Roma – Viale Cristoforo Colombo prima
Viale Cristoforo Colombo oggi
Prot. n. 42/2019 Al Direttore della Unità Organizzativa Affissioni e Pubblicità
Maurizio Salvi
p.c. all’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive
Carlo Cafarotti
p.c. al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
Pierluigi Ciutti
Oggetto – Impianti pubblicitari temporanei a stendardo affissi ai pali della illuminazione pubblica
Continuano a pervenire a questa associazione segnalazioni di cittadini che denunciano impianti pubblicitari di presunta natura abusiva.
Le ultime segnalazioni pervenute riguardano una serie di impianti pubblicitari a stendardo affissi ai pali della illuminazione pubblica del tratto iniziale di Viale Cristoforo Colombo all’altezza della Porta Ardeatina, che reclamizzano la 34° edizione di “Romaeuropa Festival” che porterà nella capitale una rassegna internazionale che dal 17 settembre al 14 novembre 2019 vedrà fondersi teatro, danza, musica e digital .
Ai sensi del comma 1 bis dell’art. 6 del vigente Regolamento di Pubblicità “nei casi di manifestazioni o eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale o da Società, Aziende, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipi, è autorizzata l’istallazione temporanea di manufatti pubblicitari, limitatamente alla durata complessiva”.
Nei Piani di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari, che sono stati approvati dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 243 del 13 novembre 2017, sono individuate per ogni Municipio le collocazioni degli impianti temporanei, riservati però solo alla pubblicità elettorale: per i rimanenti impianti temporanei vale ad ogni modo la disciplina dettata dal vigente Regolamento per quanto concerne formati e posizioni.
Nell’elenco dei “mezzi pubblicitari” indicati al comma 1 dell’art. 4 del vigente Regolamento non risultano né gli stendardi né gli striscioni: il comma 2 bis dello stesso articolo dispone che “le esposizioni pubblicitarie non espressamente ricomprese fra quelle di cui al comma 1 si intendono vietate”.
Per quanto riguarda gli stendardi sopra fotografati si mette in evidenza che il tratto iniziale di Viale Cristoforo Colombo, dove ricadono i pali della pubblica illuminazione su cui sono state affisse in misura massiccia gli stendardi, è soggetto al vincolo paesaggistico denominato “Viale Cristoforo Colombo tra le mura e le Fosse Ardeatine”, che è stato imposto ai sensi della allora vigente legge n. 1497/1939 con D.M. dell’8 settembre 1955 e che obbliga al rilascio preventivo ed obbligatorio della autorizzazione paesaggistica per consentire queste massicce istallazioni pubblicitarie di cui è stata tappezzata la capitale.
La normativa di tutela del suddetto vincolo è stata assicurata dal Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” che è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 70 del 10 febbraio 2010 e che destina il tratto iniziale del Viale Cristoforo Colombo a sottozona di tutela orientata TOa/1.
Si chiede pertanto di voler accertare se è stata richiesta ed eventualmente rilasciata l’autorizzazione paesaggistica per tutti gli stendardi affissi ai pali della illuminazione pubblica istallati non solo sul tratto iniziale del Viale Cristoforo Colombo, ma anche in tutte le altre parti della città soggette a vincolo paesaggistico tra cui in particolare il centro storico della città di Roma dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, che è stato imposto dal 2007 contestualmente alla adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio.
Vincolo paesaggistico del centro storico di Roma
Dal momento che questi stendardi risultano affissi ai pali della illuminazione pubblica di tutta la città, si chiede ad ogni modo di voler accertare la legittimità delle suddette istallazioni e di far sapere comunque chi ed a che titolo abbia autorizzato l’istallazione degli impianti temporanei, senza peraltro rispettare le distanze minime dai più vicini impianti pubblicitari, prescritte dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada e dal 5° comma dell’art. 4 del Regolamento di Pubblicità.
Si rimane in attesa di un riscontro scritto, anche per via telematica, che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990.
Distinti saluti.
Roma, 20 settembre 2019