Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 sono state approvate le modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, fra le quali c’è l’aggiunta all’articolo 7 del comma 1 Bis dal seguente testo:
“Il territorio capitolino viene diviso in massimo dieci lotti che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva”.
Si tratta dell’emendamento n. 1286 approvato dalla Commissione Commercio il 29 luglio 2014.
Il suddetto emendamento ha ripreso uno dei 15 emendamenti a cui il 1 Luglio 2014 la stessa Commissione Commercio presieduta da Orlando Corsetti aveva subordinato il parere favorevole alla proposta n. 61 della Giunta Capitolina: conteneva in più l’attributo “commerciale“.
Quel 1 luglio il Presidente Orlando Corsetti aveva fatto approvare anche il seguente emendamento all’art. 19, che nel testo ribadiva la “garanzia di una equivalenza commerciale ed economica complessiva”.
Il 1 luglio il Presidente Orlando Corsetti ha fatto approvare contestualmente un analogo emendamento all’art. 19 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP, che non è stato poi ripresentato e non è stato quindi approvato dall’Assemblea Capitolina.
Il successivo 29 luglio Orlando Corsetti ha fatto riapprovare lo stesso testo riformulato e registrato poi come emendamento n. 1287.
Ma il giorno seguente l’emendamento è stato riformulato dall’Assessore Marta Leonori a nome della Giunta Capitolina.
Conseguentemente il testo attualmente vigente, così come pubblicato nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, è il seguente: “Il Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari è redatto secondo i criteri di cui all’art. 20 ed è approvato dall’Assemblea Capitolina, previo parere dei Municipi. Il Piano applica i criteri di cui al successivo art. 20 per ciascuna area omogenea del territorio capitolino, di cui al successivo art. 20, comma 1, lett. A). Suddivide, ai fini di cui all’art. 7, comma 2, il territorio comunale in circuiti tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali di cui all’art. 20, comma 1, lett. A) e B). Il Piano può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Capitolina anche per singoli circuiti”.
Dalla disposizione del comma 1 Bis dell’art. 7 derivano i due seguenti obblighi.
1 – Gli impianti pubblicitari che verranno individuati dai Piani di Localizzazione debbono ricadere in tutti e 15 i Municipi in modo proporzionale.
Si tratta di una “disposizione” che non sarà facile da rispettare, a seconda in particolare di come la si intende e conseguentemente la si applica.
Se applicata ad esempio su tutti i 138.000 mq. di superficie espositiva complessiva prevista dal PRIP, distribuiti in modo uguale su tutti e 15 i Municipi, comporterebbe che in ogni Municipio si debbano avere 9.200 mq. di superficie espositiva, pari quindi in modo uniforme al 6,6 %.
Ma la suddetta percentuale non può essere considerata valida se si tiene conto della diversa superficie territoriale che hanno i 15 Municipi e che è la seguente.
Municipio I – 19,910 km².
Municipio II – 13,672 km².
Municipio III – 97,818 km².
Municipio IV – 49,152 km².
Municipio V – 26,976 km².
Municipio VI – 113,355 km².
Municipio VII – 46,750 km².
Municipio VIII – 47,292 km².
Municipio IX – 183,171 km².
Municipio X – 150,643 km².
Municipio XI – 70,875 km².
Municipio XII – 73,125 km².
Municipio XIII – 68,670 km².
Municipio XIV – 131,283 km².
Municipio XV – 186,705 km².
Ma anche questo criterio non andrebbe bene se si considera che un Municipio, anche malgrado la sua notevole estensione, può avere molto territorio destinato dal PRIP a zona “A”, dove è vietato affiggere impianti pubblicitari: è il caso ad esempio del XV Municipio che ha ben 7.500 mq. ca. ricadenti dentro il Parco di Veio e dentro cui ricadono anche una porzione del Parco di Bracciano-Martignano e la riserva naturale regionale dell’Insugherata.
Ne deriva conseguentemente che bisognerebbe adottare come criterio quello di calcolare oggettivamente per ogni Municipio soltanto la sua superficie territoriale dove è effettivamente possibile l’installazione degli impianti pubblicitari.
Ma quand’anche si arrivasse a calcolare una oggettiva proporzione in termini di superficie territoriale, non si arriverebbe a rispettare alla lettera la disposizione del comma 1 bis dell’art. 7, dal momento che parla di “impianti” e non di superficie territoriale per cui c’é da tener conto che a parità di superficie espositiva complessiva non può corrispondere lo stesso numero di impianti pubblicitari, perché a seconda dei loro formati si possono raggiungere gli stessi mq. complessivi con un numero minore o maggiore di impianti.
Il tentativo di riuscire ad avere uno stesso numero di impianti a parità di superficie espositiva complessiva è reso inoltre oltre modo improbabile, per non dire impossibile, se si considera che i Piani di Localizzazione hanno l’obbligo di individuare le posizioni sul territorio di ogni singolo impianto nel rispetto anche e soprattutto delle distanze minime prescritte dal Codice della Strada in corrispondenza per lo più di incroci, attraversamenti pedonali e segnaletica stradale, che non possono essere uguali da un territorio all’altro di ogni Municipio.
2 – La posizione degli impianti pubblicitari ricadenti in modo proporzionale in ognuno dei 15 Municipi deve garantire comunque un’omogeneità economica complessiva.
Se i futuri Piani di Localizzazione prescindessero dal suddetto primo obbligo e pianificassero il territorio esclusivamente nel rispetto delle distanze minime prescritte dal Codice della Strada, individuando senza ulteriori disposizioni condizionanti la posizione sul territorio di ogni singolo impianto pubblicitario, si potrebbe allora ottenere una omogeneità economica complessiva stimando il valore commerciale che ogni singolo impianto viene ad assumere in forza della sua rendita di posizione.
Sarebbe molto opportuno che per tale fine il Comune si confronti con le ditte pubblicitarie, chiedendo loro una stima personale di tutti gli impianti pubblicitari che dovranno entrare a far parte dei bandi di gara per lotti ai fini dell’affidamento della loro gestione decennale.
Grazie alla media delle stime calcolate da più soggetti il Comune potrà quindi operare una opportuna selezione degli impianti pubblicitari, facendo in modo che i futuri lotti territoriali siano composti da un numero anche diverso di impianti ma con un valore economico complessivo uguale e quindi “omogeneo”.
Ma dalla disposizione del comma 1 dell’art. 19 deriva a sua volta l’obbligo di suddividere il territorio comunale in “circuiti” tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse “aree omogenee” e tipologie stradali.
C’è da tener presente che fra le modifiche ed integrazioni che sono state apportate al “Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni” ci sono gli “impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa”, quale è per l’appunto il servizio di Bike Sharing: soltanto per gli impianti ed i servizi di pubblica utilità sono stati inseriti come esclusivamente consentiti anche nella Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP i due formati da mt. 1,20 x 1,80 e da mt. 3,20 x 2,40 (“solo al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981”).
L’obbligo di suddividere il territorio comunale in “circuiti”, prescritto dal 1° comma dell’art. 19 del Regolamento, comporta che la società incaricata di redigere i 15 Piani di Localizzazione dovrà impostarli a monte riservando un apposito “circuito” agli impianti e servizi per pubblica utilità, che sarà diverso anche in termini di omogeneità di formati degli impianti quanto meno dal “circuito” dedicato a tutti gli altri formati degli impianti pubblicitari che a loro volta però – sempre in termini di omogeneità di formati – vanno disarticolati in impianti di proprietà privata ed impianti di proprietà comunale (cosiddetti SPQR) che hanno solo i seguenti tipi e formati:
tipo 1.A – Cartello SPQR – formati 200 x 200, 300 x 200;
tipo 1.C – Palina SPQR – formato 100 x 100;
tipo 1.D – Parapedonale SPQR – formato 100 x 70;
tipo 2.B – Palina SPQR con orologio – formato 100 x 70.
Dal combinato disposto dal comma 1 Bis dell’art. 7 e dal comma 1 dell’art. 19 del Regolamento deriva che la “omogeneità economica complessiva” da garantire ai “lotti che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i municipi” deve concretizzarsi comunque in “circuiti” che ricomprendano,“le diverse ‘aree omogenee’ e tipologie stradali” ma solo “per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato”.
Per ottenere questo la “omogeneità economica complessiva” da garantire al tempo stesso solo “per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato” va intesa ed è sicuramente raggiungibile tra i “circuiti” dedicati agli impianti di proprietà privata ed agli impianti di proprietà comunale (cosiddetti SPQR), che pur nelle diversità dei formati (stimandone ad ogni modo il valore di mercato di ognuno in collaborazione con le stesse ditte pubblicitarie operanti a Roma) possano e debbano consentire di essere disarticolati in lotti che abbiano lo stesso valore economico complessivo stimato a priori ed evitino così disparità di trattamento tra le ditte del riordino che parteciperanno alla procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti SPQR e tutte le ditte in generale (comprese quelle del riordino) che parteciperanno ai bandi di gara per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti di proprietà non comunale individuati sempre dai Piani di Localizzazione.
Ma la stessa “omogeneità economica complessiva” non è garantibile al tempo stesso anche “per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato” riguardo ai “circuiti” dedicati agli “impianti di pubblica utilità” che pur nella parità dei due formati di tipo europeo (da mt. 1,20 x 1,80 e da mt. 3,20 x 2,40) possano e debbano consentire di essere disarticolati in due distinti tipi di lotti, uno dei quali riservato esclusivamente al servizio di Bike Sharing e uno o più di uno degli altri ai servizi di elementi di arredo urbano, perché il valore economico complessivo stimato per entrambi i tipi di lotti deve costituire un corrispettivo tale da coprire i costi che comporteranno i rispettivi servizi, lasciando ovviamente anche un congruo margine di guadagno.
Per la determinazione del possibile futuro servizio completo di Bike Sharing è utile il paragone con il bando poi annullato che volle l’allora Assessore all’Ambiente Marco Visconti e che prevedeva la realizzazione di 80 postazioni in cambio del corrispettivo di una pubblicità di 1.500 mq. da sfruttare, equivalente a 347 impianti bifacciali di formato unico da mt. 1,20 x 1,80.
Il valore stimato complessivo dell’appalto è stato calcolato nel modo seguente.
Se dunque si ipotizza di volere un futuro servizio completo di Bike Sharing di 6 volte maggiore, pari quindi a 480 postazioni si dovrebbe riservare come corrispettivo una superficie pubblicitaria complessiva di 9.000 mq., pari ad appena il 6,5% dei complessivi 138.000 mq. previsti dal PRIP, che dovrebbe coprire come corrispettivo il valore stimato complessivo di un appalto di 6 volte maggiore.
Fra gli impianti ed i servizi di pubblica utilità ci sono anche gli elementi di arredo urbano, per i quali la Giunta Capitolina può ipotizzare di riservare un 3,5% dei complessivi 138.000 mq. previsti dal PRIP, pari a 4.800 mq. circa, per un totale quindi da dedicare agli impianti di pubblica utilità di appena il 10%, pari a 13.800 mq. complessivi.
È di tutta evidenza che proprio per quanto sopra evidenziato il lotto che metterà a gara i 9.000 mq. di impianti pubblicitari da riservare ad un servizio di Bike Sharing di 480 postazioni così come il lotto o i lotti che metteranno a gara i 4.800 mq. circa di impianti pubblicitari da riservare a servizi di elementi di arredo urbano non potranno avere lo stesso valore economico dei lotti che metteranno a gara invece gli impianti pubblicitari di proprietà privata o di proprietà pubblica, di entrambi i quali la superficie espositiva complessiva deve coprire solo le spese del maggior Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) offerto con cui si saranno aggiudicate le gare.
I suddetti 9.000 mq. dovranno essere distribuiti sul territorio tramite i due soli formati approvati per tale scopo di mt. 1,20 x 1,80 e di mt. 3,20 x 2,40, con la condizione per questi ultimi che vanno collocati al di fuori della zona perimetrata ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 609 del 3 aprile 1981.
Sempre a differenza degli impianti SPQR, la Giunta Capitolina è chiamata a decidere a monte inoltre le quantità dei complessivi 9.000 mq. da collocare sul territorio nei rispettivi 15 Piani di Localizzazione, tenendo conto soprattutto a tal riguardo che la sfruttamento massimo della pubblicità concessa come corrispettivo si potrà e si dovrà ricavare in particolare dagli impianti collocati nel Centro Storico di Roma e nella Città Storica così come individuata dal P.R.G. (corrispondente agli interi ex Municipi I, II, III e XVII, ed alle porzioni continue dei Municipi IV, IX, XII, XVI e XVIII, oltre che alle porzioni distaccate dei Municipi V, VI, VII, X e XI), perché differentemente non si coprirebbero i costi del servizio da assicurare ed il bando andrebbe deserto.
A tal ultimo riguardo la Giunta Capitolina dovrebbe dettare come espresso criterio per la redazione dei 15 Piani di Localizzazione di riservare ad esempio il 40-50% dei 9.000 mq. al territorio del Municipio I, un ulteriore 20-30% al territorio dei Municipi limitrofi (più o meno corrispondenti alla Città Storica) ed il rimanente 30-20% al territorio dei rimanenti Municipi, dove collocare in prevalenza se non esclusivamente gli impianti di formato 3,20 x 2,40.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi