Fra le proposte emendate segnalate, che sono state presentate al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 c’è l’emendamento n. 49.090 presentato dai seguenti deputati della Lega-Salvini Premier: Liuni, Gastaldi, Coin, Golinelli, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Propone di aggiungere il seguente art. 49-bis.
Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane)
1. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, è istituito in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l’anno 2019 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, per un importo di 4 milioni di euro annui, in via sperimentale, per il triennio 2019, 2020 e 2021, per le imprese della filiera del legno che operano sopra i 600 metri di altitudine e che provvedono alla gestione e manutenzione continua del territorio valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, si applica un’aliquota sostitutiva del 15 per cento per il pagamento delle imposte gravanti sul reddito di impresa ai fini Irpef e Ires.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma precedente.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimati in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: 242 milioni di euro per l’anno 2019 e 392 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall’anno 2022.
Nella riunione che si è tenuta il 30 novembre 2018 il Presidente della Commissione Bilancio Claudio BORGHI ha ricordato che l’articolo aggiuntivo Liuni 49.090 è accantonato.
Nella riunione del tardo pomeriggio di domenica 2 dicembre 2018 la Commissione Bilancio della Camera “conferma l’accantonamento, in quanto in attesa di riformulazione, degli articoli aggiuntivi Coin 49.079 e Liuni 49.090”.
Nella successiva riunione della Commissione Bilancio del 4 dicembre 2018 è stato presentato l’emendamento riformulato assieme all’emendamento 55. 49. 05 dei Deputati del Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche Schullian, Plangger, Gebhard ed Emanuela Rossini, dal seguente testo:
Art. 49-bis. (Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno)
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun annuo ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [che disciplina il regime speciale IVA dei produttori agricoli, ndr.] , le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
2. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 [che reca il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, ndr.], è istituito in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 5,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5, 2 milioni a decorrere dall’anno 2022.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2019, di 3,4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6,3 milioni di euro, per l’anno 2021 e di 6,2 milioni a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 55.
Nel corso della riunione del 4 dicembre 2018 il relatore Raphael RADUZZI (M5S), ha espresso parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Schullian 49.05 e Liuni 49.090, perché riformulati.
Il Presidente della Commissione Bilancio Claudio BORGHI, ha preso atto che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell’articolo aggiuntivo Schullian 49.05 e dell’articolo aggiuntivo Liuni 40.090: la Commissione ha quindi approvato in un identico testo gli articoli aggiuntivi Schullian 49.05 e Liuni 49.090, come riformulati.
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Nel testo unificato l’emendamento è stato recepito ai commi 381 e 382 dell’articolo unico del progetto di legge 1334-A.