Pubblicato il 26/04/2022
04987/2022 REG.PROV.COLL.
06912/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6912 del 2021, proposto da
Associazione di Promozione Sociale “Movimento Legge Rifiuti Zero per L’Economia Circolare”, Associazione “Verdi Ambiente e Societa’ – Aps Onlus”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Claudio Di Tullio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero Dell\’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 10088/2020 emessa dalla Prima Sezione del T.A.R. Lazio – Sede di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Roma Capitale;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Viste le ordinanze collegiali istruttorie n. 12517/2021 e n. 2216/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 10088/2020, passata in giudicato, che ha annullato, per la parte che non prevede l’espletamento di previa V.A.S. statale, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016, avente ad oggetto la “Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”.
La decisione, in particolare, rilevava che «se pure era consentito qualificare gli impianti in questione come di rilevanza strategica nazionale ai fini di soluzione temporanea di una patologica situazione sulla gestione dei rifiuti, data dalla prevalenza dello smaltimento in discarica, riguardante tutto il territorio nazionale senza per questo abdicare al principio di “gerarchia dei rifiuti” (…) la P.C.M. avrebbe dovuto comunque provvedere ad attivare la procedura di assoggettabilità alla VAS prima dell’emanazione del dpcm attuativo qui impugnato e non lasciare alla diversa Valutazione regionale postuma l’incombenza relativa». La pronuncia concludeva per l’accoglimento del gravame sotto il tale profilo, con conseguente assorbimento di quanto lamentato nei motivi di ricorso legati, rispettivamente, al ritenuto sovradimensionamento dei fabbisogni regionali effettivi e all’assenza di illustrazione di soluzioni alternative, osservando che tali questioni erano affrontabili e valutabili in sede di VAS, anche con la partecipazione procedimentale dei soggetti interessati.
Nel lamentare la mancata esecuzione della sentenza, le associazioni ricorrenti riferiscono di avere presentato una diffida alla Regione Lazio, volta a ottenere la riduzione del carico termico degli impianti di incenerimento presenti sul territorio regionale, ripristinando la situazione antecedente all’emanazione del Dpcm del 10 agosto 2016, nonché l’annullamento di eventuali autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per ulteriori potenziamenti e la messa in esercizio di impianti esistenti ovvero per la realizzazione di nuovi impianti basate sulle previsioni contenute nelle tabelle del Dpcm annullato.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare si sono costituiti senza formulare difese. La Regione Lazio non si è costituita in giudizio.
Si è costituita anche Roma Capitale che ha successivamente fatto presente che la sua costituzione in giudizio era dipesa da un mero errore materiale.
Alla camera di consiglio del 1° dicembre 2021 è stata disposta istruttoria per acquisire dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri informazioni riguardanti le iniziative intraprese per dare esecuzione alla richiamata pronuncia.
Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022, preso atto del mancato adempimento, l’ordine istruttorio è stato reiterato, con l’avvertenza che, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., sarebbero stati desunti argomenti di prova dalla mancata esecuzione.
Alla camera di consiglio del 6 aprile 2022, su richiesta della difesa erariale, è stato disposto un breve rinvio per consentire il deposito di una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, versata in atti lo stesso giorno.
Alla camera di consiglio del 20 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va disposta l’estromissione dal giudizio di Roma Capitale, estranea alle questioni oggetto di controversia.
Nel merito, si rileva che dalla condotta processuale tenuta dalle amministrazioni statali resistenti non può che desumersi che nessuna iniziativa è stata posta in essere per dare esecuzione alla decisione in epigrafe.
Nella nota depositata il 6 aprile 2022, la Presidenza del Consiglio ha sostenuto che gli incombenti istruttori disposti da questo Tribunale avrebbero dovuto essere assegnati a carico del Ministero dell’Ambiente della tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero della Transizione Ecologica, in quanto amministrazione tenuta, ai sensi dell’art. 35 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a proporre lo schema di decreto del Presidente del Consiglio di Ministri che individua la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anche fatto presente di avere richiesto informazioni al predetto Ministero, con una nota del 2 marzo 2022, sulle iniziative intraprese per dare esecuzione alla sentenza in epigrafe e di non avere ottenuto alcun riscontro.
Deve rammentarsi che la sentenza di accoglimento di un’azione di annullamento reca in sé un valore di accertamento costitutivo, in quanto, oltre all’annullamento dell’atto impugnato, produce anche effetti preclusivi e conformativi, nel senso che l’Amministrazione, qualora a seguito della rimozione dell’atto viziato sia tenuta al riesercizio del potere, deve tenere conto delle prescrizioni contenute nella sentenza.
Nel caso in esame, invece, risulta che nessuna iniziativa è stata intrapresa per adottare un nuovo Dpcm previo esperimento della VAS statale, conformemente a quanto indicato nella sentenza di questo Tribunale.
Deve, pertanto, dichiararsi l’obbligo per le amministrazioni statali intimate di attivarsi, per i profili di competenza, al fine di emanare un nuovo Dpcm, previa verifica ambientale sotto forma della VAS.
Le amministrazioni sono tenute ad adempiere al suddetto obbligo entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine è nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero della Transizione Ecologica, affinché provveda a ottemperare alla sentenza n. 10088/2020, nell’ulteriore termine di 90 giorni.
Deve essere, invece, rigettata la richiesta rivolta alla Regione Lazio di conformarsi alla richiamata sentenza nei termini di cui alla diffida presentata dalla parte ricorrente, poiché la pronuncia di questo Tar non contiene obblighi a carico dell’amministrazione regionale né pone prescrizioni relative al carico termico degli impianti di incenerimento presenti sul territorio della regione.
Va altresì respinta la richiesta della condanna delle amministrazioni al pagamento di una somma di denaro nel caso di ritardo successivo nell’esecuzione del giudicato (cd. penalità di mora), tenuto conto della peculiarità della materia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Transizione Ecologica nella misura indicata in dispositivo, che tiene anche conto della condotta processuale tenuta dalle amministrazioni statali resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
– dispone l’estromissione dal giudizio di Roma Capitale;
– accoglie il ricorso, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Transizione Ecologica, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in misura pari a € 2.000,00, oltre oneri accessori di legge. Spese compensate nei confronti della Regione Lazio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Lucia Maria Brancatelli | Antonino Savo Amodio | |
IL SEGRETARIO
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