La legge n. 241/1990 prescrive per ogni Pubblica Amministrazione l’obbligo di risposta ai cittadini singoli o associati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle loro istanze.
L’eventuale mancata risposta si configura come omissione di atti dovuti d’ufficio, reato che ai sensi il 2° comma dell’art. 328 del Codice Penale “è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032”.
Fra le molte cariche ricoperte dall’On. Giulio Andreotti c’è stata anche quella di Ministro ad interim dei Beni Culturali e Ambientali (dal 13 aprile 1991 al 28 giugno 1992): in quel periodo ho avuto modo di denunciargli un abuso edilizio compiuto su un’area archeologica.
Non avendomi risposto, gli trasmisi un sollecito, richiamando sia la legge n. 241/1990 che l’art. 328 del Codice Penale.
Ad appena 2 giorni di distanza mi è stato recapitato un telegramma dell’On. Andreotti composto solo delle 2 seguenti parole: “Sto provvedendo”.
In questo modo l’On Andreotti ha evitato una denuncia per mancata risposta: c’è da far sapere che l’On. Andreotti poi non ha mai provveduto a reprimere l’abuso edilizio.