Ai sensi del 4° comma dell’art. 146 del “Codice dei Beni Culturale e del Paesaggio”, emanato con D.Lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica “non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”, ad eccezione dei casi elencati al 4° comma del successivo art. 167 secondo il quale “l‘autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”
Per i casi suddetti il comma 1-ter del successivo art. 181 dispone che non si applicano le sanzioni penali.
Secondo una sentenza del TAR della Puglia la realizzazione di volumi tecnici può ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Il TAR ha infatti accolto l’impugnativa di un diniego di permesso di costruire in sanatoria di un locale destinato a ospitare impianti tecnologici realizzato sulla copertura dell’edificio che ricade un un’area a vincolo paesistico: il Comune, che riteneva sanabile l’abuso, si era dovuto adeguare al parere negativo espresso dalla Soprintendenza competente per territorio.
Secondo il TAR della Puglia un vano tecnico può rientrare tra i cosiddetti abusi minori “per i quali è ammissibile la sanatoria ai sensi del combinato disposto dell’articolo 146, comma 4 con gli articoli 167, comma 4 e 181, comma 1-ter del Dlgs 42/2004, che disciplinano, rispettivamente, le sanzioni amministrative e quelle penali. Ciò in quanto l’autorizzazione paesaggistica ex post costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli, compresi quelli in sanatoria”.
Nella analoga Sentenza del TAR dell’Umbria n. 46 del 29 gennaio 2013 si legge: “per un costante orientamento giurisprudenziale il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria non opera per i c.d. volumi tecnici e, quindi, con riferimento a interventi destinati a operare il solo adeguamento funzionale dell’edificio e, ciò, senza che vengano realizzati manufatti suscettibili di essere abitabili o di un’autonoma destinazione, non funzionale al complesso nell’ambito del quale incidono”.
Bisogna tuttavia attendere eventuali pronunce d’appello, dal momento che esiste anche una difforme decisione presa con la Sentenza del Consiglio di Stato n.1879 del 28 marzo 2011.
Quest’ultimo, pur riferendosi ad un diverso e più significativo intervento edificatorio, ha affermato che il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio precluderebbe qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume.
“Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude infatti qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume (cfr., Cons. Stato, IV, n. 102/1997, in cui proprio in una fattispecie simile alla presente è stato ritenuto che costituisce opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di un garage interrato con accesso all’esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico).
Ogni tipo di volume determina una alterazione dello stato dei luoghi; proprio quello che nel caso di specie le norme di tutela vogliono impedire.
Pertanto, la realizzazione di un parcheggio interrato, con relativi accessi, e la copertura con un tetto giardino devono essere considerati nuovi volumi ai fini paesaggistici e come tali si pongono in contrasto con quelle disposizioni del PTP volte ad impedire la realizzazione di nuove strutture stabili che comunque risultano rilevanti ai fini paesaggistici) (Cfr. dec. n. 2388/05 cit.)”.