L’ultimo periodo del 4° comma dell’art. 146 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato con D. Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004, così come modificato e vigente fino a alla fine dello scorso mese di luglio, disciplinava la materia della “autorizzazione paesaggistica” e disponeva che “l’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione”.
Come già rilevato nel 1° post del 15 settembre scorso con cui è iniziata l’attività di questo sito, l’art. 39 del cosiddetto “Decreto del Fare” n. 63/2013 convertito poi nella legge n. 98 del 9 agosto 2013 ha apportato modifiche in materia di autorizzazione paesaggistica, aggiungendo al 4° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 il seguente periodo: “Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi”.
Nella originaria versione del D.L. n. 63/2013) (decreto del fare) il testo del suddetto ultimo capoverso dell’art. 4 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 aveva stabilito che, nel caso i lavori fossero iniziati entro i cinque anni, l’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata efficace per un anno oltre la scadenza del termine: con la seconda modifica apporta in sede di conversione del decreto del fare il Parlamento ha cancellato il riferimento ai dodici mesi: ma facendo partire i lavori entro i cinque anni, si otteneva allora l’effetto di poterli concludere in qualsiasi momento, senza doversi più preoccupare della validità dell’autorizzazione.
Questo eccesso è stato corretto con la legge di conversione del decreto 91 dell’8 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”.
È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 la Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 di conversione del decreto legge n. 91/2013, che ha introdotto l’art. 3 quater contenente modifiche al regime dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, con cui interviene sia sul D.Lgs. n. 42/2004 che sulla legge n. 98/2013 , introducendo due tipi di proroga.
La modifica è relativa alle seguenti due fattispecie:
a) una per le nuove autorizzazioni;
b) una per le autorizzazioni in corso di validità.
Per quanto riguarda le nuove autorizzazioni il 1° comma dell’art. 3 quater della legge n. 112/2013, relativo specificatamente alla “Autorizzazione paesaggistica”, stabilisce che “All’articolo 146, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo».
Nello spazio di appena due mesi è stato così modificato nuovamente il testo dell’art. 146, comma 4 del D.lgs. 42/2004, portando ad un ulteriore aggiornamento del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Per quel che concerne invece le autorizzazioni in corso, il successivo 2° comma dell’art. 3 quater dispone che “all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E’ altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»” e cioè il 21 agosto 2013 (poiché integra l’art. 30, comma 3 del decreto legge 69/2013).
Il richiamato 3° comma dell’art. 30 della legge n. 98/2013 (decreto del fare) prima dell’aggiunta el suddetto periodo recitava testualmente: “Salva la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”.
Il Parlamento ha dunque fissato una sorta di disciplina transitoria a beneficio degli operatori, perché i lavori con permessi in scadenza potrebbero avere problemi a causa del taglio improvviso dei termini rispetto al decreto fare: scatta quindi per tutti scatta un bonus triennale che consente di adeguarsi nel frattempo alla novità.
Si tratta in definitiva di una piccola ma importante modifica all’interno della composita materia delle autorizzazioni paesaggistiche, che non è stata ben accolta della Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che ha manifestato la sua contrarietà alla modifica normativa che rappresenta una marcia indietro rispetto ad una norma voluta dallo stesso Parlamento solo poco più di un mese fa, che recepiva una proposta associativa volta a permettere la prosecuzione dei lavori anche oltre il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione e per tutta la durata degli stessi, in considerazione soprattutto della lunga cantierabilità di talune opere comportante in molti casi il superamento di tale termine.
Peraltro, la successione in breve tempo di una pluralità di norme sullo stesso argomento viene a creare una pluralità di situazioni differenti a seconda della data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con evidenti problemi di forte disparità di trattamento sui quali ci si riserva una futura riflessione.
Non e’ chiaro per esempio per un permesso di costruire rilasciato nell’anno 2010 con nulla osta paesaggistico drl 2009 se per d.del fare i tre anni di proroga partono dal p.di c. O dal rilascio del nulls psta paesaggistico