La cosiddetta “legge Galasso” n. 431 dell’8 agosto 1985 ha sottoposto a vincolo paesaggistico automatico ai sensi della allora legge n. 1497 del 6 giugno 1939 la seguente serie di “beni diffusi”:
«a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.»
La tutela dei suddetti “beni diffusi”, ad eccezione dei vulcani, è stata disciplinata dagli articoli da 5 a 13 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998, che demanda ai PTP ed al PTPR il compito di dettare le rispettive prescrizioni di tutela.
La legge n. 1497/1939 e la legge n. 431/1985 sono state poi abrogate dal 1° comma dell’art. 166 del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, con cui è stato emanato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, a sua volta abrogato dall’art. 184 del D. Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”).
L’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ha recepito i “beni diffusi” della “legge Galasso” fra le «Aree tutelate per legge».
Le Norme del PTPR adottato nel 2007 hanno recepito agli articoli da 33 a 41 il dettato all’epoca vigente della legge regionale n. 24/1998 relativo ai “beni diffusi”, che è stato poi modificato in diversi punti da leggi regionali approvate dopo l’adozione.
Le Norme del PTPR controdedotte assieme al MIBACT del 2015 hanno in diversi casi modificato quelle adottate 8 anni prima.
Nel pomeriggio del 1 agosto 2019 si è concretizzato un maxi-emendamento da parte della Giunta Regionale che ha riguardato le Norme Tecniche del PTPR dall’art. 3 all’articolo 66 ter: la seduta della mattina di quel giorno è stata sospesa alle ore 13,49 per essere è ripresa effettivamente alle ore 00,50, dopo ben 11 ore, quando il Presidente di turno Mauro Buschini ha fatto sapere che «la Giunta ha depositato quattro subemendamenti, D/11, D/13 e D/12, che sono stati distribuiti» e che «è stato appena depositato un subemendamento alle norme tecniche, D/10 che si sta provvedendo a fotocopiare e a prepararsi per la distribuzione.»
Il subemendamento recepisce le Norme del PTPR così come controdedotte nel 2015, modificando in diverse parti gli articoli da 33 a 41: da una loro disamina tecnico-giuridica, che ha messo a confronto fra di loro (nell’ordine cronologico dei provvedimenti) il dettato della legge regionale n. 24/1998, le Norme del PTPR adottate dalla Giunta Regionale, le Norme del PTPR controdedotte assieme al MIBACT e le Norme del subemendamento approvato alle ore 5,47 del 2 agosto 2019, emerge un generale allentamento delle prescrizioni di tutela, che ha riguardato diversi “beni diffusi”.
Si riassumono di seguito in estrema sintesi i contenuti di ognuno di essi.
PROTEZIONE DELLE FASCE COSTIERE MARITTIME
Ostia
Come già dimostrato in modo più specifico ed approfondito nei giorni precedenti, in violazione di quanto dispone l’art. 5 della legge regionale n. 24/1998, confermato anche nell’art. 33 delle Norme adottate nel 2007, che consente una edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq nella fascia di rispetto dei 300 metri, esclusivamente per le opere destinate a piccoli attracchi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la fruizione delle medesime, in sede di controdeduzioni assieme al MIBACT nel 2015 vengono invece ad essere consentite le attrezzature balneari ed i campeggi solo in ambiti circoscritti purché non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq.
Il testo adottato nel 2007, che consentiva la relativa disciplina d’uso anche “nei paesaggi naturale e naturale agrario”, con il testo controdedotto nel 2015 si viene a consentire esclusivamente la relativa disciplina d’uso solo “nei paesaggi dei centri e nuclei storici, dell’insediamento storico diffuso e nei parchi, ville e giardini storici”.
Ma il testo del 5° comma così come subemendato ed approvato la mattina del 2 agosto 2019, sostituisce l’espressione “attrezzature balneari ed i campeggi” con “le strutture balneari e le strutture ricettive all’aria aperta” che è ben più estensiva.
Elimina per di più l’espressione «purché non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore», ammettendo implicitamente l’eventualità di interventi anche in tali ambiti di paesaggio.
Elimina inoltre il riferimento esplicito del testo controdedotto al 1° comma dell’art. 52 della legge regionale n. 13 del 6 agosto 2007 sulla “Organizzazione del sistema turistico laziale”, riguardante specificatamente le lettere a) (stabilimenti balneari), b) (spiagge libere con servizi) c) (spiagge libere), f) esercizio di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere) e g) gestione di strutture ed attività ricettive e sportive), dove sono consentiti interventi «PURCHÈ AVENTI CARATTERE STAGIONALE» ed «al fine di permettere le misure di destagionalizzaione dell’offerta turistica» fa riferimento al successivo art. 52 bis della medesima legge regionale n. 13/2007, ai sensi del quale «l’utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell’articolo 52, comma 1, PUÒ AVERE DURATA ANNUALE, fatto salvo quanto previsto dall’atto di concessione.»
Il testo dell’art. 34 delle Norme del PTPR così come subemendato ed approvato la mattina del 2 agosto 2019 ribadisce l’aumento dell’indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq per strutture che possono avere durata annuale.
Alle accuse portate ad un PTPR che in tal modo apre a nuovo cemento anche sulle spiagge, l’Assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani ha replicato sostenendo che il Piano non cementificherebbe per il semplice fatto di avere strutture comunque amovibili, che però non vengono smontate mai, costituendo di fatto una trasformazione permanente del paesaggio.
PROTEZIONE DELLE COSTE DEI LAGHI
Lago di Nemi
Le Norme del PTPR adottato nel 2007 hanno recepito all’art. 34 il dettato dell’art. 6 della legge regionale n. 24/1998, che consente una edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq nella fascia di rispetto dei 300 metri.
In sede di controdeduzioni effettuate nel 2015 assieme al MIBACT l’art. 34 consente la realizzazione di attrezzature balneari e di campeggi «solo in ambiti circoscritti purché non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq.»
Nelle controdeduzioni non sono stati recepiti il comma 6 (che riguarda le attrezzature balneari, i campeggi e i servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione), il comma 7 (che riguarda il rilascio della autorizzazione paesistica per opere provvisorie) ed il comma 8 (che riguarda il rimando al “Piano di Utilizzazione degli arenili”).
Il testo dell’art. 34 delle Norme del PTPR così come subemendato ed approvato la mattina del 2 agosto 2019 ribadisce l’aumento dell’indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq.
In conclusione anche per le coste dei laghi è stato concesso il raddoppio delle cubature minime consentite per legge riguardo a svariate strutture sulle coste dei laghi.
PROTEZIONE DEI CORSI DELLE ACQUE PUBBLICHE
Fiume Arrone
I commi 8, 11 e 15 bis dell’art. 7 della legge regionale n. 24/1998 prevedono che ogni modifica dello stato dei luoghi o infrastrutture o servizi ed interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti oppure ancora trasformazioni diverse sono subordinate alle seguenti tre identiche condizioni:
«a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall’argine;
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico».
L’art. 35 delle Norme del PTPR adottato nel 2007 rispetta correttamente tutte e tre le suddette condizioni.
In sede di controdeduzioni effettuate nel 2015 assieme al MIBACT dall’art. 35 è stata eliminata la terza delle suddette condizioni, facendo così sparire il rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.
La suddetta 3° condizione è stata fatta sparire anche dal testo dell’art. 34 delle Norme del PTPR così come subemendato ed approvato la mattina del 2 agosto 2019.
PROTEZIONE DELLE MONTAGNE SOPRA LA QUOTA DI 1.200 MT. SLM
Campocatino
Fra gli interventi consentiti la lettera d) del 2° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 24/1998 autorizza quelli finalizzati «allo sviluppo di attività sportive compatibili con l’aspetto esteriore dei luoghi».
La suddetta disposizione è stata integralmente recepita alla lettera d) del 3° comma dell’art. 36 delle Norme del PTPR adottate nel 2007, confermata poi anche in sede di controdeduzioni effettuate nel 2015 assieme al MIBACT.
Ma nel testo dell’art. 36 delle Norme del PTPR così come subemendato ed approvato la mattina del 2 agosto 2019 la suddetta espressione è stata sostituita dalla seguente: «allo sviluppo e MODERNIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI sportivi esistenti, compatibili con la natura della montagna», in aperta violazione del detgtato della legge regionale n. 24/1998.
Riguardo allo sviluppo di attività sportive compatibili con l’aspetto esteriore dei luoghi il comma 3.3 dell’art. 8 della legge regionale n. 24/1998 stabilisce che al fine dell’applicazione di tali interventi il PTPR individua, perimetra e disciplina gli ambiti inerenti gli impianti sportivi ivi inclusi i bacini sciistici esistenti ed il loro completamento: dispone altresì che il PTPR stabilisce le misure compensative nel caso in cui in tali ambiti sia necessaria l’apertura di varchi e passaggi nelle aree boscate.
Il suddetto testo è quello sostituito dalla legge regionale n. 8 dell’8 agosto 2014, proprio per favorire lo sviluppo in particolare de nuovi impianti sciistici che per lo più avviene in danno dell’ambiente boschivo e forestale e comunque del paesaggio.
Il 5° ed ultimo comma dell’art. 36 delle Norme del PTPR adottato nel 2007 ha recepito la suddetta disposizione nel modo seguente:
«Qualora l’ambito montano sia interessato da bacini sciistici esistenti che necessitano di un programma organico di interventi di cui al comma 3 gli stessi sono assoggettati ad un programma di intervento per il paesaggio di cui al successivo articolo 56.»
In sede di controdeduzioni effettuate nel 2015 assieme al MIBACT il testo dell’art. 36 è diventato il seguente:
«Al fine dell’applicazione degli interventi di cui al comma 3, lettera d) [legati allo sviluppo di attività sportive compatibili con l’aspetto esteriore dei luoghi, ndr.], in sede di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PTPR, sono individuati, perimetrati e disciplinati gli ambiti inerenti gli impianti sportivi ivi inclusi i bacini sciistici esistenti ed il loro completamento.
Lo strumento attuativo degli interventi definisce le misure compensative nel caso in cui in tali ambiti sia necessaria l’apertura di varchi e passaggi nelle aree boscate di cui all’articolo 38.»
Il testo dell’art. 36 delle Norme del PTPR così come subemendato ed approvato la mattina del 2 agosto 2019 ribadisce il testo scaturito dalle controdeduzioni.
PROTEZIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI
Parco regionale della Valle del Treja
Il tuttora vigente comma 7 dell’art. 12 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 dispone che il piano di assetto dei parchi «sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.»
La Regione Lazio ha inizialmente recepito la suddetta prescrizione al 6° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997, ma al 6° comma dell’art. 9 della legge n. 24 del 6 luglio 1998 ha anche disposto che «i piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette.»
Il Capo II della legge regionale n. 24/1998 è relativo alle “Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e riguarda quindi anche i Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) e le loro classificazioni in zone di tutela, oltre che il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.): sul piano dell’applicazione pratica del suddetto dettato normativo, ne deriva che una zona di tutela integrale o comunque una prescrizione di indeficabilità assoluta impartita dal P.T.P. e/o dal P.T.P.R. non può essere derogata dal corrispondente Piano di Assetto del parco, il quale può invece imporre a tutela dell’ambiente naturale destinazioni più rigide di quelle previste dal P.T.P. e/o dal P.T.P.R.
Non è stata a tutt’oggi contestualmente modificata la L. n. 394/1991, che continua quindi a dare ad ogni Piano di Assetto (approvato e pubblicato) il pieno potere di sostituire i piani paesaggistici.
Ma il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” emanato con D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 ha stabilito l’esatto opposto al 3° comma dell’art. 145, che dispone che «le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.»
Tre anni dopo la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale n. 3 del 19.2.2007, di istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura, prevedendo che il suo Piano di Assetto «è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 143 del d.lgs. n. 42/2004 e ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).»
In data 23 aprile 2007 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha notificato il ricorso alla Corte Costituzionale con cui ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale norma.
La Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008, con cui ha ritenuto fondata la questione relativa al principio della «cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette», perché è contemplato dal 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, rispetto al quale l’ultimo intervento del legislatore (operato con il D.Lgs. n. 63/2008) «risulta nel segno di un rafforzamento del principio medesimo».
Con la legge regionale n. 5 del 30 marzo 2009 il Consiglio Regionale del Lazio ha recepito la sentenza della Corte costituzionale modificando il testo tuttora vigente del 6° comma dell’art. 26 della legge regionale sulle aree protette n. 29/1997 nel modo seguente: «6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.».
Ma con successiva legge regionale n. 8 del 22 giugno 2012 il Consiglio Regionale ha abrogato il 6° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 che obbligava i piani di assetto a tener conto delle prescrizioni relative a tutte le aree vincolate come “livelli minimi di tutela”.
L’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 prevedeva inoltre due ulteriori commi finali con il seguente testo:
«7. A seguito dell’approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall’ente di gestione, assorbe anche l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato.
8. In ogni caso il nulla osta dell’ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei beni culturali e ambientali.»
Le 2 suddette disposizioni sono rimaste in vigore fino a che sono state abrogate in modo inspiegabile dalla legge regionale n. 8 del 22 giugno 2012, ripristinando l’obbligo per il privato cittadino di dover acquisire in modo separato il preventivo ed obbligatorio rilascio tanto della autorizzazione paesistica quanto del nulla osta: conseguentemente l’art. 37 delle Norme del PTPR adottato nel 2007, dovendo rispettare la normativa all’epoca vigente, ha recepito le due suddette disposizioni ai commi 9 e 10 di tale articolo.
In sede di controdeduzioni effettuate nel 2015 assieme al MIBACT dall’art. 37 sono stati eliminati i 2 suddetti commi, in quanto nel frattempo abrogati.
Il comma 7 dell’art. 37, sia adottato che controdedotto, fa salvi, elencandoli, i 6 piani di assetto delle aree naturali protette regionali approvati alla data di pubblicazione dell’adozione del PTPR: il testo, così come controdedotto, fino all’approvazione dei nuovi piani o delle varianti di adeguamento di cui all’articolo 64 bis e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di approvazione del PTPR, dispone che «per le aree interessate dai piani d’assetto approvati alla data di pubblicazione dell’adozione del PTPR di seguito elencati, si applica la disciplina di tutela contenuta nel relativo piano d’assetto approvato».
All’art. 37 così come subemendato ed approvato la mattina del 2 agosto 2019 è stato aggiunto un comma 7 bis dal seguente testo:
«Alle condizioni di cui al comma 7, si applica la disciplina di tutela contenuta nei piani di assetto approvati alla data di approvazione del PTPR in quanto conformi al PTPR stesso».
Va fatto anzitutto presente che si fa riferimento ai piani di assetto “approvati alla data di approvazione del PTPR” e non invece “alla data di pubblicazione dell’approvazione del PTPR”, come di doveva disporre: in tal modo si vengono a determinare conseguentemente forti perplessità riguardo ad una tale applicazione, perché si fa riferimento anticipato alla data del 2 agosto 2019 che non consente di avere sia le Norme definitive che le tavole A e B del PTPR in quanto non ancora pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e quindi non ancora entrate in vigore.
Va messo in evidenza in secondo luogo che perplessità ancora maggiori determina l’uso dell’espressione «in quanto conformi al PTPR stesso», perché lascia intendere che tutti i Piani di Assetto approvati nel lasso di tempo che va dal 2007 al 2019 siano quasi automaticamente «conformi al PTPR stesso» in modo esclusivo, quando magari così non è anche per la seguente ulteriore considerazione: solo con l’approvazione definitiva del PTPR vengono a decadere tutti i PTP approvati di cui quindi dal 2007 al 2019 i piani di assetto debbono aver rispettato le prescrizioni, con la clausola che in caso di contrasto tra PTP approvati e PTPR adottato vale sempre e comunque la disposizione più restrittiva.
Per evitare che si chiuda un occhio su Piani di Assetto che non abbiano rispettato le destinazioni non solo del PTPR adottato ma anche dei PTP approvati, l’espressione più corretta che avrebbe dovuto essere utilizzata doveva essere la seguente: «solo se conformi sia ai PTP approvati che al PTPR ancora adottato».
PROTEZIONE DELLE AREE BOSCATE
Bosco del Sasseto
La disciplina dettata dall’art. 10 della legge regionale n. 24/1998 è stata sostanzialmente rispettata all’art. 38 delle Norme del PTPR adottato nel 2007, che ha recepito in particolare i commi 6 e 7 della legge regionale 24/1998 relativi rispettivamente ai 6 casi in cui non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica ed al caso in cui deve essere «soggetto all’autorizzazione paesistica il taglio a raso dei boschi d’alto fusto non assestato o ceduo invecchiato».
I suddetti due commi non sono stati recepiti invece all’art. 38 in sede di controdeduzioni effettuate assieme al MIBACT nel 2015, ponendosi in violazione quanto meno con il comma 7 dell’art. 10 della legge regionale n. 24/1998, consentendo di fatto un allentamento di tale prescrizione di tutela.
Non è stato parimenti recepito il seguente testo dell’ultimo comma 11 dell’art. 38 delle Norme del PTPR adottato: «11. In applicazione del Dlgvo 18 maggio 2001, n. 227 i territori boscati sono altresì sottoposti alle disposizioni di cui alla LR 8 ottobre 2002 “norme in materia di gestione delle risorse forestali” in particolare al Titolo IV ed al relativo “regolamento forestale” attuativo.»
Il testo dell’art. 38 delle Norme del PTPR così come subemendato ed approvato la mattina del 2 agosto 2019 ribadisce il testo scaturito dalle controdeduzioni.
DISCIPLINA PER LE AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITÀ AGRARIE E PER LE AREE GRAVATE DA USO CIVICO
Canale Monterano
La disciplina dettata dall’art. 11 della legge regionale n. 24/1998 è stata sostanzialmente rispettata all’art. 39 delle Norme del PTPR adottato nel 2007, che elenca i 4 tipi di categoria di usi civici.
In sede di controdeduzioni effettuate nel 2015 assieme al MIBACT è stato fatato un distinguo ulteriore dei tipi di categoria, aggiungendovi «le terre possedute da comuni o frazioni soggette all’esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni»
Il testo dell’art. 39 delle Norme del PTPR così come subemendato ed approvato la mattina del 2 agosto 2019 ribadisce il testo scaturito dalle controdeduzioni.
PROTEZIONE DELLE ZONE UMIDE
Zone umide fra i laghi costieri e la duna litoranea
La disciplina dettata dall’art. 12 della legge regionale n. 24/1998 è stata integralmente rispettata all’art. 40 delle Norme del PTPR adottato nel 2007, così come all’art. 40 delle Norme controdedotte nel 2015 assieme al MIBACT.
Il testo dell’art. 40 delle Norme del PTPR così come subemendato ed approvato la mattina del 2 agosto 2019 ribadisce il testo scaturito dalle controdeduzioni.
È questo l’unico caso del PTPR in cui è ribadito senza alcuna deroga il «divieto di qualunque tipo di costruzione e di qualunque altro intervento, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell’equilibrio ambientale nonché di quelli diretti alla protezione della fauna e della flora.»
PROTEZIONE DELLE AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Norba Antica (Latina)
La disciplina dettata dall’art. 13 della legge regionale n. 24/1998 è stata integralmente rispettata all’art. 41 delle Norme del PTPR adottato nel 2007, che detta ulteriori e dettagliate disposizioni, tra cui la seguente (comma 5): «Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata all’autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, integrata, per le nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma degli edifici esistenti compresi interventi pertinenziali inferiori al 20% nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, dal preventivo parere della competente soprintendenza archeologica, anche in ottemperanza delle disposizioni di cui agli articoli 152 comma 2 e 154 comma 3 del Codice.
In tal caso il parere valuta l’ubicazione degli interventi previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre l’autorizzazione paesistica valuta l’inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in conformità alle seguenti specifiche disposizioni.»
Dall’art. 41 controdedotto nel 2015 assieme al MIBACT è stato eliminato il suddetto 5° comma, lasciando in tal modo aperta ad una maggiore discrezionalità l’applicazione della disciplina di tutela delle zone di interesse archeologico.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi