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Su questo stesso sito l’8 aprile 2021 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Fotovoltaico: 2 miliardi di investimenti euro e 3.000 posti di lavoro bloccati dalla Soprintendenza di Viterbo” (Vedi https://www.vasroma.it/fotovoltaico-2-miliardi-di-investimenti-euro-e-3-000-posti-di-lavoro-bloccati-dalla-soprintendenza-di-viterbo/).
Riporta un mio commento in merito al quale è stata trasmessa una nota del Gruppo Impianti Solari (G.I.S.) che volentieri pubblichiamo.
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N.B. – Si conviene ovviamente su tutta la normativa citata del PTPR (che peraltro riguarda solo i “beni paesaggistici” e non anche i “beni culturali”), ma si fa preliminarmente presente che i commi richiamati dell’art. 2 delle Norme del PTPR adottato non sono il 5 ed il 6, bensì il 6 ed il 7.
Si deve inoltre mettere in evidenza che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020 di annullamento della deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 con cui il Consiglio Regionale aveva approvato il PTPR, sono tornati ad essere in vigore tanto il PTPR adottato quanto i Piani Territoriali Paesistici (PTP) approvati, con la clausola che in caso di eventuale contrasto tra le norme di entrambi prevale sempre la disposizione più restrittiva.
Ne deriva che al momento attuale i progetti di impianti fotovoltaici in zona vincolata debbono tener contro anche delle prescrizioni impartite dal PTP interessato per territorio.
Va infine messo in ancora maggiore evidenza che l’annullamento della delibera di approvazione del PTPR ha fatto scattare la clausola di cui al 1° comma dell’art. 21 della legge regionale n. 24/1998 ai sensi della quale a seguito della mancata approvazione del PTPR entro il 14 febbraio 2020 “operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell’amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo“.
Ne deriva che al momento attuale, finché non verrà approvato definitivamente il PTPR, sulle sue norme così come sulle norme dei PTP prevale la prescrizione del 1° comma dell’art. 21 della legge regionale n. 24/1998.
Si apprezza in conclusione il modo di progettare delle associate del GIS e si ribadisce al tempo stesso che in aree prive di qualunque vincolo la Soprintendenza ai Beni Archeologici e Paesaggistici della Provincia di Viterbo non può emanare “pareri” con valenza di “prescrizioni”, dal momento che avrebbero sempre e comunque valore di “indirizzo”, non necessariamente da rispettare.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi