Nell’articolo pubblicato il 3 giugno 2014 su questo stesso sito si è data notizia degli emendamenti congiunti di VAS, Basta Cartelloni-Francesco Fiori e Cittadinanzattiva trasmessi il 30 maggio 2014 ai Municipi I, II, III, XIII e XV (https://www.rodolfobosi.it/prip-da-una-sterile-quanto-poco-decorosa-inerzia-durata-6-mesi-si-e-passati-ora-ad-una-fretta-estrema-che-e-pero-di-oggettivo-ostacolo-sia-alla-trasparenza-che-alla-partecipazione/#more-7586).
Con Nota VAS prot. n. 15 del 30 maggio 2014 ho trasmesso in allegato le proposte di emendamenti, che sono state pubblicate ieri su questo stesso sito.
La Commissione Commercio, riunita dal Vice Presidente Enico Gandolfi, a conclusione di una doppia riunione a cui ha partecipato attivamente anche l’Assessore al Commercio Stefano Zuppello ha deciso di approvare i seguenti emendamenti.
EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PRIP
Si propone di eliminare l’ultimo periodo delle premesse dal seguente testo: <<Ritenuto di stabilire che, a seguito dell’approvazione del seguente documento, entrano in vigore con efficacia immediata le disposizioni di cui all’art. 7 e 14 delle Norme tecniche di Attuazione a valere come cd. “misure di salvaguardia” nelle more dell’adozione dei Piani di Localizzazione>>.
EMENDAMENTI ALLA NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE DEL PRIP
EMENDAMENTO MODIFICATIVO AGGIUNTIVO
Nell’ ART. 36 – Efficacia del piano e rapporti con il Regolamento Comunale
Si sostituisce il testo con il seguente:
Dalla data di pubblicazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari entrano in vigore le seguenti misure di salvaguardia.
Tutti gli impianti pubblicitari installati senza titolo autorizzativo in proprietà sia pubblica che privata ed autodenunciati e registrati nella Nuova Banca Dati come “senza scheda”, per i quali sia stata pagata una “indennità”, nonché tutti gli impianti facenti parte della procedura del riordino, per i quali sia decaduta di diritto l’autorizzazione per le cause di cui commi 3 e 3 bis dell’art. 7 del vigente Regolamento, risultano individuati all’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari e che debbono essere rimossi a loro cura e spese entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, trascorso inutilmente il quale per ognuno di essi verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al 1° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento e disposta con Determinazione Dirigenziale la rimozione forzata d’ufficio con la somma ricavata dalle sanzioni, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, ai sensi del successivo 5° comma del medesimo art. 31.
Nelle more della materiale rimozione forzata d’ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento.
La Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità inoltre applicherà il comma 14 dell’art. 31 del vigente Regolamento, il quale prevede la decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari che risultassero regolarmente autorizzati alla stessa ditta titolare.
Gli impianti già installati che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo rinnovato comunque fino al 31 dicembre 2014 , così come gli impianti già installati perché successivamente autorizzati in forza del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 37/2009, le cui collocazioni sul territorio risultino compatibili con la zonizzazione ed i tipi stradali del presente Piano, così come individuati negli elenchi allegati al presente Piano, possono rimanere installati fino alla approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione ed all’esito dei conseguenti bandi di gara, di cui all’art. 7 del Regolamento.
Tutti gli impianti pubblicitari installati a qualunque titolo sul territorio comunale che risultino collocati in zona A, dove il presente Piano stabilisce il divieto di affissione, sono individuati nell’apposito elenco allegato al presente Piano: entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve trasmettere ad ognuna delle ditte l’elenco degli impianti abusivi di cui sono titolari con l’invito a rimuoverli a loro cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione.
Gli impianti già installati in zona A che fanno parte della procedura di riordino e che sono assistiti da titolo autorizzativo comunque rinnovato fino al 31 dicembre 2014 possono essere ricollocati o accorpati in aree compatibili con il presente Piano, così come individuate nelle apposite tavole allegate al medesimo Piano, dove rimangono fino all’esito dei bandi di gara: per essi si deve presentare domanda di ricollocazione anche cumulativa, senza necessità di asseverazione relativa alla regolarità della nuova posizione da parte di tecnico abilitato, autocertificata comunque dal rappresentante legale della ditta pubblicitaria interessata con diritto di reinstallazione senza alcuna istruttoria anche dopo i 30 giorni.
Qualora lo spostamento avvenga su un’area che nelle tavole allegate al presente Piano figura come soggetta a vincolo paesaggistico, alla relativa domanda va allegata copia della “autorizzazione paesaggistica” rilasciata dal Comune in potere di subdelega.
Nei confronti degli impianti pubblicitari per i quali non venisse presentata alcuna domanda di ricollocazione entro i trenta giorni, con il contestuale impegno alla loro rimozione a proprie cure e spese che non risultasse comunque avvenuta entro lo stesso termine di tempo, la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve comminare la sanzione amministrativa prevista per tali impianti da ritenere abusivi e provvedere alla loro rimozione forzata con la somma ricavata, ferme restando tutte le spese occorse a carico del trasgressore, con perdita di diritto alla ricollocazione.
Nelle more della materiale rimozione forzata d’ufficio degli impianti pubblicitari la Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità deve provvedere alla copertura immediata della pubblicità irregolare ai sensi del 6° comma dell’art. 31 del vigente Regolamento.
EMENDAMENTO MODIFICATIVO
Nell’ ART. 29 – Individuazione delle aree da sottoporre a piano di localizzazione
Si sostituisce il 2° comma con :
Le aree da sottoporre a piano di localizzazione sono comunque quelle corrispondenti come perimetrazione al territorio di ognuno dei nuovi 15 Municipi di Roma.
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
Nell’ ART. 32 – Approvazione dei piani di localizzazione
Si aggiunge alla fine un comma 2 con il seguente testo:
Per le zone di espansione che sono previste dal P.R.G. nella città della trasformazione e che
venissero realizzate, così come per il territorio non urbanizzato che venisse anch’esso edificato, e comunque laddove si rendessero disponibili nuove aree, si rende necessaria l’integrazione dei Piani di Localizzazione relativi ai Municipi in cui venissero a ricadere le zone di espansione, con lo stesso metodo adottato per il presente Piano, estendendo in particolare alla nuova rete stradale la sua classificazione in base agli indici di affollamento ai fini della individuazione dei tipi stradali da applicare anche a queste nuove future parti della città, affidandone il compito della redazione in collaborazione con il Municipio competente per lo stesso territorio, nel rispetto del Regolamento di partecipazione dei cittadini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006. >>
EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
Nell’ ART.4 – Mezzi pubblicitari ammessi e vietati – Norme tecniche per l’installazione
Si aggiunge dopo la lettera l) del 1° comma la lettera l bis):
l bis) impianti di pubblica utilità intesi anche come elementi di arredo urbano di pubblica utilità contenenti, in via accessoria, superficie pubblicitaria oppure come impianti pubblicitari collegati e finalizzati al finanziamento di progetti di servizi di pubblica utilità e/o di mobilità alternativa.
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
Dopo l’ART.5
Si aggiunge l’art. 5 Bis-Norme particolari in materia di pubblicità a messaggio variabile
1. In riferimento alla lettera m) del comma 1 del precedente art. 4 si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione di 12 mq..
2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
3. Entro i centri abitati gli impianti pubblicitari aventi messaggio variabile dovranno avere una variabilità non inferiore ai 10 secondi.
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
Nell’art. 19 – Piano regolatore e Piani di localizzazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari
Si aggiunge dopo il 1° comma i commi:
1 bis. I Piani di localizzazione vanno redatti applicando gli indici di affollamento di cui alla lettera A) del 1° comma del successivo art. 20, così come indicati dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, al fine di individuare sul territorio il numero, la posizione esatta e le dimensioni di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico e da destinare anche alla pubblicità temporanea nel rispetto delle distanze minime prescritte dal D. Lgs. n.285/2991 e del D.P.R. n. 495/1992, nonché dei vincoli paesaggistici.
1 ter. Nella individuazione di cui al comma precedente sono compresi anche gli impianti pubblicitari a messaggio variabile .
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
Nell’ART. 31 – Sanzioni
Si aggiunge, dopo il comma 5, un comma 5 Bis :
5 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicare agli impianti accertati come abusivi debbono essere destinati ad un fondo apposito, finalizzato a coprire tutte le spese che si dovessero anticipare in caso di rimozione forzata d’ufficio dei medesimi impianti.
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO
Nell’ART. 32 – Misure di contrasto all’abusivismo
Si aggiunge il comma 2 :
2. Per essere in grado di intervenire tempestivamente, ai nuclei di vigilanza di cui al precedente comma, laddove costituiti nei Municipi , deve essere garantita nelle forme e nei modi che verranno definiti la piena disponibilità ed il conseguente utilizzo dell’apposito fondo di cui al comma 5 Bis del precedente articolo 31, costituito dai proventi delle sanzioni applicate esclusivamente in relazione agli impianti pubblicitari ricadenti nel territorio del rispettivo Municipio.
EMENDAMENTO SOPPRESSIVO
Nell’ART. 34 – Norme transitorie
Si elimina il comma 5 ed il comma 5 Bis.
La Commissione Commercio ha deciso di trasformare nel seguente apposito ordine del giorno gli emendamenti proposti ad integrazione dell’art. 7 del Regolamento di Pubblicità, che disciplinano i bandi di gara.
ORDINE DEL GIORNO N.
Oggetto – Procedure per il rilascio delle autorizzazioni tramite bandi di gara per l’esposizione pubblicitaria e per la locazione degli impianti comunali.
Premesso che:
– Con distinte decisioni n. 35 e n. 36 del 30 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha approvato le proposte di deliberazione n. 59, relativa al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) e n. 61, relativa alle modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37/2009;
– i due suddetti provvedimenti sono collegati alla deliberazione relativa al Bilancio 2014 e propedeutici alla sua adozione;
Accertato che:
– la normativa tecnica di attuazione del PRIP non prevede nessuna procedura finalizzata al rilascio delle autorizzazioni tramite bandi di gara per l’esposizione pubblicitaria e per la locazione degli impianti comunali;
– la disciplina del Regolamento anche così come modificata ed integrata non prevede parimenti nessuna procedura finalizzata a regolamentare la fase di passaggio per l’entrata a regime, con la decadenza alla data del 31 dicembre 2014 di tutti i titoli autorizzativi degli impianti pubblicitari attualmente installati sul territorio della capitale e il contestuale rilascio delle autorizzazioni decennali di tutti gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione;
Ritenuto che:
– si renda comunque necessario regolamentare l’intero percorso che deve portare alla entrata a regime con il PRIP prima, i Piani di Localizzazione poi ed infine con i bandi di gara;
IL CONSIGLIO DEL XIII MUNICIPIO
IMPEGNA
Il Presidente e l’Assessore competente ad invitare il Sindaco, l’Assessore per Roma Poduttiva e la Giunta Capitolina ad introdurre nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni la seguente disciplina dei bandi di gara:
- Il parco degli impianti posti a gara deve essere riservato alle seguenti diverse tipologie nelle forme e nei modi che deciderà l’Amministrazione in sede di definizione delle diverse gare:
- servizi di pubblica utilità, finalizzati alla realizzazione di una mobilità alternativa;
- elementi di arredo urbano di pubblica utilità, contenenti in via accessoria superficie pubblicitaria o riferiti ad impianti collegati al finanziamento dei medesimi elementi di arredo urbano come servizi di pubblica utilità;
- impianti per affissione diretta, pubblicità esterna.
2. É consentito partecipare in raggruppamento temporaneo d’imprese. Non è sottoposto a gara pubblica, da parte del Comune, il rilascio delle autorizzazioni all’esposizione pubblicitaria su: i mezzi di cui alle lettere e), f), g), h), i), n) e p) dell’art. 4, comma 1; le pensiline e le paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano; i contenitori di rifiuti solidi urbani, le cabine di trasformazione elettrica; le edicole di rivendita dei giornali, i banchi fissi di commercio e gli impianti che siano collocati nelle aree dei mercati rionali come previsto dall’art. 8 bis del Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006.
3. A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione, che dovranno stabilire il numero, la posizione esatta e le dimensioni anche di ogni impianto di proprietà privata da installare su suolo pubblico, il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 1.
4. Come condizione ineludibile del primo bando di gara va posta la automatica decadenza delle autorizzazioni di tutti gli impianti esistenti, che risultino ancora installati sul territorio, di proprietà delle ditte che non avranno vinto il bando di gara, con la perdita immediata del conseguente “diritto acquisito” e l’obbligo di rimozione di tali impianti a loro cura e spese.
5. In caso di inerzia, il Comune provvede alla rimozione forzata con la collaborazione della ditta che ha vinto il bando.
6. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni specifica gara ha diritto ad installare esclusivamente il numero fisso degli impianti che sono stati individuati nei rispettivi Piani di Localizzazione e che vengono autorizzati per una durata pari a dieci anni, trascorsi i quali il Comune provvede ad indire un nuovo bando per la gestione dello stesso identico numero di impianti.
7. Gli impianti già regolarmente installati a seguito della aggiudicazione del rispettivo bando di gara che dovessero essere successivamente rimossi in modo temporaneo o definitivo per cause comunque di forza maggiore hanno diritto ad essere ricollocati per lo stesso periodo temporaneo oppure definitivamente nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione per impianti di pari superficie espositiva destinati a pubblicità temporanea.
8. A seguito della approvazione dei Piani di Localizzazione il Comune provvede altresì al rilascio delle concessioni per gli impianti di sua proprietà (SPQR) individuati dai Piani di Localizzazione approvati, previa gara pubblica per ognuno dei lotti in cui verrà suddivisa la città e di cui faranno parte, secondo le tre tipologie indicate al precedente comma 1.
9. La ditta singola o associata che si aggiudica ogni gara ha diritto ad una locazione degli impianti comunali che ha durata pari a dieci anni.
10. Al termine del decennio il Comune provvede ad indire nuovi bandi di gara ed a concedere la locazione per altri dieci anni alla ditta singola o associata che si sarà aggiudicata ogni specifico bando di gara.
11. Fra le condizioni ineludibili di ogni bando di gara per la ditta che se lo sarà aggiudicato c’é l’obbligo di collaborare con il Comune per la rimozione che si rendesse forzata in caso di inottemperanza da parte delle ditte pubblicitarie che non hanno vinto il bando a smantellare i propri impianti.
12. Alla ditta che vince un bando può essere demandato anche il compito di curare la repressione di tutte le forme ulteriori di abusivismo commerciale che si venissero e verificare nell’arco del decennio della gestione a lei affidata.
13. La ditta che vince un bando si impegna a provvedere all’immediato oscuramento di tutti gli impianti abusivi di cui si rendesse comunque necessaria la rimozione forzata della quale debbono parimenti curare ad ogni modo l’esecuzione ai costi che sono stati esplicitati per ogni tipo di rimozione nello stesso bando di gara e che il Comune deve anticipare alla medesima ditta.
La Commissione Commercio ha infine deciso il seguente ulteriore ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO N.
Oggetto : Misure di contrasto ai cartelloni pubblicitari abusivi o comunque irregolari.
Premesso che:
– in data 18 marzo 2013 il Consiglio del XIII Municipio ha approvato all’unanimità una risoluzione su cartello poli, per il ripristino del decoro che spetta al XIII Municipio;
– che la risoluzione impegna fra l’altro il Presidente e l’Assessore al commercio, artigianato, turismo e affari generali a chiedere al Comune di poter costituire a livello decentrato del XIII Municipio un apposito nucleo di vigilanza in grado di intervenire tempestivamente, anche e soprattutto, per ciò che riguarda la rimozione di impianti pubblicitari illegali, come consentito dall’art 32 del vigente Regolamento;
Considerato che:
– in data 12 maggio 2014 il Vice Segretario Generale ha trasmesso le proposte di deliberazione n. 59, relativa al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) e n. 61, relativa alle modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 37/2009;
– i due suddetti provvedimenti sono collegati alla deliberazione relativa al Bilancio 2014 e propedeutici alla sua adozione;
Accertato che:
– la disciplina del Regolamento vigente non prevede l’incameramento in un apposito fondo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate agli impianti accertati come abusivi, finalizzato a coprire tutte le spese che si dovessero anticipare in caso di rimozione forzata d’ufficio dei medesimi impianti, che si è provveduto a proporre in sede di “parere” espresso dal Consiglio del XIII Municipio;
– la disciplina del Regolamento vigente non prevede nemmeno che la piena disponibilità ed il conseguente utilizzo del suddetto fondo sia garantita, nelle forme e nei modi che verranno definiti, ai nuclei di vigilanza di cui al 1° comma dell’art. 31, laddove costituiti nei Municipi, che si è parimenti provveduto a proporre in sede di “parere” espresso dal Consiglio del XIII Municipio;
Ritenuto che:
– la normativa tecnica di attuazione del PRIP, per avere cogenza sul territorio dalla data di entrata in vigore del Piano, necessita di opportune “misure di salvaguardia” che non sono state dettate e che si è provveduto a proporre in sede di “parere” espresso dal Consiglio del XIII Municipio;
– tali “misure di salvaguardia” prevedono l’immediata rimozione di tutti gli impianti pubblicitari che risultino a qualunque titolo ricadenti nelle zone A del PRIP, dove vige il divieto di affissione di qualunque tipo di impianto pubblicitario;
Ipotizzato che:
– le ditte titolari degli impianti pubblicitari potrebbero non ottemperare alla lettera-diffida loro trasmessa dalla Direzione Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità a rimuovere a loro cure e spese i propri impianti installati in zona A del PRIP, per cui si rende necessaria la rimozione forzata d’ufficio;
IL CONSIGLIO DEL XIII MUNICIPIO INVITA
il Sindaco e l’Assessore al Commercio per Roma Produttiva a:
– costituire nel XIII Municipio un apposito nucleo di vigilanza così come previsto dall’art. 31 del vigente Regolamento, con l’incarico di rimuovere tempestivamente tutti gli impianti pubblicitari accertati come irregolari, a partire dagli impianti cosiddetti “senza scheda” installati nel territorio del XIII Municipio;
– assegnare al suddetto nucleo di vigilanza il fondo costituito dai proventi delle sanzioni applicate esclusivamente in relazione agli impianti pubblicitari ricadenti nel territorio del XIII Municipio, per consentire di coprire in tal modo tutte le spese occorrenti per la loro rimozione forzata d’ufficio;
– autorizzare il suddetto nucleo di vigilanza a rimuovere forzatamente d’ufficio anche tutti gli impianti pubblicitari del riordino che alla data di entrata in vigore del PRIP risultino installati in zona A e non siano stati rimossi spontaneamente dalle ditte che ne sono titolari.
Nel primo pomeriggio di ieri, 4 giugno 2014, il Consiglio del XIII Municipio ha approvato all’unanimità di deliberare sulla normativa tecnica di attuazione del PRIP e sulle proposte di modifiche ed integrazioni al Regolamento di Pubblicità esprimendo “parere favorevole” subordinato ai suddetti emendamenti ed ai due ordini del giorno.
Ci si augura ora che la Giunta Capitolina accolga sia gli emendamenti che i due ordini del giorno in sede di controdeduzioni a tutti i “pareri” espressi di Consigli dei 15 Municipi.
Dott. Rodolfo Bosi