” del dott. Porta.
Per quanto riguarda le norme speciali, che si distinguono dalle norme generali (cioè da tutte le altre norme) perché sono destinate a regolare un settore specifico della vita sociale o una specifica materia, Rodolfo Bosi ha fatto presente di non ritenere comunque condivisibile che <<il concorso apparente di norme è risolvibile facendo riferimento al principio di specialità di cui all’art.9, comma 1, della legge n. 689/91>> che effettivamente dispone testualmente: <<Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale>>.
Rodolfo Bosi non lo ritiene condivisibile dal momento che viene del tutto trascurato il successivo 2° comma dell’art. 9 della legge n. 689/1981 che testualmente recita: <<Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali>>.
A conferma indiretta si porta il 1° comma dell’art. 38 della legge regionale n. 29/1997, che è relativo proprio alle “sanzioni” da applicare nella misura da € 259,00 ad € 2.590,00, ma facendo a priori <<salvo che il fatto costituisca un reato>>.
Quand’anche così non fosse e si accettasse di fare riferimento soltanto alle leggi speciali citate e non anche agli artt. 633 e 734 del Codice Penale, che – stando alla conclusione del dott. Diego Porta secondo cui si applica esclusivamente il D.Lgs. n. 42/2004 – non sembrano essere stati mai applicati agli impianti pubblicitari installati abusivamente – si deve far presente che l’art. 633 del Codice Penale riguarda la invasione di terreni o fabbricati sia pubblici che privati anche non ricadenti in zona vincolata, per cui in tal ultimo caso non c’è concorso di norme ed è demandata alla decisione del giudice l’applicazione della sanzione penale o di quella pecuniaria.
Per quanto riguarda invece l’art. 734 del Codice Penale si deve invece far presente che quando si tratta di beni paesaggistici che non ricadono all’interno di aree naturali protette (parchi e/o riserve naturali ecc.) non c’è concorso di norme né con la legge n. 394/1991 né con la legge regionale n. 29/1997 né tutto sommato con il D.Lgs. n. 285/1992.
Il dott. arch. Rodolfo Bosi ha ribadito in conclusione tutte le specifiche richieste che con la nota VAS prot. n. 10 del 5 luglio 2013 sono state rivolte al Comandante dott. Giuseppe Bracci, al Dirigente dott. Maurizio Maggi, al Vice Comandante Antonio Di Maggio ed al Comandante dott. Carlo Buttarelli, ora sostituito pro tempore dalla dott.ssa Donatella Scafati.
Con Nota VAS prot. n. 17 del 4 ottobre 2013, trasmessa in allegato ad un messaggio di posta elettronica trasmesso in pari data al Sindaco di Roma, all’Assessore per Roma Produttiva ed al Presidente ed ai membri della IX Commissione Commercio, Il dott. arch. Rodolfo Bosi ha chiesto di sapere <<quali provvedimenti intendano prendere le SS.LL. ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, per far sì che vengano rispettati i vincoli paesaggistici imposti a tutela del territorio del Comune di Roma>>.