Con legge regionale n. 21 del 23 febbraio 1987 è stato istituito il Parco del Pineto (per una superficie di 243 ha) ai sensi della allora vigente legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977 che aveva disciplinato la “Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali” e che all’art. 3 classificava i parchi regionali a seconda del loro rapporto con le aree urbanizzate in “parchi naturali”, “parchi sub-urbani” e “parchi urbani”: il Parco del Pineto è stato classificato come “urbano” e ne è stata affidata la gestione al Comune di Roma.
Il Parco è delimitato a nord dalla via Trionfale, ad ovest dalla via della Pineta Sacchetti, a sud dal quartiere di Valle Aurelia, ad est dalla Ferrovia Roma-Nord; la parte orientale è attraversata longitudinalmente, in direzione Nord-Sud, dalla sede del nuovo anello ferroviario urbano.
L’accessibilità al Parco e i collegamenti con l’intera città sono resi possibili dalla viabilità tangenziale esterna, costituita dalla via Trionfale, da via della Pineta Sacchetti e dalla strada di fondovalle, via Damiano Chiesa-via Montiglio, che attraversa il Parco in direzione Est-Ovest interrompendone la continuità.
Tra le preesistenze archeologiche dell’area è da considerare di notevole importanza l’acquedotto voluto da Traiano nel II secolo d.C. e ristrutturato da Paolo V nel XVII secolo: l’acquedotto si presenta interrato nel tratto che costeggia via della Pineta Sacchetti.
Da rilevare è il passato uso dell’area come luogo di residenza suburbana, legato alla costruzione della Villa Sacchetti, progettata da Pietro da Cortona nella prima metà del ‘600 e alla sistemazione dell’area circostante consistente nella piantumazione di una vasta pineta e di un viale alberato di cipressi.
Casale del Giannotto adibito a Casa del Parco
L’uso produttivo era invece legato allo sfruttamento dei giacimenti di argilla in quella che un tempo era chiamata “Valle dell’Inferno” ed oggi è conosciuta con il nome di “Valle Aurelia”: il nome di “Valle dell’Inferno” è dovuto alla presenza di 17 fornaci che riempivano di fumo la vallata e di cui è rimasta in piedi la storica Fornace Veschi, uno degli ultimi esempi di archeologia industriale.
L’attività attorno alle fornaci ha consentito lo sviluppo del Borghetto di Valle Aurelia come polo industriale e sociale intorno alla Fornace Veschi e alla Villa omonima.
Antico Borgo dei Fornaciari
L’ambito di Valle Aurelia, all’interno del quale ricade il Piano di Zona n. 65 “Pineto”, è localizzato nel settore urbano compreso tra la via Baldo degli Ubaldi a sud, la collina di Monte Ciocci e le stazioni metro ed FS di Valle Aurelia ad est, il Parco regionale urbano del Pineto a nord e viale di Valle Aurelia ad ovest.
La Valle Aurelia, sviluppatosi disordinatamente negli anni ’70 in adiacenza dell’antico borgo dei fornaciai, a ridosso del Vaticano, presentava gravi carenze urbanistiche.
Nel 2005 è stato approvato l’Accordo di Programma relativo al Programma di Recupero Urbano “Valle Aurelia” (art. 11 L. 493/93), pubblicato sul BUR Lazio n. 11 S.O. n. 1 del 20/04/2005: si articola in 19 interventi progettuali sia pubblici che privati, tutti concentrati nel settore urbano compreso tra Via Baldo degli Ubaldi a sud, la collina dei Monti Ciocci e le stazioni Metro FS di Valle Aurelia ad est e via di Valle Aurelia ad ovest.
Le opere pubbliche nn. 1-2-3-4-5-6 riguardano sostanzialmente il completamento delle infrastrutture a rete; le opere pubbliche nn. 9-10 il restauro, rispettivamente, della Casa del Popolo e della Fornace Torlonia: l’opera pubblica n. 12 riguarda il piano attuativo del Borghetto di Valle Aurelia, mentre l’opera pubblica n. 16 la acquisizione e sistemazione a verde pubblico attrezzato dell’area “Valle dell’Inferno”.
Di questi interventi viene evidenziata la sostenibilità rispetto alla pianificazione paesistica vigente e adottata.
Gli interventi all’interno del Parco del Pineto sono esclusivamente pubblici e localizzati prevalentemente nell’area sud-est del Parco.
L’approvazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) “Valle Aurelia ha portato fra l’altro al recupero della Fornace Veschi.
Nell’ultimo aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette è classificato nell’ambito delle “Altre Aree Naturali Protette Regionali” al numero 664 con il Codice EUAP0444, nella tipologia del “parco urbano”.
Con D.M. dell’11 novembre 1961 è stata sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 via Proba Petronia e le zone circostanti.
Con D.M. del 22 maggio 1985 (cosiddetto “Galassino”) è stata sottoposta a vincolo paesaggistico la Pineta Sacchetti.
L’allora cosiddetta “legge Galasso” n. 431 dell’8 agosto 1985 aveva sottoposto a vincolo paesaggistico automatico le zone di interesse archeologico: è stato così vincolato come bene lineare il tracciato dell’acquedotto Traiano.
Fra i cosiddetti “beni diffusi” la legge n. 431/1985 ha sottoposto a vincolo paesaggistico automatico anche «i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi»: il Parco Urbano del Pineto è stato così automaticamente vincolato ai sensi della legge 1497/1939 e la tutela del vincolo è stata poco dopo assicurata dal Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 15/6 “Pineto” che è stato adottato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 4582 del 5 agosto 1987 (e poi definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1229 del 1995).
L’art. 8 della legge regionale n. 46/1977 dettava i “Contenuti dei piani di assetto dei parchi regionali”, che si dovevano configurare «come i piani urbanistici comprensoriali, di cui all’art. 11 e seguenti della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71» e che dovevano essere accompagnati dal “Regolamento dei parchi e delle riserve” da predisporre entro 6 mesi dalla approvazione del piano di assetto.
La legge istitutiva del Parco Urbano del Pineto è stata poi modificata con la legge regionale n. 78 del 12 dicembre 1989, che è costituita dal seguente unico articolo 1 riguardante la modifica della lettere f) del 1° comma dell’art. 8:
1. Le opere edilizie e di urbanizzazione che fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione sono vietate nel parco urbano “Pineto” a termini dell’art. 8 (Norme di salvaguardia) della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21 comprendono qualsiasi opera innovativa e di trasformazione dei luoghi.
2. Sono invece escluse da tale definizione e pertanto consentite anche prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, le opere di consolidamento che sono necessarie per evitare il crollo o degrado degli edifici esistenti, e sono eseguiti dall’ente gestore.»
L’art. 6 della legge istituiva n. 21/1987 indicava le “Direttive di valorizzazione” e prescriveva che «il piano di assetto ed il regolamento di attuazione del parco, …, devono indicare:
a) le zone da destinare a riserva orientata (interventi volti al restauro od alla ricostruzione di ambienti od equilibri naturali alterati o degradati);
b) le zone da destinare a riserva integrale, per la biocenosi inseriti in complessi maggiori o per complessi unitari superstiti;
c) i monumenti naturali;
d) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini didattici, educativi, turistici, sportivi e le relative attrezzature (punti di sosta e “picnic”, percorsi sportivi e pedonali segnalati, parcheggi ed altri);
e) percorsi attrezzati, segnalati e descritti, rappresentativi dell’ ambienti tipico del parco, denominati “sentieri natura”. Relativamente ai sentieri natura realizzati nelle zone di riserva orientata ed integrale il regolamento di attuazione dovrà’ stabilire i giorni della settimana, non inferiori a tre e non superiori a cinque, in cui permettere l’accesso al pubblico».
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 7334 del 25 novembre 1987 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, formato dagli Uffici comunali competenti, coordinato dall’Ufficio Tutela Ambiente per la predisposizione del piano di assetto e del Regolamento di attuazione del Parco.
Con deliberazione n. 53 sempre del 19 febbraio 1991 è stato adottato il Regolamento di attuazione del Parco del Pineto, che la Giunta Regionale ha poi approvato con una serie di modifiche con deliberazione n. 3045 dell’11 agosto 1995: con deliberazione n. 151 del 18 luglio 1996 il Consiglio Comunale ha preso atto delle modifiche apportate al Regolamento di attuazione..
Nel rispetto delle suddette disposizioni il piano di assetto del Parco del Pineto è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19 febbraio 1991: è stato poi integrato e modificato dalle prescrizioni del Comitato Tecnico Consultivo Regionale (CTCR) relative alla perimetrazione ed alle norme tecniche generali e definitivamente approvato con legge regionale n. 43 del 24 novembre 1997.
Il perimetro è stato modificato per aderire maggiormente alle condizioni orografiche garantendo una migliore tutela.
Come si può vedere il piano di assetto classifica e suddivide il territorio del parco in:
– Aree di riserva integrale;
– aree di riserva orientata;
– aree di fruizione pubblica.
Le aree suddette sono disciplinate dalla normativa del Piano, che dovrebbe aver tenuto conto anche delle prescrizioni dettate dal P.T.P. n. 15/6 “Pineto” e che ha comunque dettato le seguenti disposizioni:
– zone di riserva integrale, nelle quali «sono consentite le sole opere di forestazione atte a conservare il patrimonio boschivo esistente»;
– zone di riserva orientata, dove sono consentite tutte le opere di forestazione atte a riqualificare il patrimonio boschivo esistente;
– aree di fruizione pubblica, individuate nelle zone marginali ma significative rispetto alla storia del parco dalla quale traggono i rispettivi nomi (Giardini di S. Onofrio a nord; Valle dell’Inferno ad est; Pineta dei Sacchetti a sud; Prato di Forte Braschi ad ovest).
La “Valle dell’Inferno” è una delle suddette quattro aree di fruizione pubblica, come definite dal Piano di Assetto del Parco, dove è prevista l’opera pubblica n. 16 del P.R.U. “Valle Aurelia”, che presenta carattere prevalentemente turistico-sportivo.
Il giorno dopo che è stato approvato il piano di assetto del Parco Urbano del Pineto è entrata in vigore la legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, il cui art. 47 ha abrogato la legge regionale n. 46/1977.
La legge regionale n. 29/1997 ha dettato le “Norme in materia di aree naturali protette regionale” che hanno previsto e disciplinato anche la situazione pregressa.
L’art. 39 che riguarda il “Riordino delle aree naturali protette esistenti” disponeva e dispone tuttora al comma 8° che «in attesa dell’adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive di aree naturali protette alle norme previste dalla presente legge, sono fatte salve le disposizioni contenute nella l.r. 46/1977, espressamente richiamate nelle leggi stesse.»
Conseguentemente dovrebbero essere considerate valide a tutt’oggi anche le disposizioni contenute nel piano di assetto del parco urbano del Pineto e nelle sue norme tecniche generali.
Il successivo art. 40 ha stabilito che «le aree naturali protette gestite dal comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e le altre istituite successivamente a tale data ed interamente ricadenti nel territorio del comune stesso, costituiscono un sistema per la cui gestione è istituito l’ente regionale Roma Natura».
Dal 1998 al Comune di Roma è subentrato così l’Ente Roma Natura con un Presidente ed un Consiglio Direttivo inizialmente formato da 7 membri, che con la legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 sono stati ridotti ai seguenti 5, così designati:
«a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, …, sentito l’Assessore competente in materia di ambiente;
b) due da Roma capitale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste;
c) due dal Consiglio regionale, con voto limitato, previa audizione nella commissione consiliare competente in materia delle organizzazioni agricole ed ambientaliste.»
Dovendo gestire un sistema di parchi, riserve e monumenti naturali, l’Ente Roma Natura si è dotato di Norme Tecniche generali uniformi da rispettare in ogni futuro piano di assetto, individuando anche tutta una serie di sottozone ad ognuna delle 4 zone prescritte dall’art. 26 della legge regionale n. 29/1997: le suddette norme generali non sono state potute applicare al piano di assetto del Parco Urbano del Pineto, in quanto approvato precedentemente ai sensi della legge regionale n. 46/1977.
Ma con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 672 del 1 marzo 2000 è stata disposta una 2° modifica al piano di assetto, interessando una nuova viabilità, sia a servizio di alcune strutture dell’Istituto Ospedaliero Agostino Gemelli (determinando di fatto “un’isola” al di fuori del perimetro del Parco, non accessibile al pubblico; sia internamente al Parco stesso, con la realizzazione di un nuovo collegamento viario da est a ovest).
La legge regionale n. 29/1997 è stata modificata con la legge regionale n. 10 del 2 aprile 2003 che ha aggiunto all’art. 26 un comma 5 bis che prescrive che «il piano dell’area naturale protetta è aggiornato almeno ogni dieci anni» con la precisazione che «agli aggiornamenti ed alle variazioni del piano si provvede secondo le procedure previste dal presente articolo per la sua adozione ed approvazione».
Al suddetto preciso obbligo l’Ente Roma Natura ha provveduto soltanto 11 dopo, vale a dire nel 2014, anche perché è stato nel frattempo commissariato.
Intanto il 27 giugno 2001 il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva 2001/42/CE che ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) per tutta una serie di piani e programmi e che è stata recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, poi integrato con D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, entrato in vigore il successivo 13 febbraio 2008.
Con Circolare prot. n. 4419 del 19 febbraio 2010, a firma dell’allora responsabile della Direzione Ambiente della Regione Lazio, arch. Giovanna Bargagna, sono state impartite a tutti i direttori degli enti di gestione di parchi e riserve le indicazioni per l’attivazione della procedura di VAS, a cui devono essere assoggettati non solo i piani di assetto in corso di redazione, da adottare o adottati successivamente alla data del 13 febbraio 2008, ma anche i piani di assetto che siano in corso di revisione sempre dopo la stessa data.
Ne deriva che anche il piano di assetto del parco del Pineto dovrebbe essere sottoposto alla procedura di V.A.S. quando si sarebbe provveduto al suo aggiornamento ed alla sua necessaria revisione, per conformarlo alla zonizzazione prescritta dall’art. 26 della legge regionale n. 29/1997, ai sensi del quale il territorio va destinato alle seguenti 4 zone:
1) zone di riserva integrale, «nella quale l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità; »
2) zona di riserva generale, «nella quale è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio» e possono essere consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, nonché interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche;
3) zona di protezione, nella quale sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo;
4) zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione.
Ne deriva che in ogni piano di assetto la nuova edificazione dovrebbe essere consentita esclusivamente nelle zone di promozione economica e sociale, tenendo conto obbligatoriamente della pianificazione paesistica secondo le prescrizioni impartite nel frattempo dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato con D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004, il cui 3° comma dell’art. 145 dispone nel testo attualmente vigente che «le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili» e conseguentemente le loro «disposizioni … sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».
Prima che entrasse in vigore il suddetto Codice, sia la legge nazionale n. 394/1991 che la legge regionale n. 29/1997 prevedevano (al comma 6 dell’art. 26) che «il piano dell’area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della l. 394/1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello».
Con la legge regionale del Lazio n. 5 del 30 marzo 2009, il suddetto 6° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 è stato sostituito con l’attuale vigente testo: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello».
Nel frattempo con deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 è stato adottato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), poi integrato con deliberazione sempre di Giunta n. 1025 del 21 dicembre 2007.
Nella sua redazione sono state considerate anche le osservazioni che i Comuni avevano trasmesso con richiesta di modifica dei P.T.P. vigenti.
Per quanto riguarda il P.T.P. n. 15/6 “Pineto” con nota prot. n. 12.073 del 31 luglio 2001 il Comune di Roma ha trasmesso ben 16 proposte di modifica, tutte riferite alle opere pubbliche del Programma di Recupero Urbano “Valle Aurelia”, registrate come proposte da n. 5891_P16.01 a n. 5891_P16.17.
Estratto dell’Allegato 3G
Gli interventi ricadenti all’interno del Parco del Pineto sono stati subordinati alla autorizzazione dell’Ente Roma Natura in base al Piano di Assetto.
Estratti dell’Allegato 3G
Il Comune di Roma ha successivamente trasmesso con nota prot. n. 16433 del 12 ottobre 2006 l’osservazione che è stata classificata come proposta n. 058091_P455, che ha riguardato i servizi pubblici urbani di Valle Aurelia.
Estratto dell’Allegato 3HA
Estratto dell’Allegato 3HA
Il P.T.P.R. è composto dalle tavole C, B ed A .
Le Tavole C individuano il patrimonio naturale ed il patrimonio culturale.
Il Parco del Pineto rientra come Bene del Patrimonio Naturale classificato nello schema del Parco Regionale dei Parchi Areali e Puntuali (art. 46 L.R. 29/97 DGR 11746/93 DGR 1100/2002) e in pascoli, rocce, aree nude (Carta dell’uso del suolo).
In Beni del Patrimonio Culturale il Parco rientra invece nel sistema dell’insediamento storico con parchi, giardini e ville storiche (art. 15 L.R. 24/98, art. 60 comma 2 L.R. 38/99), mentre per il sistema dell’insediamento contemporaneo con il passaggio della ferrovia (L.R. 27 del 20.11.2001).
Estratto della Tav. 24 Foglio 374
Legenda
Estratti dell’Allegato G Parte Prima (patrimonio naturale)
Estratti dell’Allegato H Parte Seconda (patrimonio culturale)
Le Tavole B individuano invece tutti i beni sottoposti a vincolo paesaggistico.
Il Parco Urbano del Pineto è classificato come bene d’insieme (vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche) e come parchi e riserve naturali, normate dall’art. 134 comma 1 lett. a, b della Legge regionale n. 24/98.
Estratto della Tav. 24 Foglio 374
Estratto dell’Allegato D – Scheda relativa alla classificazione del Parco Urbano del Pineto
Estratto dell’Allegato A4 – scheda relativa al vincolo paesaggistico imposto con D.M. del 23 novembre 1961
Estratto dell’allegato A4 – Scheda relativa al D.M. del 27 luglio 1985 (“Galassino”)
Estratto dell’Allegato E5 – Scheda relativo alle due zone di interesse archeologico
Allegato E6 – Scheda relativa alle zone di interesse archeologico: bene lineare dell’acquedotto Traiano
Le Tavole A del P.T.P.R. individuano invece gli ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio della Regione Lazio.
Tavole A – Tav. 24 Foglio 374
L’area del Parco del Pineto è classificata in “Paesaggio Naturale” per la porzione di area a ridosso di via di Valle Aurelia, e in “Paesaggio Naturale di Continuità” per la restante porzione di territorio costeggiato da via della Pineta Sacchetti: in rigato obliquo di colore arancione sono riportate le aree fatte oggetto di osservazioni da parte del Comune di Roma..
La disciplina di tutela dei due suddetti ambiti di paesaggio è dettata rispettivamente dagli articoli 21 e 23 delle Norme del P.T.P.R. che alle rispettive Tavole B prescrivono tutti gli usi compatibili, vietando comunque la possibilità di nuove costruzioni.
Il 4° comma dell’art. 7 delle Norme del P.T.P.R. dispone che «fino all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva».
Ne deriva che a tutt’oggi il Parco Urbano del Pineto è soggetto alle prescrizioni tanto del P.T.P. n. 15/6 “Pineto” (definitivamente approvato nel 1995) quanto del P.T.P.R. (al momento soltanto adottato dal 2007) con la clausola che in caso di contrasto tra le rispettive norme vale sempre e comunque la disposizione più restrittiva.
Ne deriva altresì che il piano di assetto del Parco Urbano del Pineto doveva essere aggiornato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 e quindi adeguato anche alle previsioni del P.T.P.R.: ma ad un tale “aggiornamento” l’Ente Roma Natura ha provveduto solo tra il 2013 ed il 2014.
Quando Governatore della Regione Lazio è diventata Renata Polverini l’Ente Roma Natura è stato commissariato: con decreto del 12 agosto 2010 è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente Roma Natura Livio Proietti che avrebbe dovuto restare in carica fino all’insediamento dei nuovi organi.
Direttore è diventato Daniele Badaloni.
Ma dopo che le elezioni sono state vinte dalla coalizione di centro-sinistra, con decreto T00203 del 31 luglio 2013 il Presidente della Giunta Regionale Nicola Zingaretti ha nominato Commissario Straordinario dell’Ente Roma Natura Maurizio Gubbiotti, dal 2003 Coordinatore della Segreteria nazionale dell’Associazione ambientalista Legambiente, che ha sostituito il Commissario Straordinario Livio Proietti e che il 18 novembre 2013 ha presentato in assemblea pubblica il piano di assetto del Parco Urbano del Pineto oggetto della variante/aggiornamento in una assemblea pubblica, a cui sono stati invitati associazioni e cittadini interessati: in tale occasione sono state presentate le linee generali della “Variante” di Piano e gli obiettivi specifici che si intendono perseguire con la sua attuazione del Piano.
La zonizzazione della Variante di Aggiornamento riprende l’articolazione delle 4 zone previste dalla L.R. 29/97 e delle rispettive sottozone così come individuate nelle norme generali uniformi che si è data Roma Natura e che all’epoca erano state già applicate in diversi piani di assetto delle aree naturali protette gestite dall’Ente (come ad es. le riserve di Insugherata e di Monte Mario):
– zona A di riserva integrale, articolata in sottozona A2 Riserva Integrale Fruibile;
– zona B di riserva generale, declinata in due sottozone:
B1 Corsi d’acqua e fondo valli umidi;
B3 Versanti Acclivi;
– zona C di protezione, con due sottozone:
C2 Aree agricole urbane e periurbane;
C3 Area di riqualificazione del patrimonio storico-monumentale ed estetico-tradizionale;
– zona D di promozione economica e sociale e le relative sottozone:
D1 Aree attrezzate per il tempo libero;
D2 Adeguamento della viabilità carrabile esistente e nuova viabilità pedonale/ciclabile attrezzata;
D3 Viabilità carrabile e/o ferroviaria e/o suoi ampliamenti;
D4 Ricomposizione architettonica ed ambientale in aree di interesse panoramico e/o paesistico;
D7 Attrezzature e servizi ricreativi, sportivi, ricettivi e sanitari. In particolare, in tale sottozona comprendente le aree attualmente adibite allo sviluppo di strutture e servizi compatibili con l’ambiente, volte all’esercizio di attività sportive e ricreative, ricettive e sanitarie, non è consentita la realizzazione di nuove volumetrie;
D8 Nuove attrezzature e servizi perla fruizione dell’area protetta che comprende le aree da adibire allo sviluppo di strutture e servizi compatibili con l’ambiente volte alla fruizione pubblica dell’area naturale protetta e al miglioramento dell’offerta dei servizi: vi ricade l’area del Borghetto Aurelio, che necessita di una ricomposizione architettonica ed ambientale.
In quest’ultima zona, nel tessuto residenziale sono presenti circa 170 abitanti, «da quanto si prescrive il Piano di Assetto prevede interventi sul patrimonio edilizio orientati alla conservazione dei volumi esistenti e un incremento non importante di SUL, quindi in linea generale, ad esito dell’attuazione di tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si presuppone un aumento di abitanti di circa 30 unità, poco significativo per incidere negativamente a livello di impatto sull’ambiente naturale».
«Al netto degli interventi previsti dal Piano d’Assetto vigente già realizzati, nella Variante del Piano si confermano gli interventi previsti dal Piano vigente sia di carattere prescrittivo quanto di carattere esigenziale».
Con la “Variante” di aggiornamento del piano di assetto si propone fra l’altro lo stralcio della “isola” e dell’area del depuratore del Policlinico Gemelli, di cui si è detto in precedenza, ed il recepimento del Programma di Recupero Urbano “Valle Aurelia”.
La bozza della “Variante” del Piano del Pineto è stata elaborata dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Roma Natura, ma non è stata adottata dall’allora Commissario Straordinario Maurizio Gubbiotti, che è stato poi confermato come tale con decreto di Nicola Zingareti del 1 ottobre 2014.
Intanto il 5 febbraio 2014 con un avviso pubblico l’Ente Roma Natura ha annunciato che «la volontà dell’Ente di procedere all’aggiornamento del Piano del Pineto deriva principalmente dal fatto che il Piano oggi vigente non è conforme alla legge regionale n. 29/1997 e alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, causando difficoltà applicative del vincolo ambientale nel parco del Pineto e una disparità di trattamento rispetto alle altre aree naturali protette gestite da Romanatura con un piano approvato conforme alla legge regionale n. 29/1997 (es. Riserva naturale di Monte Mario e Riserva naturale dell’Insugherata).»
Il 6 marzo 2014 è stata indetta una audizione presso il Municipio Roma XIV per la discussione generale della bozza della “Variante” del Piano di Assetto.
Con nota prot. 2770 del 29 luglio 2014, acquisita al protocollo regionale n. 482885 del 1 settembre 2014, l’Ente Roma Natura ha trasmesso il Rapporto Preliminare ai fini dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della “Variante” al piano di assetto del Parco Urbano del Pineto.
Con la nota prot. n. 569131 del 14 ottobre 2014 la Regione ha chiesto una integrazione del Rapporto Preliminare perché non ritenuto esaustivo.
Con nota prot. n. 2367 del 19 giugno 2015, acquisita con prot. 362852 del 06/7/2015, la Direzione Ambiente della Regione Lazio (in qualità di “Autorità Procedente”) ha trasmesso la documentazione attestante l’avvenuta ricezione del Rapporto Preliminare da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (S.C.A.), chiamati individualmente ad esprimere il proprio parere, avvenuto conferenza di consultazione del 4 novembre 2015.
Durante l’acquisizione dei pareri è stato constatato, sia da parte dell’Autorità Competente che da parte di alcuni S.C.A. (in particolare la Città Metropolitana di Roma Capitale e l’Area Piani Territoriali dei Consorzi industriali, subregionali e di settore della Regione Lazio), che il Rapporto Preliminare trasmesso non era stato integrato in modo esaustivo rispetto a quanto richiesto.
Con nota prot. n. 1449 del 18 aprile 2016, acquisita con prot. n. 206552 del 20/04/2016 l’Ente Roma Natura ha trasmesso all’Autorità Competente e ai Soggetti Competenti in materia Ambientale il Rapporto Preliminare integrato.
Sono pervenuti ulteriori pareri da parte dei S.C.A., sulla base del Rapporto Preliminare modificato, alcuni dei quali hanno integrato quelli già trasmessi in precedenza.
La Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI – Governo del Territorio e della Mobilità ha messo in evidenza «che il Parco è quasi totalmente inserito nella Componente Primaria della REP, Connessione Primaria» del Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.), approvato dal Consiglio Provinciale di Roma il 18 gennaio 2010.
Tenuto conto dell’elevata criticità delle problematiche descritte, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma ha ritenuto che il Piano di Assetto aggiornato debba essere assoggettato a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Ciò nonostante, senza tener conto della Circolare diffusa il 19 febbraio 2010, che non risulta essere stata nel frattempo abolita, l’Area VAS della Regione Lazio con Determinazione G00344 del 17 gennaio 2017 ha ritenuto che il piano sia da escludere dalla procedura di VAS anche per i seguenti motivi:
– la zonizzazione vigente del piano non è mai stata attuata perché sarebbe previsto dalle norme di rimandare a piani attuativi che in realtà non sono mai stati fatti, per cui si continua a operare solo con manutenzione ordinaria e straordinaria;
– per la zona D7 le attrezzature per il tempo libero previste dovranno essere sostenibili e prive di incremento di cubature, mentre per la zona D8 l’obiettivo principale è quello della riqualificazione e del recupero del patrimonio edilizio esistente.
L’esclusione dalla VAS viene però subordinata al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
1) Nelle successive fasi, oltre alla necessità di acquisire gli ulteriori pareri/nulla osta da parte degli
organi competenti previsti dalla normativa vigente, ai fini di rendere efficace quanto disposto dall’art. 26 c. 1 lettera c della L.R. 29/97 e ss.mm.ii., si raccomanda di affrontare nelle NTA il tema dell’accessibilità ai diversamente abili.
2) La realizzazione degli interventi in oggetto è subordinata all’acquisizione del parere del Gestore
del S.I.I. Acea Ato2, sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dal Piano in esame.
La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere per evitare ripercussioni negative sull’ambiente e anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti (art. 146 comma 1 lett. g del D. Lgs. 152/2006 e art. 25 comma 3 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionali).
4) Ai fini della salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale si richiamano inoltre gli artt. 4 e 5 della L.R. 6/2008; in particolare in relazione all’impermeabilizzazione dei suoli, il Piano dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 4 co. 2 lett. d) della L.R. 6/2008.
5) In relazione al contenimento dell’inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all’art. 5 delle suddette norme e l’utilizzo di energie rinnovabili anche per l’illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa (cfr. DD. MM. 26/6/2015; D. Lgs. 192/2005; D. Lgs. 102/2014; L.R. n. 6/2008; ecc.).
Inoltre dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi degli edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi livelli di riferimento stabiliti dall’Unione Europea.
6) Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano di risanamento della qualità dell’aria inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione.
7) L’incremento di rifiuti urbani prodotti dall’attuazione del Piano, dovrà essere gestito nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore, “tenendo in conto anche la produzione di rifiuti generata dagli utenti del parco”.
8) Il piano di monitoraggio, previsto dall’art. 25 bis della L. R. 29/97 sugli habitat e sulle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria, che l’Ente di Gestione è tenuto a svolgere istituzionalmente, dovrà essere implementato, per quanto riguarda il sistema delle sugherete, «esplicitando gli indicatori quali variazioni dell’areale, tendenze dinamiche, coerenza corologica, o mediante altri parametri floristici, strutturali, relativi alla rinnovazione o ecologici eventualmente selezionati” e, ai fini della riduzione di consumo di suolo, “con indicatori utili a stimare il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo».
9) Siano in ogni caso rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri di competenza degli Enti ed Amministrazioni pervenuti.
In tutto questo frattempo al vertici dell’Ente Roma Natura è stato più volte riconfermato Maurizio Gubbiotti.
Con deliberazione n. 519 del 29/09/2015 la Giunta Regionale ha deciso la “Proroga dei commissariamenti disposti con la DGR n. 164 del 3 luglio 2013 (Commissariamento degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette)” prevedendo la riconferma per la seconda volta dei commissariamenti straordinari degli enti regionali di diritto pubblico gestori delle aree naturali protette sino al 30 settembre 2016, per cui fino a tale data Maurizio Gubbiotti è stato riconfermato Commissario Straordinario dell’Ente Roma Natura.
Con deliberazione-della-giunta-regionale-n-583-del-7-ottotbre-2016 è stata rilevata «la necessità, nelle more del completamento delle procedure di nomina dei nuovi Organi di amministrazione, …, di garantire la continuità amministrativa e gestionale degli enti gestori delle aree naturali protette» e conseguentemente é stato ritenuto «necessario prorogare i commissariamenti disposti con la DGR 519/2015 fino alla nomina del Presidente del Consiglio direttivo e comunque non oltre il 30 novembre 2016».
Con singoli decreti Nicola Zingaretti ha così prorogato di soli 2 mesi il mandato dei Commissari Straordinari: ma la legge n. 444 del 15 luglio 1994 ne consente una ulteriore proroga automatica che sarebbe scaduta il 14 gennaio 2017.
Il giorno prima, con decreto T00006 del 13 gennaio 2017 ha nominato Presidente dell’Ente Roma Natura Maurizio Gubbiotti, che ha quindi ricevuto la Determinazione G00344/2017 trasmessa dalla Regione Lazio, ma che non vi ha dato seguito con il completamento della redazione ed adozione della Variante del Piano di Assetto nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’Area VAS della Regione.
Con decreto T00061 del 5 aprile 2017 il Governatore del Lazio ha nominato direttore dell’Ente Roma Natura Danilo Casciani, in sostituzione di Daniele Badaloni.
È trascorso così l’intero ano 2017 senza il Governatore del Lazio provvedesse ad insediare il Consiglio Direttivo dell’Ente Roma Natura.
Poco prima della fine del suo mandato, il Presidente della Giunta Regionale Nicola Zingaretti a sorpresa ha nominato i due membri del Consiglio Direttivo designati nelle veci del del Consiglio Regionale dall’allora Vice Presidente Daniele Leodori.
Con Decreto T00013 del 10 gennaio 2018 Nicola Zingaretti ha nominato Antonio Galano: con Decreto T00019 del 10 gennaio 2018 ha nominato Andrea De Carolis.
Con Decreto T00056 del 6 febbraio 2018 ha quindi insediato il Consiglio Direttivo dell’Ente Roma Natura, senza aver sollecitato Roma Capitale a designare gli altri due membri, sul presupposto che fosse sufficiente insediare la maggioranza più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
Ma una tale disposizione era prevista soltanto nel testo originario della legge regionale n. 29/1997 che al 4° comma dell’art. 14 prevedeva che il Consiglio Direttivo «è validamente costituito quando risultano nominati la metà più uno dei componenti previsti.»
Ma la suddetta disposizione è stata poi abolita dalla legge regionale n. 10 del 2 aprile 2003 per cui non va ritenuta più valida.
Il mandato di questo Consiglio Direttivo anomalo è durato fino al 3 luglio 2018, durante il quale non è stato intrapreso nessun provvedimento riguardo alla Variante/aggiornamento del Piano di Assetto del Parco Urbano del Pineto.
Per il periodo che è stato in carica il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 14 del 7 giugno 2018 ha fra l’altro approvato il nuovo Statuto dell’Ente Roma Natura, che era stato approvato il 23 febbraio 2010, per adeguarlo alle nuove disposizioni impartite con la legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 che ha fra l’altro modificato la composizione del Consiglio Direttivo e del Collegio di Revisore dei Conti.
Per quanto riguarda il Parco del Pineto con prot. n. 1231 del 28 marzo 2018 è stata registrata la richiesta della associazione “Il Pineto nel Cuore Onlus” di convenzione con l’Ente Roma Natura per la realizzazione degli interventi e delle attività di manutenzione delle aree verdi urbane.
Con deliberazione n. 17 del 7 giugno 2018il Consiglio Direttivo ha approvato lo schema di convenzione che prevede un contributo di 15.000 € concesso dalla Regione Lazio per spese di parte corrente e di 5.000 € per spese in conto capitale.
Dal 3 luglio 2018 è scaduto il mandato sia del Consiglio Direttivo che del Presidente dell’Ente Roma Natura, senza che il Governatore del Lazio abbia provveduto a tutt’oggi al rinnovo di tutti gli organi di tale Ente, che da 5 mesi esatti è senza rappresentante legale.
Il 17 settembre 2018 la VIII Commissione Ambiente della Regione Lazio ha espresso parere negativo allo schema di decreto proposto dall’Assessore all’Ambiente Enrica Onorati, che riproponeva la nomina di Maurizio Gubbiotti: da allora il Governatore del Lazio sta tenendo sospeso il decreto di nomina del Presidente dell’Ente Roma Natura.
Per quanto riguarda i due membri del Consiglio Direttivo, che spetta al Consiglio Regionale di designare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 2 agosto 2018 è stato fatto pubblicare un «Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della designazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, di due membri del consiglio direttivo di ciascuno dei tredici enti di gestione delle altrettante aree naturali protette di interesse regionale».
Le candidature dovevano essere presentate entro il 10 settembre 2018: si sta ancora curando l’istruttoria delle candidature pervenute anche per il Consiglio Direttivo dell’Ente Roma Natura.
Per quanto riguarda i due membri del Consiglio Direttivo che spetta a Roma Capitale di designare, l’associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS) ha dovuto sollecitare l’ottemperanza a questo compito con Nota VAS prot. n. 56 del 30 novembre 2018.
Nel frattempo il 25 settembre 2018 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la legge contenente “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale“, che è diventata la legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 e che all’art. 5 contiene diverse modifiche della legge regionale n. 29/1997: la più rilevante di queste modifiche riguarda l’eventualità che i tutti i futuri piani di assetto di parchi e riserve possano essere approvati definitivamente per “silenzio-assenso” nel caso che il Consiglio Regionale non si “pronunci” entro 4 mesi dalla data di inserimento della approvazione del piano di assetto all’ordine del giorno dei lavori del medesimo Consiglio.
L’approvazione di ogni futuro Piano di Assetto dei parchi e delle riserve regionali, compreso quindi quello aggiornato e revisionato del Parco Urbano del Pineto, non può e non deve costituire una passiva “ratifica” di quello licenziato dalla Giunta Regionale, specie nel caso che non soddisfi compiutamente le finalità di tutela della rispettiva area naturale protetta, per cui nel rispetto dell’ordine democratico che si è data la Regione Lazio con il suo Statuto può e deve essere soggetto a modifiche e correzioni migliorative proprio in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.
Con la legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 è stata modificata anche la disciplina relativa alle aree agricole e più specificatamente ai Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.).
È stato aggiunto all’art. 31 della legge regionale n. 29/1997 un comma 2 bis che dispone che «il PUA redatto secondo le modalità della l.r. 38/1999, previa indicazione dei risultati che si intendono perseguire, può prevedere la necessità di derogare alle previsioni del piano dell’area naturale protetta redatto ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera f) ad esclusione delle normative definite per le zone di riserva integrale».
Come già detto, ogni Piano di Assetto redatto ai sensi della legge regionale n. 29/1997, suddivide il territorio in zone integrali, zone di riserva generale, zone di protezione e zone di promozione: in base alla suddetta disposizione, quando il Piano di Assetto del Parco Urbano del Pineto verrà aggiornato ed adeguato alla suddetta zonizzazione ed eventualmente approvato definitivamente anche per “silenzio-assenso”, potrà essere derogato in qualunque momento successivo mediante Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) che prevedano nuove edificazioni in deroga al P.T.P. n. 15/6 ed al P.T.P.R. anche nelle zone di riserva generale e di protezione, dove sono invece vietate dalla norma nazionale.
Con la legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 sono stati aggiunti all’art. 31 anche i due seguenti ulteriori commi:
«2ter. Nella conferenza dei servizi ai fini dell’approvazione del PUA, l’amministrazione procedente acquisisce il nulla osta dell’Ente di gestione del parco che si esprime in merito alla conformità della proposta, nel rispetto delle finalità di tutela di cui alla presente legge e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 3, della legge 394/1991.
2quater. Nel caso il PUA comprenda un insieme di aree ricadenti sia all’interno che all’esterno dell’area naturale protetta, non è consentito localizzare all’interno del parco le volumetrie derivanti dagli indici fondiari esterni al perimetro dell’area naturale protetta ».
Anche per i suddetti motivi l’associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS) ha chiesto al Governo di impugnare presso la Corte Costituzionale tutte le modifiche di cui ha rilevato tutta una serie di vizi di legittimità.
Al momento attuale vige comunque ancora il Piano di Assetto approvato nel 1997, che ha una diversa zonizzazione, per cui non dovrebbe essere possibile presentare P.U.A. in deroga ad esso, anche perché il vigente Piano Regolatore Generale del Comune non prevede più zone agricole.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi