Su questo stesso sito il 6 giugno 2014 ho pubblicato un articolo dal titolo <<Le inammissibili falsità diffuse a mezzo stampa dalla Presidente della associazione di categoria A.I.P.E. per screditare il PRIP licenziato dalla Giunta Capitolina>>, in cui ho contestato l’articolo-inchiesta pubblicato il 4 giugno precedente sul quotidiano on line “Il Tempo.it, dimostrando quanto fosse del tutto falsa la “tesi” strampalata della Presidente della associazione di categoria AIPE (Associazione Imprese Pubblicità Esterna), Daniela Aga Rossi, secondo cui <<Il Comune riduce i cartelloni in periferia e moltiplica quelli destinati al centro>>.
Non appagata dalla suddetta inchiesta, la Sig.ra Daniela Aga Rossi si è voluta rendere protagonista di una nuova iniziativa, che ha messo in atto stavolta assieme al Regional Development Manager della Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A./Affitalia S.r.l., Alberto Gualerzi, con cui ha deciso di contestare le proposte di deliberazione n. 59 sul PRIP e n. 61 sul Regolamento di Pubblicità, dando <<incarico ad un team di avvocati e tecnici di elaborare i dati e interpretare e verificare l’applicazione delle norme delle elaborazioni stesse, per poter oggettivamente analizzare le delibere adottande.>>
Ne è scaturita una “Sperimentazione sul PRIP di AIPE e CLEAR CHANNEL”, che porta la data del 10 giugno 2014 e che è stata trasmessa in allegato ad una Nota congiunta di AIPE e CLEAR CHANNEL trasmessa lo stesso giorno nel seguente ordine al Sindaco Ignazio Marino, al Presidente dell’Assemblea Capitolina Mirko Coratti, all’Assessore a Roma Produttiva Marta Leonori, all’Assessore alla Mobilità e Trasporti Guido Improta, al Presidente della Commissione Commercio Orlando Corsetti, al Presidente dei Sistemi Informativi, Innovazione e Sviluppo della Tecnologia, Smart City e Beni Comuni Immacolata Battaglia, al Presidente della Commissione Bilancio Alfredo Ferrari ed infine a tutti i consiglieri.
La suddetta “sperimentazione” porta la data del 10 giugno scorso soprattutto per la concomitanza della seduta della IX Commissione Commercio riunita proprio per questo giorno per esprimere il parere di propria competenza sia sulla proposta di delibera n. 59 che sulla proposta di delibera n. 61: alla seduta, poi conclusasi con un rimando a lunedì 16 giugno 2014, ha partecipato di persona la Presidente dell’AIPE per dare i risultati a cui sarebbe arrivata proprio la “sperimentazione”, di cui ha provveduto a dare anche e soprattutto ai media le conclusioni come se fossero “verità” assolute.
Dello svolgimento della seduta della Commissione Commercio del 10 giugno 2014, a cui ha partecipato per la 1° volta anche l’Assessore Leonori, ha così dato notizia il giorno stesso il quotidiano on line “Il Messaggero.it” con un articolo dal titolo <<Cartelloni, slitta il voto per l’approvazione delle delibere sugli impianti pubblicitari. Le imprese: «Aspettiamo un piano da vent’anni»>> (http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CAMPIDOGLIO/cartelloni_slitta_voto_prip_regolamento/notizie/737575.shtml): l’articolo è stato ripubblicato due giorni dopo sul sito www.estererniamo.it (http://www.esterniamo.it/senza-categoria/ri-esterniamo-cartelloni-slitta-il-voto-per-lapprovazione-delle-delibere-sugli-impianti-pubblicitari-le-imprese-aspettiamo-un-piano-da-ventanni/).
Lo stesso 10 giugno 2014 ne ha parlato “Cinque Quotidiano” con un articolo dal titolo <<Comune di Roma, il piano pubblicità non riesce a vedere la luce>> ed il sottotitolo <<Critiche per gli annunci sul nuovo Prip fatti in conferenza stampa. Il parere delle commissione slitta a lunedì prossimo>> (http://www.cinquequotidiano.it/politica/campidoglio/2014/06/10/comune-di-roma-il-piano-pubblicita-riesce-vedere-la-luce/#.U5xK9EpH4Rq): anche talearticolo è stato ripubblicato il giorno dopo sul sito www.esterniamo.it (http://www.esterniamo.it/senza-categoria/ri-esterniamo-comune-di-roma-il-piano-pubblicita-non-riesce-vedere-la-luce/).
Anche l’Agenzia Parlamentare “Agen Parl” ha pubblicato il 10 giugno 2014 un articolo dal titolo <<ROMA: AIPE, SONO 20 ANNI CHE ASPETTIAMO UN PIANO, IL COMUNE DI ROMA AGISCA>> (http://old.agenparl.com/?p=52283).
Ne hanno parlato il giorno dopo, 11 giugno 2014, il quotidiano on line “Il Tempo.it” con un articolo sempre del giornalista Vincenzo Bisbiglia dal titolo ad effetto <<Bocciato il regolamento sui cartelloni>> ed il sottotitolo <<La commissione presenta emendamenti sul nuovo bike sharing e l’arredo urbano>> (http://www.iltempo.it/roma-capitale/cronaca/2014/06/11/bocciato-il-regolamento-sui-cartelloni-1.1259591).
Lo stesso 11 giugno 2014 sempre sul sito www.esterniamo.it è uscito un articolo di autore anonimo dal titolo <<PRIP.AIPE: «SONO 20 ANNI CHE ASPETTIAMO UN PIANO. CHE IL COMUNE DI ROMA AGISCA»>> (http://www.esterniamo.it/senza-categoria/prip-aipe-sono-20-anni-che-aspettiamo-un-piano-che-il-comune-di-roma-agisca/).
1° considerazione di metodo
Le associazioni di categoria che rappresentano tutte le ditte pubblicitarie operanti a Roma sono le seguenti 5:
1) A.I.P.E. (Associazione Imprese Pubblicità Esterna), di cui fanno parte fra le altre le ditte “SCI”, “APA” e “A.P. Italia”;
2) A.A.P.I. (Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane) di cui fanno parte fra le altre le ditte “Clear Channel”, “IGP Décaux” e la “Ettore Sibilia Pubblicità”;
3) A.P.R. (Associazione Pubblicitari Romani) di cui fa parte fra le altre la “Moretti Pubblicità”;
4) I.R.P.A (Imprese Romane Pubblicitarie Associate) di cui fanno parte fra le altre le ditte “Pubbli Roma”, “Screen City”, “D.D.N.” “D.N.D.”, “Studio Immagine di Vincenzo Angeletti”, “Battage” e la “F.A.R.G. Pubblicità di Tonatti Maria & C. s.a.s.”;
5) S.P.A.R. (Società Pubblicitarie Associate Romane) di cui fanno parte le ditte “Cosmo Pubblicità”, “New Poster”, “Ars” e “GBE”.
Appare a mio giudizio quanto meno singolare in termini di “metodo” e di deontologia professionale una “alleanza” tra una associazione di categoria (quale è l’A.I.P.E.) ed una singola ditta pubblicitaria (quale è la Clear Channel) che è per giunta rappresentata da un’altra associazione di categoria (quale è l’A.A.P.I.) di cui non accetta evidentemente la scelta di neutralità che sembra aver fatto fino ad ora.
Appare ancor più singolare che questa spuria “accoppiata” si arroghi il diritto di fare da protagonista, scavalcando di fatto le altre associazioni di categoria.
Vale la pena ricordare in questa sede che l’I.R.P.A (Imprese Romane Pubblicitarie Associate), di cui è presidente l’Avv. Giovanni Scavuzzo, si è fin qui “confrontata” con l’Amministrazione Capitolina con l’unico “dialogo” che è stata capace di avere e che è stato esclusivamente a colpi di ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato, perdendoli fin qui tutti.
2° considerazione di metodo
La strana coppiaA.I.P.E.-Clear Channel presenta oggi come “nuovo” un lavoro che avrebbe potuto invece fare benissimo ieri allo stesso modo e da ben più di tre anni, dopo cioè che la Giunta di Alemanno il 2 febbraio del 2011 ha licenziato un PRIP che prevedeva gli stessi identici 8 tipi stradali con i rispettivi indici di affollamento.
Ne deriva il legittimo sospetto di una manovra chiaramente finalizzata a rimandare nell’immediato l’approvazione del PRIP con le contestuali modifiche ed integrazioni del Regolamento di Pubblicità come delibere propedeutiche al bilancio: ne è una chiara attestazione la conclusione a cui arriva la stessa nota congiunta di A.I.P.E. e Clear Channel laddove si afferma che <<lo studio da noi fatto ci permetterebbe di fare una proposta di carattere prettamente tecnico che tenga conto dei due punti sopra evidenziati in tempi brevi.>>
Non appare di certo casuale a tal riguardo che nel corso della seduta della Commissione Commercio del 10 giugno 2014 sia Davide Bordoni che Gianni Alemanno, vicino ai quali si trovava l’Avv. Giuseppe Scavuzzo, abbiano chiesto di togliere dal bilancio entrambe le proposte di delibere n. 59 e n. 61, ricevendone un netto rifiuto da parte della stessa Leonori.
3° considerazione sul metodo di certo non “super partes” seguito dal Presidente della IX Commissione Commercio Orlando Corsetti
Quando il 22 ottobre 2013 il Presidente della Commissione Commercio Orlando Corsetti ha voluto dare avvio al percorso di partecipazione al PRIP, che si è rivelato una presa in giro quanto meno nei confronti dell’unica proposta unitaria di modifiche ed integrazioni presentata da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, su cui dopo ben 6 mesi non c’è stata la pronuncia e soprattutto la scelta che la Commissione si era impegnata a prendere, nel corso del dibattito che è seguito la Presidente dell’A.I.P.E. è voluta intervenire per fare quella che lei stessa quel giorno ha definito una “provocazione”, vale a dire provare a far fare alle ditte un Piano di Localizzazione limitato alla progettazione di una arteria.
Il 6 marzo 2014, abbondantemente al di fuori del termine ultimo del 17 dicembre 2013 fissato per presentare le proposte di modifiche ed integrazioni al PRIP, il Presidente della IX Commissione Commercio ha concesso all’A.I.P.E. di presentare la proposta di 6 emendamenti alla “normativa tecnica di attuazione” del PRIP, fra i quali è utile qui ricordare i due seguenti perché saranno proprio quelli che Orlando Corsetti vorrebbe inserire nel “parere” da dare sulle proposte n. 59 e n. 61:
- All’Art. 1 in calce inserire il seguente capoverso: “Le regole previste dal presente piano si applicano a tutte le tipologie di mezzi pubblicitari, non espressamente richiamati dal capoverso precedente, che siano visibili da strade e spazi pubblici ivi compresi …., gli impianti istallati su suolo ferroviario e nelle stazioni della metropolitana”;
- Alla fine dell’art. 30 inserire il seguente capoverso: “I Piani di localizzazione sono redatti attraverso l’utilizzo di software GIS integrato con tutti gli elementi che influiscono sul posizionamento degli impianti, quali a titolo esemplificativo segnaletica verticale, incroci, marciapiedi etc, al fine di permettere il costante aggiornamento dei Piani stessi.”
Nell’articolo pubblicato l’11 giugno 2014 su “Il Tempo.it” è testualmente riportato che <<ieri, il presidente di Commissione, Orlando Corsetti, con l’assenso degli altri membri, ha annunciato 5 emendamenti>>, fra i quali <<infine, verrà proposta anche la sospensione dell’appalto pubblicitario delle Fs, in quanto molti cartelli potrebbero far “concorrenza” agli inserzionisti del Comune>>.
Metto in evidenza che a sensi dell’articolo unico della legge n. 132 del 18 marzo 1959 <<è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati all’Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee. La pubblicità di cui al comma precedente è esercitata dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione>>.
A tal ultimo riguardo si fa presente che fin qui gli spazi pubblicitari dentro le aree demaniali delle Ferrovie dello Stato sono gestiti direttamente dalle stesse Ferrovie, che li hanno anche concessi alla ditta “CBS”.
In recepimento del suddetto disposto normativo, il 5° comma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che <<i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada>>.
Nel corso della seduta della Commissione Commercio che si è tenuta il 6 marzo 2014 è stato valutato il suddetto emendamento: il dott. Francesco Paciello ha chiarito che la pubblicità nelle stazioni della Metropolitana sono gestite dall’ATAC.
Ne deriva che appare del tutto fuor di luogo l’emendamento proposto dall’A.I.P.E., che Orlando Corsetti vuol far fare proprio dalla Commissione Commercio da lui presieduta, perché è chiaramente finalizzato ad allargare speculativamente il mercato a due settori che l’art. 1 della “normativa tecnica di attuazione” esclude espressamente dall’ambito di applicazione del PRIP dal momento che <<le modalità di istallazione di mezzi pubblicitari all’interno delle stazioni della metropolitana ed all’interno delle aree ferroviarie>> sono <<a loro volta disciplinate da piani regolatori specifici approvati anche in deroga alle presenti norme>>.
Appare quanto meno improprio che Orlando Corsetti voglia far fare proprio questo emendamento dalla Commissione Commercio che è da lui presieduta e che dovrebbe curare gli interessi collettivi della città e non certo gli interessi particolari di alcune ditte pubblicitarie.
Nel corso della seduta della Commissione Commercio che si è tenuta il 6 marzo 2014 è stato valutato anche l’altro emendamento, rispetto al quale il dott. Francesco Paciello ha fatto sapere che l’utilizzo del GIS è già previsto: ciò nonostante, l’AIPE ne ricaldeggia l’utilizzo nella parte finale del documento sulla “sperimentazione” che porta la data del 10 giugno 2014.
Per capire meglio la “genesi” del documento sulla “sperimentazione”, consegnato il 10 giugno scorso, metto in grande evidenza che alla fine della seduta della Commissione Commercio che si è tenuta il 26 marzo 2014 il Presidente Corsetti ha annunciato che avrebbe fatto arrivare una nota formale con individuate delle “location” scelte vicine al Dipartimento di via dei Cerchi n. 6 che il dott. Francesco Paciello aveva già individuato nelle seguenti 4 arterie:
– piazzale della radio;
– viale Guglielmo Marconi,
– via del Corso;
– piazza Bologna.
Corsetti ha confermato quel giorno l’intenzione di costituire un gruppo di lavoro già anticipato alla fine della precedente seduta, che avrebbe dovuto fare una applicazione concreta di quello che dovrebbe essere poi il Piano di Localizzazione, con la massimizzazione degli impianti collocabili sulle suddette 4 arterie ed una conseguente verifica del PRIP.
Ho a quel momento fatto presente al Presidente Corsetti che senza essersene reso conto stava mettendo in discussione gli 8 indici di affollamento del PRIP, rimasti inalterati anche nel PRIP aggiornato e mai contestati da nessuno.
Per far capire la gravità secondo me di cosa si stava proponendo, ho messo in grande evidenza che il compito che si voleva dare a questo gruppo di lavoro era quello che spetta invece ai Piani di Localizzazione che in questo modo vengono scavalcati con un chiaro eccesso di potere: ho quindi fatto presente che i Piani di Localizzazione dovranno dopo pianificare comunque quelle stesse 4 arterie ed ho chiesto quindi provocatoriamente di sapere se saranno costretti ad accettare passivamente le conclusioni a cui sarà arrivato questo gruppo di lavoro.
L’avv. Corsale (direttore generale dell’A.I.P.E.) mi ha quel giorno contestato mettendo in dubbio il mio ruolo ed il conseguente diritto ad oppormi: il Presidente Corsetti gli ha replicato che avrebbe comunque “accolto” e “sentito” tutti.
Non mi è dato di sapere se poi Orlando Corsetti abbia dato seguito a questa sua “iniziativa”, che comunque riprendeva sostanzialmente quanto proposto “provocatoriamente” da Daniela Aga Rossi il 22 ottobre 2013: di certo c’è che l’A.I.P.E. si è sentita ad ogni modo “legittimata” ad avviare da sola, assieme soltanto alla Clear Channel, una “sperimentazione” fatta peraltro sullo stesso viale Marconi, oltre che su via Cavour e via Catanzaro, di cui è venuto il momento di dimostrare quanto siano false le conclusioni che sono state portate invece come “verità” oggettive.
Prima però di passare al “merito” di questo documento occorre fare alcune ulteriori considerazioni di metodo.
4° considerazione di metodo sulla collocazione degli impianti e sulla verifica della appetibilità commerciale delle strade
Come dichiarato e riportato dai media, per il presidente dell’AIPE i problemi principali del PRIP sono «la presenza di strade su cui sono previsti metri quadri che non sono appetibili, mentre mancano molte strade anche periferiche che sono appetibili commercialmente, assenti non per vincoli paesaggistici, ma per il legame del Regolamento con il Pgtu del 1999, poi modificato nel 2005».
Faccio anzitutto presente, specie per chi non lo sapesse, che ai sensi della lettera B) del 1° comma dell’art. 20 del vigente Regolamento di Pubblicità fra i criteri per la redazione del PRIP c’è la “CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE” con la prescrizione che <<la rete stradale è classificata secondo il PGTU>>.
Il PRIP così come redatto da Aequa Roma ha preso come riferimento il Piano Generale del Traffico Urbano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, che riporta una “Classifica funzionale della viabilità principale in ordine alfabetico generale delle strade” e quindi non di tutte le strade esistenti a Roma.
Ha quindi applicato gli indici di affollamento soltanto sulle strade riportate nella suddetta classifica funzionale.
C’è stato poi un Aggiornamento del PGTU dell’11 febbraio 2005, che non ha sostanzialmente modificato l’elenco delle strade della viabilità principale riportato nell’allegato 1.
Ne deriva che la lamentela della Presidente dell’A.I.P.E. riguardo al fatto che <<mancano molte strade anche periferiche che sono appetibili commercialmente, assenti non per vincoli paesaggistici, ma per il legame del Regolamento con il Pgtu del 1999>> assume le caratteristiche di una inaccettabile pretesa di chi si vuole “aggiustare” il mercato a proprio piacimento e soprattutto tornaconto, infischiandosene altamente del rispetto della normativa vigente in materia.
Ne è una riprova l’emendamento proposto fuori tempo massimo il 6 marzo 2014 con cui si pretende di far salva “l’installazione di impianti pubblicitari sulle strade che conducono alle zone industriali e commerciali”, anche se non risultano inserite nell’elenco delle strade del PGTU.
Va fatto sapere che l’applicazione informatizzata su tutte le suddette strade della viabilità principale degli 8 tipi stradali con i rispettivi indici di affollamento ogni 100 metri lineari ha portato a quantificare in 138.000 mq. la superficie espositiva complessiva del PRIP: come a me chiarito personalmente dall’Avv. Gianluca Giattino di Aequa Roma, nei 138.000 mq. c’è da tener conto di una quota al momento approssimata anche della superficie espositiva riguardante la pubblicità su pareti cieche e su impianti installati in proprietà privata, di cui saranno poi i Piani di Localizzazione a specificare in modo esatto le rispettive quantità.
Stabiliti i suddetti punti fermi, c’è da osservare in termini di metodo l’estrema contraddizione che registro nella affermazione della sig.ra Daniela Aga Rossi secondo cui nel PRIP si registra <<la presenza di strade su cui sono previsti metri quadri che non sono appetibili>>: in termini di metodo la “sperimentazione” così come eseguita a campione sulle suddette tre sole strade ha omesso volutamente nel rilievo delle tre medesime arterie di censire quali e quanti impianti vi risultano installati attualmente e non ha comunque considerato che è assolutamente impossibile che ognuno dei mq. esistenti non possa essere appetibile, perché si sarebbe arrivati alla conclusione del tutto illogica che tanto su via Cavour quanto su via Catanzaro così come sul tratto di viale Marconi preso in esame siano ora come ora installati metri quadri di superficie pubblicitaria che non sono appetibili.
Riguardo alla collocazione degli impianti ed alla appetibilità commerciale delle strade, debbo mettere in grande risalto in termini di metodo che la “verifica dei vincoli” imposti come distanze minime dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione costituisce un lavoro che i “team di avvocati e tecnici” di ogni ditta avrebbero dovuto eseguire dal 1992 in modo generalizzato, proprio per rispettare le distanze minime prescritte, chiedendo l’autorizzazione a ricollocare tutti quegli impianti risultati in violazione delle nuove norme.
Questo non è stato fatto nemmeno dopo che la Giunta di Alemanno ha approvato la deliberazione n. 395 del 3 dicembre 2008, con cui ha semplificato le procedure degli spostamenti che sono stati invece messi in atto senza per lo più alcun controllo e per occupare proprio maggiori “rendite di posizione” ricollocando gli impianti in aree parimenti vietate.
L’A.I.P.E. e le ditte da essa rappresentate, grazie anche a questa “sperimentazione”, sono ancora in tempo per dimostrare di essere “virtuose” come vorrebbero far credere, ricollocando tutti i loro impianti che risultano in violazione dei “vincoli” (leggasi distanze minime) verificati quanto meno nelle tre vie prese a campione.
A tal riguardo non posso non rilevare che la “appetibilità commerciale”, così come sembra essere intesa dall’A.I.P.E., riguarda proprio le aree dove il Codice della Strada ed il Regolamento di Attuazione vietano espressamente l’installazione di impianti, come ad esempio tutti gli incroci specie se semaforizzati e quindi con soste obbligate che consentono di prestare attenzione alla pubblicità.
Al tempo stesso non posso esimermi dal considerare che proprio il numero ridotto dei metri quadri previsti per ogni tipo di strada e conseguentemente del numero degli impianti, è di per sé garanzia di quella stessa “appetibilità commerciale” che avevano inizialmente gli impianti “SPQR” di proprietà comunale, proprio perché collocati in posizioni privilegiate e senza nessuna concorrenza sleale di impianti abusivi installati nelle immediate vicinanze.
I Piani di Localizzazione assicureranno in modo automatico un “privilegio” di posizione ad ogni impianto consentito, proprio perché conseguente al rispetto scrupoloso delle distanze minime prescritte.
5° considerazione di metodo sulla impossibilità di localizzare tutti i mq. previsti dagli indici di affollamento
La Presidente dell’A.I.P.E. è arrivata ad affermare che <<la sperimentazione da noi effettuata con la Clear Channel ha evidenziato che sulle strade campione neppure la metà dei metri quadri previsti è localizzabile. Verosimilmente con le attuali norme se ne possono posizionare 50-60mila, e non è detto che siano commercialmente appetibili>>.
In termini sempre di metodo, gli indici di affollamento più alti sono quelli relativi ai tipi stradali ST 24, ST 28 ed ST 32, che si applicano solo nelle sottozone B3, dove sono ammesse tutte le tipologie di impianti e quindi anche di dimensioni di mt. 3 x 2, per cui è materialmente impossibile che su un tratto di strada di 100 metri lineari del tipo ST 24 non si possano installare almeno due impianti bifacciali di mt. 3 x 2 che da soli sviluppano per l’appunto 24 mq.
Colgo l’occasione per mettere ancora più in risalto l’estrema incoerenza di chi da un lato si è arrogato il diritto di essere un addetto ai lavori e di avallare l’eliminazione del formato 4 x 3 (proposto dalla ditta “SCI” che è rappresentata dall’A.I.P.E.), che per il caso suddetto avrebbe consentito di rispettare l’indice di affollamento con un solo impianto anziché con due, per lamentarsi dall’altro lato del tutto strumentalmente che sulle strade campione non sia alla fine localizzabile nemmeno la metà dei mq. previsti.
Lo stesso ragionamento vale per i tipi ST 28 ed ST 32, raggiungibili con un numero poco maggiore di impianti.
Andiamo comunque ad analizzare nel merito ogni singola “sperimentazione”, nell’ordine crescente delle sottozone B1, B2 e B3, in cui ricadono rispettivamente Via Cavour, Via Catanzaro e viale Marconi.
Sperimentazione su via Cavour
La “sperimentazione” omette di dire che nella sottozona B1 sono ammessi i seguenti tipi di impianti:
– 1.B – Cartello per pubbliche affissioni – formati 100×140, 140×200, 300×140 destinati esclusivamente a comunicazioni di tipo istituzionale;
– 1.C – Palina SPQR – formato 100×100;
– 2.B – Palina con orologio – formati 100×70.
Foto tratta da Google Maps
Dal rilievo emerge una lunghezza di via Cavour di mt. 1.170,01 dove è applicare un indice di affollamento di 8 mq. ogni 100 metri lineari, pari quindi a 93,6 mq. complessivi (1.170: 100 = 11,70 x 8 = 93,6 mq.).
La verifica dei vincoli imposti dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione ha portato ad individuare 11 aree dove sarebbe consentito installare impianti pubblicitari.
Se in ognuna delle suddette 11 aree si installasse un impianto bifacciale di mt.300 x 140 (pari cioè a 4,2 mq. per facciata e quindi ad 8,4 mq. complessivi), si avrebbe di già un totale complessivo di 92,4 mq., molto vicino al massimo di 93,6 mq.: ma se consideriamo che gli impianti debbono essere collocati a distanza di 25 metri l’uno dall’altro e che fra le aree individuate ce ne sono due larghe rispettivamente 27,24 metri e 31,64 metri, per cui quanto meno su queste si possono prevedere installati almeno 2 impianti, si scopre allora che si riesce a coprire in modo anche discrezionale l’intera superficie espositiva consentita, per cui è del tutto falso che quanto meno su questa strada “campione neppure la metà dei metri quadri previsti è localizzabile”.
Sperimentazione su via Catanzaro
La “sperimentazione” omette di dire che nella sottozona B2 sono ammessi i seguenti tipi di impianti:
– 1.A – Cartello SPQR – formati 100×140, 250×150, 200×200, 300×200;
– 1.B – Cartello per pubbliche affissioni – formati 100×140, 140×200, 300×140;
– 1.C – Palina SPQR – formato 100×100;
– 1.E – Parapedonale SPQR – formato 100×70;
– 2.A – Parapedonale – formato 100×70;
– 2.B – Palina con orologio – formati 100×70, 100×140;
– 3.A – Cartello – formati 100×140, 120×180, 140×200, 300×200;
– 3.B – Cassonetto, plancia, vetrina – formati 100×140, 140×200;
– 3.C – Palina – formati 70×100, 100×100;
– 4.A – Tabelle – formati 100×140, 120×180, 140×200, 300×200.
Foto tratta da Google Maps
Dal rilievo emerge una lunghezza di via Catanzaro di mt. 241,11 dove è applicabile un indice di affollamento di 16 mq. ogni 100 metri lineari, pari quindi a 38,56 mq. complessivi (241:100= 2,41 x 16 = 389,56 mq.).
La verifica dei vincoli imposti dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione ha portato ad individuare 3 aree dove sarebbe consentito installare impianti pubblicitari.
Se in ognuna delle suddette 3 aree si installasse un impianto bifacciale di mt.300×200 (pari cioè a 6 mq. per facciata e quindi a 12 mq. complessivi), si avrebbe di già un totale complessivo di 36 mq., molto vicino al massimo di 38,56 mq.: ma se consideriamo che gli impianti debbono essere collocati a distanza di 25 metri l’uno dall’altro e che fra le aree individuate ce ne sono due larghe rispettivamente 25,00 metri e 33,05 metri, per cui quanto meno su queste si possono prevedere installati almeno 2 impianti, si scopre allora che si riesce a coprire in modo anche discrezionale l’intera superficie espositiva consentita, per cui è del tutto falso che quanto meno anche su questa strada “campione neppure la metà dei metri quadri previsti è localizzabile”.
Sperimentazione su viale Marconi
La sperimentazione omette di dire che nella sottozona B3 sono ammesse tutte le tipologie di impianti e quindi anche di dimensioni di mt. 3 x 2.
Foto tratta da Google Maps
Il rilievo omette dicensire gli impianti pubblicitari che vi risultano attualmente installati.
A tal riguardo faccio presente che con una segnalazione trasmessa per posta elettronica alle ore 14,32 del 5 novembre 2012 ho denunciato la natura abusiva di tutti i 18 cartelloni all’epoca installati sullo spartitraffico centrale, di cui in data 20 aprile 2012 è stata accertata l’avvenuta rimozione di 4 impianti, ma anche la reinstallazione di altri 2 impianti sui marciapiedi dello stesso tratto di strada.
Dal rilievo emerge ad ogni modo che il tratto di viale Marconi classificato come ST 20 ha una lunghezza di mt. 837,23 dove è applicabile un indice di affollamento di 20 mq. ogni 100 metri lineari, pari quindi a 167,446 mq. complessivi (837,23:100=8,37 x 20 = 167,446).
La verifica dei vincoli imposti dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione ha portato ad individuare 7 aree dove sarebbe consentito installare impianti pubblicitari.
Se in ognuna delle suddette 7 aree si installasse un impianto bifacciale di mt.3,00×2,00 (pari cioè a 6 mq. per facciata e quindi a 12 mq. complessivi), si avrebbe di già un totale complessivo di 84 mq.: ma se consideriamo che gli impianti debbono essere collocati a distanza di 25 metri l’uno dall’altro e che fra le aree individuate ce ne sono tre larghe più di 25,00 metri, per cui quanto meno su queste tre si possono prevedere installati almeno 2 impianti di mt. 3,00 x 2,00 (per un totale di 72 mq.), si arriva allora ad un totale complessivo di 120 mq. (72 mq. + 48 mq. = 120 mq.) che non copre comunque i 167 mq. consentiti.
In tali casi l’Avv. Gianluca Giattino di Aequa Roma mi ha detto che si dovrebbe provvedere posizionando gli impianti per la rimenante superficie espositiva nelle strade limitrofe.
Ma l’Assessore Leonori ha lasciato intendere che i Piani di Localizzazione potrebbero arrivare a pianaificare una superficie inferiore ai 138.000 mq. sostenendo che per quanto riguarda la superficie «138mila metri quadri è quella massima, mentre quella effettiva verrà individuata con i piani di localizzazione, che saranno analizzati dai municipi».
Per tali casi nella Nota congiunta di AIPE e Clear Channel si afferma che <<si rende necessaria una rivisitazione limiti codicistici imposti>>, vale a dire l’utilizzo di ulteriori deroghe al Codice della Strada, che peraltro il sig. Alberto Gualerzi aveva già chiesto il 17 dicembre del 2013 a nome della Clear Channel nell’ambito del percorso di partecipazione al PRIP, riportando le stesse deroghe proposte dalla A.A.P.I. lo stesso 17 dicembre 2013.
La richiesta di rivisitazione del Regolamento di Pubblicità
La Nota congiunta di AIPE e Clear Channel arriva alla conclusione che <<si rende necessario: 1) una rivisitazione del regolamento, aggiornandolo anche alle modifiche del Codice della Strada del 2010>>.
Con la legge n. 120 del 29 luglio 2010 sono state apportate una serie di modifiche al Codice della Strada: in questa sede interessa l’art. 5 (relativo alle “Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade”).
Recita testualmente:
<<2. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;
b) al comma 7, nel terzo periodo, la parola: «cartelli» è sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente»;
c) al comma 13-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario»;
d) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente:
«13-quater.1. In ogni caso, l’ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l’autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater».
3. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l’articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri
veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull’assolvimento dei prescritti oneri tributari.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale>>.
Come si può ben vedere, si tratta di modifiche di carattere per lo più gestionale, che non vanno ad incidere su PRIP e Piani di Localizzazione: va per di più messo in evidenza che la modifica del comma 13-quater.1 è stata recepita nella proposta di delibera n. 61, che prevede di sostituire proprio in 60 giorni i 180 giorni previsti al comma 17 dell’art. 31 del vigente Regolamento di Pubblicità.
Ne deriva che la “rivisitazione” del Regolamento in funzione quanto meno delle “modifiche del Codice della Strada del 2010” non appare così urgente e quindi necessaria.
La richiesta di una riformulazione dei principi per il calcolo degli indici di affollamento
La Nota congiunta di AIPE e Clear Channel arriva alla ulteriore conclusione che <<si rende necessario: … 2) una riformulazione dei principi per il calcolo degli indici di affollamento, non per aumentare la superficie globale, ma per ridistribuirla al fine di garantire la possibilità di collocazione e il valore commerciale di quanto posizionato, nel rigoroso rispetto del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/2004)>>.
La richiesta appare anzitutto “presuntuosa”, perché si arroga un inaccettabile potere di rimettere in discussione il procedimento che ha portato al calcolo degli indici di affollamento nel pieno rispetto di quanto prescrive al riguardo la lettera D) del 1° comma dell’art. 20 del vigente Regolamento di Pubblicità, che AIPE e Clear Channel vorrebbero cambiare senza spiegare come.
La richiesta appare inoltre del tutto strampalata e contraddittoria, perché da un lato precisa di non voler aumentare la superficie globale dei 138.000 mq., che come già precedentemente detto scaturiscono proprio dalla applicazione degli 8 indici di affollamento, ma dall’altro lato pretende una non meglio specificata “riformulazione dei principi per il calcolo degli indici di affollamento” per ridistribuire la superficie globale dei 138.000 mq. “al fine di garantire la possibilità di collocazione e il valore commerciale di quanto posizionato”, senza che venga spiegato come ed in che modo: l’unico modo per dare la suddetta garanzia non è quello di rivedere gli indici di affollamento, ma caso mai quello di aumentare le deroghe al Codice della Strada.
La richiesta di eliminare la deroga per il Bike Sharing, l’arredo e i progetti speciali
Tutti gli articoli pubblicati che hanno parlato dello svolgimento della riunione del 10 giugno scorso hanno riportato la richiesta di eliminare la deroga.
L’articolo pubblicato l’11 giugno sul quotidiano “Il Tempo.it” scrive al riguardo testualmente: <<il tema più controverso riguarda gli appalti per il bike-sharing e l’arredo urbano, due dei 10 lotti ipotizzati in delibera. In deroga al regolamento vigente, chi se li fosse aggiudicati avrebbe avuto la possibilità non solo di “pagare” la gestione degli spazi pubblicitari attraverso l’erogazione del servizio, ma anche di posizionare i cartelloni in qualunque parte della città, senza limiti. Un modello simile a quello milanese, dove la multinazionale francese Igp Decò ha monopolizzato il mercato. Appalti talmente “gustosi” che avrebbero reso inappetibili gli altri otto, come hanno sottolineato anche gli imprenditori presenti alla riunione di Commissione. La soluzione immaginata da Corsetti è quella di regolamentare anche questi due lotti, prestabilendo i punti di affissione e uniformandoli agli altri.>>
La proposta di delibera n. 61 prevede al comma 1 bis dell’art. 6 l’estensione della deroga anche alle zonizzazioni sia del PRIP che dei Piani di Localizzazione, che è stata da noi sottovalutata e che considero del tutto inaccettabile per i seguenti motivi.
Il parco impianti che scaturirà dai Piani di Localizzazione dovrà essere contenuto sempre e soltanto entro i 138.000 mq. ed utilizzato dalla Amministrazione Capitolina in quote parti per assicurarsi a costo zero tanto un opportuno servizio di Bike Sharing (che per 300-400 stazioni impegnerebbe appena il 15% del totale dei 138.000 mq. complessivi) quanto una serie di elementi di arredo urbano (che impegnerebbero un’altra quota parte del totale dei 138.000 mq. complessivi), nonché per mettere a gara alla maggiore offerta un quota parte di impianti per la rimenante parte dei 138.000 mq. ed assicurarsi così anche l’entrata prevista di 30 milioni di euro all’anno).
La richiesta di un ulteriore parere all’Avvocatura Capitolina sulla scadenza improrogabile del 31 dicembre 2014
Come riportato dal quotidiano “Il Tempo.it”, nel corso della riunione del 10 giugno scorso è stato <<contestato, infine, il termine del 31 dicembre 2014 per l’assegnazione del Bando, tema per il quale verrà chiesto un ulteriore parere all’Avvocatura capitolina>>.
Appare grave al riguardo che lo stesso Presidente della Commissione Commercio Orlando Corsetti abbia dichiarato al riguardo che «organizzeremo subito un incontro con l’Avvocatura (l’assessore Leonori si è già dichiarato disponibile, ndr) per garantire all’amministrazione di non andare incontro a sconfitte in Tribunale che porterebbero alla doppia beffa di interrompere l’iter e di dover anche risarcire dei danni».
Dopo aver redatto e fatto approvare dalla Commissione da lui presieduta un documento d’indirizzo che testualmente afferma che <<alla data del 31 dicembre 2014 verranno a decadere tutte le autorizzazioni rilasciate per gli impianti pubblicitari attualmente installati a Roma, senza possibilità di ulteriore rinnovo quinquennale>>, il Presidente Orlando Corsetti si è evidentemente ricreduto ed ha comunque deciso di venire comunque incontro alla contestazione in generale dell’A.I.P.E. ed in particolare del sig. Ranieri Randaccio della ditta “SCI”, di cui Corsetti ha già “sposato” la richiesta di abolire gli impianti di mt. 4 x 3.
Si tratta di una evidente perdita di tempo, utile solo all’AIPE ed alla ditte pubblicitarie quanto meno per ritardare l’approvazione delle proposte di delibere n. 59 e n. 61.
La volontà di Corsetti di modificare l’accorpamento dei Municipi
Gli articoli pubblicati riferiscono anche della volontà del Presidente Corsetti di modificare l’accorpamento dei Municipi nella realizzazione dei piani di localizzazione, chiedendo di stilarne 15, uno per ogni territorio, e non 7 come previsto dalla Giunta, perché, ha spiegato, «i singoli Consigli municipali hanno maggiormente il polso della situazione del territorio».
Orlando Corsetti intende modificare l’art. 19 della “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP che riguarda la “Individuazione degli ambiti territoriali”, accogliendo la proposta unitaria presentata a suo tempo da VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, che però ora non hanno riproposto la modifica dell’art. 19 come emendamento: le ragioni sono dovute all’abbinamento del PRIP con il bilancio che non consente di modificare gli elaborati grafici del PRIP senza farne saltare la sua approvazione.
Non essendoci il tempo materiale per modificare le tavole del PRIP relative alla individuazione degli attuali 7 ambiti territoriali, VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori, assieme anche a Cittadinanzattiva, hanno proposto di emendare l’art. 29 della “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP che riguarda la “Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione” che sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.
Il paradossale sfogo della consigliera Michela Di Biase
Tutti gli articoli pubblicati riportano il seguente sfogo della consigliera, Michela Di Biase (PD): «Si fanno conferenze stampa su delibere mai viste in commissione, che in 6 mesi ha posto in modo ripetitivo dei principi che dovevano essere alla base del provvedimento, ma che ora non ci sono e che invece mi aspetto di rivedere nella delibera, perché così per me non si può votare».
Michela Di Biase
Si tratta di una dichiarazione che non si capisce se scaturisca da una inaccettabile “ignoranza” non solo della materia, ma anche di tutto ciò che è stato dibattuto dalla Commissione Commercio proprio nei 6 mesi trascorsi nell’ambito del percorso di partecipazione al PRIP, o se invece costituisca un deliberato attacco in termini politici all’operato dell’Assessore Leonori, che non si capisce a vantaggio di chi vada e che rimane pur sempre paradossale ed estremamente contraddittorio per i seguenti motivi.
La consigliera Michela Di Biase, parla di “principi” che sarebbero stati posti in modo ripetitivo dalla Commissione Commercio e che dovevano essere alla base del provvedimento preso dalla Giunta Capitolina, ma che secondo lei non ci sono, senza che abbia spiegato quali siano esattamente.
La proposta di deliberazione sul PRIP n. 59 consiste essenzialmente nella “Normativa Tecnica di Attuazione” del PRIP, che è rimasta la stessa che alla fine dello scorso mese di febbraio è stata fatta conoscere a tutti i membri della Commissione Commercio, ad eccezione della abolizione degli impianti di formato di mt. 1,00 x 1,40 ed di mt. 4,00 x 3,00: non si capisce quindi cosa abbia da ridire rispetto ad essa la consigliera Di Biase.
La proposta di deliberazione n. 61 ribadisce la scadenza improrogabile del 31 dicembre 2014, che è stata ribadita dallo stesso dott. Francesco Paciello nel corso della seduta della Commissione Commercio che si è svolta il 21 marzo 2014 nell’ambito del percorso di partecipazione al PRIP, a cui non ha però partecipato la consigliera Di Biase.
Le altre proposte di modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento di Pubblicità sono più o meno quelle fatte conoscere a più riprese dalla stesso Assessore Leonori, a parte le deroghe alla zonizzazione del PRIP e dei Piani di Localizzazione consentita per il Bike Sharing.
Fin dall’avvio del percorso di partecipazione al PRIP, avvenuto il 22 ottobre del 2013, la consigliera Michela De Biase (PD) è voluta intervenire nel dibattito per rilevare che con i bandi di gara non solo non c’è la volontà di “uccidere” nessuna ditta pubblicitaria, ma che la Commissione tiene ben presente il problema.
Ha quindi fatto presente che le priorità della Commissione Commercio sono da un lato il decoro della città, che va quindi liberata dalla attuale cartellopoli dilagante, e dall’altro lato la volontà di tenere ben presenti le realtà economiche e produttive di Roma: ha quindi concluso affermando che i bandi si scrivono, ma ci lavorano tutti, e sono aperte pertanto tutte le possibilità per un percorso condiviso.
Alla seduta della Commissione Commercio del 26 marzo 2014 a venire per prima è stata la consigliera Michela Di Biase (PD), che si è intrattenuta a parlare per diversi minuti con Rodolfo Moretti (della ditta “Moretti Pubblicità”), salutata in questo frattempo con una calorosa stretta di mano anche da Ranieri Randaccio (della ditta “SCI”).
Fermo restando il diritto sacrosanto di ogni consigliere di dialogare con chiunque voglia e ritenga opportuno, mi voglio ad ogni modo augurare che il “percorso condiviso” auspicato non solo dalla consigliera Michela Di Biase, ma anche e soprattutto dal Presidente della Commissione Commercio Orlando Corsetti, persegua sempre e comunque gli interessi generali di Roma e dei suoi cittadini, di cui fanno parte anche le ditte pubblicitarie che vi debbono sottostare senza pretendere nessun trattamento di favore e peggio che mai in regime di monopolio.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi