Il vigente articolo 70 della Costituzione dispone testualmente:
SEZIONE II. – La formazione delle leggi
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva una sostituzione dell’articolo 70, contenuta all’art. 8 (dedicato al ”Procedimento legislativo”) che ai commi 2 e 3 disponeva testualmente:
Art. 8.
(Procedimento legislativo)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.»
Nella relazione al disegno di legge l’aggiunta del 2° e 3° comma è stata spiegata nel seguente modo: «Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, salva la facoltà del Senato delle Autonomie di esaminare i relativi disegni di legge e di proporre eventuali modifiche.
In particolare, ciascun disegno di legge, una volta approvato dalla Camera dei deputati, è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie, il quale, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.
Nei trenta giorni successivi, il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva.
Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Questo procedimento, quando riguarda disegni di legge di particolare rilievo dal punto di vista del sistema delle autonomie territoriali, assume una valenza rafforzata, potendo la Camera dei deputati non conformarsi alle proposte di modificazione deliberate dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.
Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quello dedicato al testo del 2° e 3° comma dell’art. 70 del disegno di legge costituzionale S 1429 è diventato l’articolo 10 che ha il seguente testo:
Art. 10.
(Procedimento legislativo).
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata»
Con riferimento all’art. 70 sulla approvazione delle leggi monocamerali le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «L’articolo 10 del testo di legge costituzionale sostituisce il testo dell’articolo 70 della Costituzione, il quale attualmente sancisce la posizione paritaria dei delle due Camere nell’esercizio del potere legislativo (“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”).
La disciplina del procedimento legislativo viene adeguata alla nuova architettura costituzionale definita dalla riforma, che si fonda sul superamento del bicameralismo paritario.
Il nuovo procedimento legislativo definito dall’art. 70 Cost. si fonda dunque sulla seguente ripartizione:
a) …….
b) procedimento monocamerale “partecipato”: è il procedimento applicabile alla generalità dei disegni di legge (dunque a tutti i disegni di legge, salvo quelli per cui sia previsto un procedimento diverso).
In tal caso, l’approvazione spetta alla sola Camera dei deputati (art. 70, secondo comma), ferma restando la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell’iter legislativo: su richiesta di un terzo dei propri componenti, il Senato può disporre, entro 10 giorni dalla trasmissione del testo da parte della Camera, l’esame del disegno di legge.
Entro i successivi 30 giorni, il Senato può deliberare proposte di modificazione, sulle quali la Camera si pronuncerà in via definitiva (art. 70, terzo comma).
I relativi disegni di legge dovranno essere necessariamente presentati presso la Camera.
…………………..
Il procedimento monocamerale “partecipato”
Tutte le altre leggi – ossia quelle per cui non è previsto il procedimento bicamerale paritario – sono approvate, come si è detto, dalla sola Camera dei deputati (nuovo art. 70, secondo comma).
In tal caso, i disegni di legge iniziano necessariamente il loro iter presso la Camera.
L’esame in prima lettura presso la Camera potrà continuare a svolgersi secondo l’attuale disciplina del procedimento legislativo.
Una volta approvato dalla Camera, il disegno di legge è immediatamente trasmesso al Senato, che entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei componenti, “può disporre di esaminarlo”.
L’esame da parte del Senato si attiva dunque esclusivamente dietro richiesta di un quorum, pari a un terzo dei suoi componenti.
Considerata la formulazione del testo, intervenuta la richiesta, appare necessaria una deliberazione del Senato, che deve comunque intervenire nei dieci giorni.
Per l’avvio dell’iter di esame occorre dunque in ogni caso il consenso della maggioranza, essendo riconosciuta alla minoranza di un terzo solo il potere di richiedere la delibera del Senato.
Nel caso in cui, nei dieci giorni dalla trasmissione, non sia formulata la richiesta di esame da parte di un terzo dei senatori o, in presenza della predetta richiesta, il Senato disponga di non procedere all’esame, la legge è approvata in via definitiva e può essere promulgata.
Ove invece nei previsti dieci giorni il Senato disponga di procedere all’esame del disegno di legge, esso, nei trenta giorni successivi, “può deliberare proposte di modificazione del testo”.
I trenta giorni sembrano decorrere dalla delibera con cui il Senato dispone di esaminare il testo trasmesso dalla Camera (ma non può escludersi una diversa interpretazione che lo faccia decorrere dalla scadenza del termine di 10 giorni dalla trasmissione).
Per quanto riguarda i poteri del Senato, l’espressione “proposte di modificazione” lascia intendere che le modificazioni del Senato non si incorporino nel testo che poi giunge alla Camera per la definitiva deliberazione.
Le proposte potrebbero presentarsi come emendamenti o assumere la forma di parere o anche altra forma.
Nel caso in cui il Senato non deliberi nel termine di trenta giorni le proposte di modificazione, il procedimento di approvazione della legge si intende concluso ed il testo approvato dalla Camera in prima (e unica) lettura può essere promulgato dal Capo dello Stato.
Ove invece il Senato deliberi le proposte di modificazione, il testo è nuovamente trasmesso alla Camera, che si pronuncia in via definitiva sulle proposte medesime.
La seconda lettura della Camera è dunque necessariamente l’ultima lettura.
Dal tenore letterale del comma (“proposte di modificazione del testo sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva”) si desume che oggetto del nuovo esame da parte della Camera non sia l’intero testo ma solo le proposte del Senato.
Così avviene del resto nel procedimento bicamerale, in cui, secondo il sistema vigente, nella seconda lettura oggetto di esame da parte della Camera sono solo le parti modificate dal Senato (art. 70, comma 2, reg. Cam.).
In tal senso depone anche la considerazione che, ove la Camera intervenisse su parti non oggetto delle proposte del Senato, su tali nuove modifiche il Senato non potrebbe più pronunciarsi, con conseguente elusione della disciplina costituzionale del procedimento legislativo, che comunque riconosce al Senato un potere generale di esame dei testi legislativi.
Peraltro sembra potersi sostenere che la Camera non sia rigidamente vincolata al contenuto delle proposte del Senato, ma possa accoglierle parzialmente o modificarle a sua volta, così come potrebbe comunque apportare ulteriori modifiche comunque conseguenti alle proposte del Senato.
Sulla base della formulazione del comma – che riferisce la pronuncia definitiva alle proposte di modificazione del Senato – potrebbe finanche sostenersi che non sia necessaria la votazione finale da parte della Camera.
Si può peraltro ritenere comunque necessaria una manifestazione di volontà definitiva sul progetto di legge nel suo complesso.
Ciò dovrebbe valere anche nel caso in cui la Camera respinga tutte le proposte di modifica del Senato.
In ogni modo, tenuto conto della nuova articolazione del procedimento legislativo, che introduce diverse modalità di esame parlamentare rispetto al vigente sistema costituzionale, competerà ai regolamenti parlamentari la definizione delle relative modalità di applicazione, a partire dalla formulazione della “proposte” di modificazione da parte del Senato ed al relativo esame da parte della Camera.
Andrà inoltre valutata l’eventualità che il Presidente della Camera – in qualità di “garante” del procedimento monocamerale “partecipato” – possa valutare l’ammissibilità delle proposte di modifica del Senato (si pensi all’ipotesi in cui il Senato formuli proposte di modifica che riproducono emendamenti dichiarati inammissibili nel corso dell’esame da parte della Camera).
Potrà, in proposito, venire in rilievo anche la clausola di carattere generale prevista all’art. 70, sesto comma, Cost., che affida ai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro, le decisioni sulle eventuali questioni di competenza (v. infra).»
LE RAGIONI DEL SÌ
Dal sito Basta un Sì
Articolo 70: approvare una legge non sarà più un percorso a ostacoli
Uno dei punti più importanti e innovativi della riforma costituzionale è, sicuramente, l’eliminazione di quello che viene definito bicameralismo “paritario”.
………………….
Per questo motivo, la riforma compie un gigantesco passo in avanti: definisce le competenze delle due Camere, rispettando le nuove funzioni di queste, e sopprime il polveroso bicameralismo paritario.
Il disposto dell’articolo 70 si divide, sostanzialmente, in due parti: la prima, che stabilisce puntualmente quali sono le leggi la cui approvazione permane bicamerale, e la seconda, che stabilisce la competenza esclusiva della Camera rispetto all’approvazione di tutte le altre leggi.
Per le leggi la cui approvazione viene demandata esclusivamente alla Camera dei Deputati, l’articolo 70 stabilisce che il Senato abbia la possibilità di esaminare il testo approvato dalla prima, entro 10 giorni, ove ne faccia richiesta 1/3 dei propri componenti.
Una volta esaminato il testo, il Senato può presentare osservazioni e proposte di modifica entro 30 giorni.
Concluso questo procedimento interlocutorio, alla Camera spetterà l’ultima parola sul testo di legge.
LE RAGIONI DEL NO
Il giurista Luca Benci ha espresso al riguardo il seguente giudizio.
Luca Benci
«Leggi approvate dalla sola Camera, con possibile esame del Senato entro dieci giorni
Il Senato, per tutte le leggi approvate dalla Camera e che non sono riportate nell’elenco delle leggi bicamerali (su cui ha piena potestà, come abbiamo visto), entro dieci giorni su richiesta di un terzo dei senatori, può esaminarle e proporre modifiche nel testo entro un termine di trenta giorni.
Successivamente la Camera deciderà se accogliere o meno le modifiche.
……………
In sintesi quindi esisterebbero leggi approvate da entrambe le camere, leggi di cui il senato può chiedere le modifiche, leggi in cui il senato deve chiedere le modifiche.
Oltre a questi procedimenti – che potremo definire generali – vi sono altri sottoprocedimenti che rendono ancora più complicato il processo di produzione normativa.
Ad esempio sulle leggi elettorali di camera e senato può essere chiesto il controllo preventivo di costituzionalità da parte di un quarto dei deputati e un terzo dei senatori.
Il tutto entro dieci giorni dall’approvazione.
Questa disposizione costituzionale appare, oggi, del tutto ragionevole visto quello che è successo con il Porcellum, ma con un legislatore assennato che non piega le leggi elettorali ai sondaggi del momento appare eccessiva.
Procedimenti speciali ci sono per le leggi che sono state avviate prima in senato, per le leggi che il Governo dichiara essenziali all’attuazione del programma, le leggi dichiarate urgenti, le conversioni dei decreti legge, le leggi di iniziativa popolare.
Alla fine si contano – tra procedimenti e sottoprocedimenti – dieci modi diversi di produrre atti normativi primari.
Il senato depotenziato dalla riforma trova però i suoi poteri aumentati con la elezione dei membri della corte costituzionale.»
Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale – Università La Sapienza di Roma, Presidente del Comitato per il No nel referendum sulla legge Renzi-Boschi si è espresso al riguardo nel modo seguente.
Alessandro Pace
«7.3. Procedimenti legislativi …
7.3.2. I procedimenti legislativi disciplinati dalla riforma Boschi dai tre attuali (il procedimento normale, quello di conversione dei decreti legge e quello costituzionale) sono diventati otto, secondo una classificazione (G. Azzariti, 2016) che considera l’iter di volta in volta seguito:
1) procedimento bicamerale paritario che ricorre nei 16 ambiti materiali indicati dall’art. 70 comma 1.
2) procedimento tendenzialmente monocamerale ma con intervento eventuale del Senato nelle restanti materie (art. 70 commi 2 e 3)
……
La riforma Boschi, che si era proposta «l’obiettivo di semplificare il procedimento di formazione delle leggi ritenuto, non a torto, troppo farraginoso nel sistema attuale di bicameralismo perfetto», è invece riuscita nel capolavoro di passare da uno a otto distinti iter (G. Azzariti, 2016).
………………….
Di qui, sotto un profilo più generale, l’intuitiva importanza del Presidente del Senato nel procedimento legislativo (e quindi la delicatezza della scelta della persona), sia sotto il profilo dell’indipendenza dell’organo (nell’ottica del Parlamento), sia, all’opposto, per poter influire sui lavori del Senato (nell’ottica dell’esecutivo).»
Il professor Vittorio Angiolini, docente di Diritto costituzionale all’Università Statale di Milano, co-firmatario dell’appello per il no dei 56 costituzionalisti, ha espresso al riguardo la seguente valutazione, rispondendo ad una intervista.
Vittorio Angiolini
«Lei rileva un vizio anche in tema delle “nuove” competenze delle Camere.
VA ………………
La questione non è tanto se tutto rimanga come prima, quanto il fatto che tutto diventi più complicato di prima, visto che la competenza generale di legislazione dovrebbe essere solo della Camera.
Ma questa differenziazione di materie, passibili di mille interpretazioni sull’intervento del Senato, possono dare luogo ad incostituzionalità per vizio di procedura.
In che senso?
VA Se la Camera dei Deputati delibera da sola in una materia per cui sarebbe prevista la partecipazione del Senato, la legge è incostituzionale.
Se il Senato interviene in una materia in cui in realtà spetta la competenza solo alla Camera dei Deputati, la legge è incostituzionale.
È il festival delle controversie procedurali di fronte alla Corte costituzionale.»
Dott. Arch. Rodolfo Bosi