La pubblicità esterna legata al procedimento del cosiddetto “riordino” è stata definita sul blog www.esterniamo.it una “SpyStory” o comunque una “Storia infinita” perché iniziata nei primi anni ’90 e non ancora del tutto terminata, come si evidenzierà più avanti: è opportuno rivedere questa storia nelle sue varie fasi, proprio per capire perché somigli tanto ad un “pasticciaccio brutto”.
La causa dolosa che ha dato origine al pasticciaccio brutto – L’origine della “procedura di riordino” è dovuta ad un fatto di cronaca nera.
Come raccontato sullo stesso blog www.esterniamo.it “durante il processo di digitalizzazione ad opera del Comune di Roma degli atti relativi alle concessioni rilasciate fino a quel momento, non venne adoperato un criterio di selezione per la registrazione degli impianti. Furono, così, inseriti in lista anche quelli privi di titoli, che da quel momento in poi sono risultati regolari perché inseritisi in un periodo transitorio che è diventato ultradecennale.”
La versione fornita non è esatta, perché non fa sapere che ditte non meglio accertate hanno corrotto gli addetti al processo di digitalizzazione per inserire in lista anche i propri impianti abusivi, che ad ogni modo non vi possono essere rimasti proprio per causa di quanto è successo poco dopo, quando il Comune si è accorto dell’imbroglio ed ha provveduto a denunciarlo immediatamente alla Magistratura: alla denuncia penale ha fatto seguito “magicamente” il furto di tutto il materiale cartaceo, che non ha più permesso il riscontro per verificare l’entità esatta della alterazione dei tabulati del sistema informatico del Comune, costretto poi proprio per questo ad approvare la cosiddetta “procedura di riordino”.
Il blog www.esterniamo.it racconta l’accaduto nel modo seguente: ”L’errore (o orrore, che dir si voglia) era già stato bello che compiuto e a nulla valse la successiva denuncia del misfatto alla magistratura. I contratti cartacei posseduti dal Comune capitolino sparirono nel nulla (e qui il mistero inizia ad infittirsi) e l’amministrazione romana, brancolando nel buio più totale, dovette ripartire da zero, inventandosi di sana pianta il “riordino”, chiedendo a tutte le aziende di pubblicità esterna di documentare i loro impianti regolari, depositando le copie degli atti autorizzativi.”
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 3688 del 15 novembre 1994, è stato affidato in appalto il servizio di memorizzazione dei dati per la formazione degli archivi automatizzati del Comune.
La prima previsione del procedimento del “riordino” – Con deliberazione n. 289 del 19 dicembre 1994 (poi abrogata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 37/2009), il Consiglio Comunale ha adottato il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”: il 3°comma dell’articolo 30 (“Norme finali e transitorie”) prevedeva come procedura speciale che fossero stabiliti, con specifico atto deliberativo, i criteri direttivi e le modalità del procedimento di verifica delle concessioni e delle autorizzazioni degli impianti pubblicitari rilasciate entro il 31 dicembre 1993, ai fini del loro riordino.
Gli operatori pubblicitari sono stati obbligati a presentare “autodenuncia” delle “concessioni” acquisite entro il 31.12.1993 per impianti collocati su suolo pubblico e delle “autorizzazioni” conseguite per impianti collocati su proprietà privata, corredata dalla documentazione probatoria del titolo.
Il 3° comma dell’articolo 15, comma 3 della deliberazione regolamentare prevedeva che le domande potessero essere regolarizzate dopo la loro presentazione, qualora contenessero omissioni e/o erroneità.
Con deliberazione n. 254 del 6 novembre 1995 (di cui sono stati poi abrogati diversi punti dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 37/2009) il Consiglio Comunale ha approvato il 1° Piano Generale degli Impianti pubblicitari, fissando nell’allegato A2 le norme tecniche per l’installazione degli impianti pubblicitari su suolo pubblico, aree o immobili privati, nonché prevedendo il riordino come procedura di carattere straordinario, stabilendo sia i requisiti per l’autodenuncia che le condizioni per il rinnovo, ma demandando alla Giunta Comunale il compito di darvi attuazione con l’emanazione di una apposita deliberazione contenente in dettaglio le modalità di procedimento.
I commi 1 e 2 dell’articolo 11 del regolamento sui procedimenti amministrativi, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 24 giugno 1996, prevedono che le modalità dei procedimenti siano determinate con deliberazione della Giunta Comunale: in base ai successivi commi 3, 4 e 5 dell’articolo 11 è prevista in ogni caso la possibilità di regolarizzare le domande incomplete e/o erronee.
Ai sensi della deliberazione n. 254/95 sono consentiti in sede di riordino gli accorpamenti delle superfici pubblicitarie e il rinnovo può essere concesso o autorizzato, a condizione che vengano immediatamente rimossi gli impianti da cui provengono le superfici pubblicitarie accorpate: non sono invece consentiti scorpori né frazionamenti delle superfici pubblicitarie, in quanto aumenterebbero gli ingombri, anziché ridurli come nei casi degli accorpamenti.
Con deliberazione n. 4103 del 26 novembre 1996 il Consiglio Comunale ha prorogato il termine di presentazione delle domande per la procedura di riordino al 30 dicembre 1996.
Disciplina di attuazione del procedimento del riordino – Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689 del 9 maggio 1997 è stata approvata, in attuazione della deliberazione n. 254/1995, la disciplina del procedimento del riordino degli impianti pubblicitari, costituita da 4 Titoli e 16 articoli.
Il Titolo I riguarda i “Principi generali” ed è costituito da 7 articoli.
L’articolo 1 riguarda le seguenti “Premesse”:
1. Il procedimento, di cui alla presente deliberazione, riguarda tutti gli impianti pubblicitari ricadenti sulle aree comunali ovvero che insistono in una proprietà non comunale e sono adibiti alla pubblicità per conto di soggetti diversi dal proprietario.
2. Il procedimento ha per oggetto il riordino delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 1993, ai fini di un loro aggiornamento e rinnovo pluriennale.
3. Il procedimento ha altresì per oggetto il riordino, previa domanda di riconferma, degli impianti pubblicitari posti in opera, per i quali è stata depositata e registrata in atti la corrispondente domanda di autorizzazione o di trasferimento entro e non oltre il 31 dicembre 1994.
4. Il procedimento ha infine per oggetto l’esame, previa conferma, delle istanze di concessione, autorizzazione, spostamento o trasferimento degli impianti pubblicitari, presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1994.
5. …
6. Il procedimento di riordino, approvato dalle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, non consente l’installazione, lo spostamento o il trasferimento degli impianti pubblicitari successivamente alla data del 31 dicembre 1994, fatti salvi gli spostamenti disposti espressamente dal Comune per motivi di pubblico interesse.[come si dirà più avanti, il suddetto divieto non è stato poi rispettato dalla Giunta del Sindaco Alemanno, ndr.]
7. A norma delle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95, le installazioni, gli spostamenti o i trasferimenti degli impianti pubblicitari, se effettuati dopo il 31 dicembre 1994 e non rimossi, pregiudicano il procedimento di riordino facendo decadere tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria e della rimozione d’ufficio.[anche la suddetta condizione non risulta essere stata poi rispettata, ndr.]
8. Nel contempo, il Servizio Affissioni e Pubblicità dispone il rigetto immediato delle istanze di concessione, autorizzazione, spostamento o trasferimento degli impianti pubblicitari posti in opera, che sono difformi dal codice della strada o dalle norme di cui alle deliberazioni n. 289/94 e n. 254/95 ovvero ricadono in zone vietate, vincolate o — se di superficie superiore ai 6 metri quadrati — all’interno dell’area perimetrata di cui alle deliberazioni n. 609/81 e n. 254/95, ordinandone la rimozione sotto pena dell’applicazione della sanzione pecuniaria, della rimozione
d ’ufficio e della decadenza di tutte le altre concessioni, autorizzazioni ed istanze. [anche la suddetta condizione non risulta essere stata poi rispettata, se non altro perché non è stata istruita la maggior parte delle domande di “riordino” presentate, ndr.]
9. …
10. Il rinnovo, il rilascio o il diniego delle concessioni e delle autorizzazioni sono disposti con provvedimento espresso del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità.”
L’articolo 2 relativo alla “Natura del procedimento” stabilisce che “Il procedimento di riordino ha natura straordinaria, essendo parte integrante del primo piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione n. 254/95”.
Va messo in evidenza al riguardo come la suddetta clausola del procedimento di riordino quale “parte integrante” del PRIP sia stata poi ripresa dalla Giunta del Sindaco Alemanno nella deliberazione n. 116 del 5 aprile 2013 e confermata dalla Giunta del Sindaco Marino con la deliberazione di parziale revoca n. 425 del 13 dicembre 2013.
L’art. 3 ha stabilito che, pur mantenendo fermo il termine del 30.12.1996 per la presentazione delle domande, tuttavia il Servizio Affissioni e Pubblicità si incaricava di trasmettere una comunicazione di invito alla presentazione della domanda di riordino a tutti i titolari di concessioni e autorizzazioni che avessero provveduto alle contribuzioni dell’imposta, della tassa e del canone per l’anno 1997.
In tal modo è stato di fatto differito fino al 9 maggio 1997 il termine originariamente previsto per la presentazione delle domande: sono state anche specificate tra l’altro le condizioni e le modalità per il rinnovo delle precedenti concessioni ed autorizzazioni vigenti al 31 dicembre 1993 (Modelli “R”) e gli impianti di proprietà comunale in concessione a privati (modelli “SPQR”).
È stato in pratica emanato una sorta di bando pubblico nel quale si chiedeva a tutti coloro che ne avessero l’interesse di segnalare al Comune, entro la data del 31/12/1996 (poi spostata al 9/5/1997), tutti gli impianti di propria pertinenza regolarmente autorizzati, onde poter ottenere un atto di conferma per un nuovo periodo contrattuale.
A tale bando hanno potuto partecipare anche tutti coloro che, avendo negli anni precedenti presentato domanda per ottenere l’autorizzazione a collocare nuovi impianti, non avevano avuto ancora risposta.
In relazione alle diverse tipologie, è stata approntata una modulistica particolare mediante la quale i soggetti dovevano dichiarare la propria posizione e precisamente:
– Modelli “R” per la indicazione degli impianti di proprietà privata assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali si chiedeva il rinnovo;
– Modelli “S” o “SPQR” per la indicazione degli impianti di proprietà comunale concessi in locazione, per i quali si chiedeva il rinnovo;
– Modelli “E” per la segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, in attesa di risposta, da specificare in MODELLI “ES” se già installati.
Le schede sopra citate, corredate da apposita foto per ciascun impianto installato, dovevano contenere anche gli estremi dei versamenti effettuati per canoni di concessione dal 1991 e per l’imposta di pubblicità dal 1994, fino alla data di accesso al riordino: condizione per ottenere il rinnovo dei titoli era che fosse saldata ogni pendenza debitoria e che fossero rimossi gli impianti collocati abusivamente.
Il Titolo II è dedicato al “Rinnovo delle concessioni e autorizzazioni”, che l’art. 9 subordina alle seguenti “Condizioni”:
“1. Ai fini del rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, oltre alla corrispondenza tra il provvedimento dichiarato nella domanda di riordino e il provvedimento amministrativo risultante agli atti d’ufficio, devono sussistere le seguenti condizioni:
a) se l’area di sedime dell’impianto pubblicitario è sottoposta ad un vincolo di tutela, il titolare della domanda di riordino deve produrre il nulla osta aggiornato dell’autorità competente e, nelle more e — comunque — entro 15 giorni dal ricevimento di apposita richiesta, una copia dell’istanza presentata per ottenerne il rilascio. Altrimenti, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità [anche la suddetta condizione non risulta essere stata poi rispettata, se non altro perché non è stata istruita la maggior parte delle domande di “riordino” presentate, ndr.];
b) se l’area di sedime dell’impianto pubblicitario non è di proprietà comunale, il titolare della domanda di riordino deve produrre — entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta — l’assenso scritto, anche in forma semplice, con cui il proprietario — dichiarati gli elementi identificativi dell’immobile e le proprie generalità — consente alla permanenza dell’impianto pubblicitario. Altrimenti, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità;
c) gli omessi pagamenti (imposta sulla pubblicità, tassa di occupazione del suolo pubblico, canone di concessione/affitto o indennità di occupazione del suolo pubblico, spese di rimozione e deposito) devono essere regolarizzati in un unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento del prospetto di liquidazione del Servizio Affissioni e-Pubblicità, fatta eccezione per le somme che sono oggetto di una controversia pendente e fatta salva la possibilità di produrre — entro lo stesso termine — un’idonea fideiussione a garanzia dell’estinzione, in dodici rate mensili nell’arco di un anno, della morosità sul canone/indennità pari o superiore a 60 milioni di lire. Altrimenti, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità;
d) il titolare della domanda di riordino deve aver rimosso tutti gli impianti pubblicitari non suscettibili di regolarizzazione e deve presentarne, entro 15 giorni dal ricevimento di apposita richiesta, l’elenco dettagliato autocertificato ai sensi della legge n. 15/68, nonché le attestazioni dei pagamenti delle somme comunque dovute per l’imposta sulla pubblicità, per la tassa e l’indennità di occupazione del suolo pubblico; altrimenti, la domanda di riordino deve essere respinta con provvedimento del Dirigente responsabile pro-tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità”.
È stato previsto in conclusione un rinnovo quinquennale soltanto delle concessioni che a seguito dell’istruttoria risultino in regola con tutte le prescrizioni e cioè:
– esistenza del titolo autorizzativo;
– conformità dell’impianto all’autorizzazione;
– regolarità dei pagamenti;
– rimozione degli impianti abusivi.
L’articolo 12 disciplina i casi di “Accorpamenti, scorpori, frazionamenti e accessori” nel seguente modo:
“1. In sede di riordino, sono ammessi:
a) gli accorpamenti delle superfici pubblicitarie; in tal caso, il rinnovo può essere concesso o autorizzato a condizione che vengano immediatamente rimossi gli impianti da cui provengono le superfici pubblicitarie accorpate;
b) le riduzioni dell’impianto pubblicitario da bifacciale a monofacciale, a causa della non visibilità della seconda facciata;
c) le trasformazioni dell’impianto pubblicitario da pittorico a luminoso/illuminato;
d) le trasformazioni dell’impianto pubblicitario da luminoso/illuminato a pittorico, per l’impossibilità della luminosità/illuminazione derivante da una causa non imputabile al titolare
della domanda di riordino.
2. In sede di riordino, non sono ammessi scorpori né frazionamenti delle superfici pubblicitarie”.
Il 1° comma dell’art. 14 dispone che “il rinnovo ha una durata di 5 anni, per le concessioni, e di 3 anni, per le autorizzazioni, fatto salvo l’ulteriore rinnovo previsto dalla deliberazione regolamentare n. 289/94 e gli adeguamenti degli impianti pubblicitari in sede di piano particolareggiato o di progetto finalizzato all’arredo urbano”.
Il successivo 3° comma precisa che “ogni concessione o autorizzazione deve avere per oggetto un solo impianto pubblicitario e, per ciascuna concessione o autorizzazione, i pagamenti devono essere eseguiti con appositi versamenti distinti”: come si metterà in evidenza più avanti, ne deriva che la “chiusura” del procedimento del riordino avviene per ogni singolo impianto pubblicitario di cui sia stato rinnovato il rispettivo titolo autorizzativo.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 260 del 29 settembre 1997 è stata approvata fra le modifiche ed integrazioni alla deliberazione C.C. n. 254/1995 anche la seguente:
“A – Dopo il punto 18) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, e inserita la seguente disposizione:
18-bis) Al fine di agevolare l’applicazione del piano degli impianti pubblicitari e la definizione del procedimento di riordino, sono stabilite le seguenti misure incentivanti per i soggetti che risultano in regola o che regolarizzano la propria posizione, in particolare rimuovendo gli impianti pubblicitari non autorizzati e carenti dei requisiti per il riordino (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli impianti pubblicitari con superficie espositiva superiore ai 6 metri quadrati all’interno della zona perimetrata di cui all’articolo 3 dell’Allegato A.1; gli impianti pubblicitari installati o trasferiti, senza autorizzazione, successivamente alla presentazione della domanda di riordino; ecc.) e sanando gli omessi o parziali pagamenti.”
Consuntivo delle domande presentate entro il 9 maggio 1997 – Da un non ufficiale Elenco delle ditte che nel 1997 hanno partecipato al riordino emerge che sarebbero state in tutto 135 le ditte che vi hanno partecipato e che a tutto il 1997 si avevano in tutto 18.836 impianti scheda “R”, 3.236 impianti scheda “SPQR” e 1.796 impianti scheda “ES”, per un totale quindi di 23.868 impianti pubblicitari.
Si riportano di seguito l’elenco delle 80 ditte che hanno partecipato al riordino nel 1997, ma che non risultano oggi censite nella Nuova Banca Dati del Comune: per quelle di cui si è riusciti a saperne di più si riporta fra parentesi che fine abbiano fatto da allora ad oggi.
1 – A & P (è diventata la “SEI PER TRE”)
2 – ACTION (a cui è subentrata la “NEVADA” prima e la “NUOVI SPAZI” poi)
3 – AFFISSI BUGATTI
4 – AIR NOVA (forse acquistata da “PUBLIROMA”)
5 – APD (è diventata la “P.E.S.”)
6 – APICELLA PUBBLICITA’ DUE
7 – AREO DESIGN
8 – ARS DEGA
9 – AS MONTEUR
10 – AVENIR ITALIA (incorporata nella “IGP DÉCAUX”)
11 – BIMAINT
12 – COGEP(società del gruppo “A.P.A.”)
13 – DAMA (non c’è più)
14 – DGL CONSULENTI
15 – EFFECIEFFE
16 – ERGO (non c’è più)
17 – EUROMEDIA (non c’è più)
18 – EVA PUB
19 – FINAD
20 – GIENGI (società di Milano senza impianti che cercava di diventare concessionaria)
21 – GP GAUDINI
22 – GRAFICA PUBBLICITARIA
23 – GRANDINETTI (forse ora “UNIGAMMA”)
24 – IMA (acquistata da “P.E.S.”)
25 – ITALTRIEST
26 – LEONARDI
27 – LOGOS (fa parte ora del gruppo “GREGOR”)
28 – LUX NEON
29 – MAXI
30 – MEGA SPAZIO
31 – MEZZI PROMOZIONALI (con cimasa “MP”)
32 – MPS
33 – MULTIPROM
34 – MVC
35 – NDP
36 – NEON ANGHER
37 – NEW LOOK
38 – NEW TEAN COMUNICATION
39 – NUOVA DELTA
40 – ONDDINA
41 – PIC 92
42 – PLASTI NEON
43 – PTOMEDIA
44 – PSICO
45 – PUBBLI A (ora “CLEAR CHANNEL”)
46 – PUBBLICITA’ (?)
47 – PUBBLIGEST (ora “P.E.S.”)
48 – PUBBLILARA
49 – PUBBLIMETRO (incorporata nella “IGP DÉCAUX”)
50 – PUBBLISTYLE
51 – PUBBLITALIA
52 – PUBBLI ARCOM
53 – PUBLIC SISTEM
54- PUBLIFLOR (incorporata nella “IGP DÉCAUX”)
55 – PUBLIMOUNT
56 – PUBLINVEST
57 – PUBLISOL
58 – PUNTO LUCE
59 – REGAL ART
60 – ROMANA
61 – ROSSI LOREDANA
62 – SERENA
63 – SIBILIA APPALTI PUBBLICITARI
64 – SIPA (ora “CLEAR CHANNEL”)
65 – SISTEMI COMUNI MULTIMED
66 – SMA (concessionarie Ferrovie: ora “CBS”)
67 – SMA FER (concessionarie Ferrovie: ora “CBS”)
68 – SOC PUB AFFISSIONI
69 – SPAC
70 – SPAZIO CM
71 – SPM
72 – STUDIO GRAFICO
73 – SUPER LUCE NEON
74 – SUSPERNEON
75 – TIESSE
76 – TIMES
77 – TRIO
78 – UPA
79 – VIDES
80 – ZANGARI (ora “CLEAR CHANNEL”)
Dalle ditte di ieri vanno ad ogni modo tolte (con i rispettivi impianti) quelle che il dott. Francesco Paciello ha annullato nel frattempo con apposite Determinazioni Dirigenziali e precisamente:
– “S.A.P.I.” (n. 292) con 435 schede “R”, e 96 schede “ES”;
– “EUROPA” (n. 292) con 2 schede “SPQR”;
– “GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI” (G.I.P.) (n. 290) con 334 schede “R” e 29 schede “SPQR”;
– “STUDIO ZETA PUBBLICITÀ ” (n.289) con 417 schede “R” e 9 schede “SPQR”.
I loro impianti scheda “R” ammontano a 1.186 unità ed abbassano quindi il totale delle schede “R” a 17.650 impianti, mentre gli impianti scheda “ES” scendono a 1.700 unità esatte.
Quanto agli impianti “SPQR”, il Comune dovrebbe essere rientrato in possesso di 40 impianti “SPQR” di cui non si sa che utilizzo faccia ora.
Anche la ditta “MEDIA 2000” (n. 29) è stata annullata, ma le sue 242 schede “R” e le 13 schede “SPQR” risultano essere passate a “PUBBLIROMA” che l’ha comprata.
Dal suddetto elenco risultano essere state presentate 23.128 istanze modello “E” per la segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, 1.796 delle quali concretizzate in impianti pubblicitari installati senza aspettare l’esito delle rispettive istruttorie: si registrerà più avanti che è poi aumentata questa quantità di impianti già installati.
Ritardo dell’avvio del procedimento con la proroga di fatto di tutte le “concessioni” e di tutte le “autorizzazioni” rilasciate – La procedura del “riordino” avrebbe dovuto avere inizio con l’acquisizione al Protocollo del Servizio Affissioni e Pubblicità delle istanze e della documentazione prescritta, con l’inserimento, affidato ad una ditta specializzata, delle informazioni in un Software fornito dalla società “CAPGEMINI”.
Non essendo stato dato inizio all’istruttoria delle pratiche ed alla verifica della documentazione per l’immobilismo dell’Amministrazione che si è protratto per oltre 4 anni, fino cioè ai primi mesi dell’anno 2000, si è verificato il devastante effetto di incoraggiare oltre ogni limite la pratica dell’installazione di impianti abusivi da parte delle aziende pubblicitarie prive di scrupoli, con ulteriori ingenti danni per l’erario del Comune.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 dell’11 febbraio 2000 e con la sottoscrizione della Convenzione del 3 maggio 2000 è stato affidato ad una società mista, la S.p.A. “Gemma”, l’incarico di verifica delle vecchie “concessioni” ed “autorizzazioni”, dando inizio concretamente alla procedura di riordino: alla S.p.A. “Gemma” è stato dato incarico di catalogazione delle pratiche, di collocazione della documentazione e di calcolo degli importi relativi a canoni ed imposte dovuti per ciascuna annualità con applicazione delle tariffe vigenti.
Al Servizio Affissioni e Pubblicità (SAP) è restato invece il compito di verifica dei titoli autorizzatori e di chiusura delle pratiche con il diniego o il rinnovo dei contratti per un periodo quinquennale, posto che le ditte avessero saldato le proprie posizioni debitorie: risulta che l’analisi delle pratiche è iniziata a novembre del 2000, essendosi reso necessario provvedere preliminarmente all’ultimazione dell’inserimento nel programma informatizzato della documentazione del riordino.
Con lo studio effettuato nel 2001 dalla “Autorità per i Servizi Pubblici Locali” è stato dato un “Parere sull’attività del Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma”: sono state evidenziate le carenze del Servizio Affissioni e Pubblicità (SAP) che si è dimostrato non in grado di soddisfare le richieste degli utenti, particolarmente di quelli che commissionano campagne pubblicitarie commerciali di portata nazionale.
Scrive l’Autorità suddetta: “L’inerzia, ma, ancora di più, l’inadempimento dell’Amministrazione ha lasciato segni tangibili proprio su quella trama di rapporti, già malati, che l’amministrazione ha dimenticato di curare a dovere, pur sapendo dell’urgenza della procedura di soccorso, permettendo, quindi, ad operatori privati poco scrupolosi di sfruttare tutti i relativi vantaggi. …. Rimandando a più riprese la chiusura della fase di iniziativa del procedimento di riordino, l’amministrazione ha mantenuto in vita tutti i precedenti rapporti, protraendo nel tempo, con la posticipazione a un momento successivo, il termine finale di quei provvedimenti, concessioni ed autorizzazioni, ad efficacia durevole. Si tratta evidentemente di proroga, dal momento che si presuppone che il rapporto non sia ancora esaurito; infatti, una volta scaduto il termine finale, l’efficacia del provvedimento non può essere prorogata, ma solo rinnovata … Si delinea, così, più chiaramente la situazione amministrativa passata e presente: dopo aver prorogato di fatto i rapporti già posti in essere a causa delle lungaggini che ha dovuto patire la procedura di riordino prima del suo varo, l’amministrazione procederà ora, verificando attentamente il rispetto delle condizioni prescritte, … a rinnovare con un nuovo provvedimento i rapporti ormai scaduti ”.
La mancanza di impianti comunali destinati alla pubblica affissione, esistenti solo in quantità inferiore ai minimi di legge, lo stato di usura e di degrado degli stessi, la irrazionale distribuzione nel territorio cittadino, con la completa assenza di spazi in zone residenziali di nuovo sviluppo, la cattiva e poco puntuale esecuzione del servizio, vengono allora rappresentati come causa non solo della disaffezione da parte degli utenti (che si vedono costretti, a prezzi ben più alti, a ricorrere alle aziende pubblicitarie private concessionarie di impianti sul territorio), ma anche del mancato gettito nelle casse del Comune.
Si è preso così atto che una procedura straordinaria che avrebbe dovuto concludersi nel periodo troppo ottimistico di 90 giorni (previsto nella delibera n. 1689/97) si è protratta per anni, ad esclusivo vantaggio degli operatori pubblicitari i quali hanno potuto continuare ad utilizzare i propri impianti e ricavarne utili, senza che nulla affluisse nelle casse del Comune e peggio ancora senza che si sia pervenuti alla eliminazione del fenomeno dell’abusivismo.
Sulla cronaca di Roma del quotidiano “La Repubblica” il 15 marzio 2002 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Cartelloni, la mappa dei fuorilegge”, secondo cui sarebbero 184 le imprese che a quest’epoca infestavano la città di cartelloni abusivi: è il 1° risultato del piano di riordino che entro giugno avrebbe dovuto fornire il censimento di tutti gli impianti pubblicitari, irregolari e non, presenti nella capitale.
Il successivo consuntivo del procedimento del riordino – La discordante interpretazione di alcune norme disciplinanti la materia ha generato per di più un imponente contenzioso, in particolare dinanzi ai giudici tributari e a quelli amministrativi che di fatto ha impedito l’avvio delle procedure.
Tra l’altro l’enorme contenzioso spesso solo dilatorio messo in essere dalle ditte pubblicitarie a fronte degli atti emessi dal Comune per recupero di imposte o per violazione del Regolamento Comunale ha fatto insorgere il rischio del naufragio del progetto e spinto ad approvare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 16 maggio 2002, con cui è stato deciso di avvalersi della facoltà concessa ai Comuni dalla legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (finanziaria 2002) di definire bonariamente gli accertamenti non definitivi ed i procedimenti pendenti alla data del 31 settembre 2001, concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità e canone di concessione.
È stata così istituita una apposita Commissione Tecnica per formulare ipotesi transattive poi accolte: la Commissione Bilancio ha poi scoperto ben 7.000 domande emerse dal nulla, mai protocollate eppure inserite nel gran faldone comunale del riordino pubblicitario, che non c’erano comunque il 9 maggio del 1997, data ultima fissata per rientrare nel cosiddetto “Riordino”.
L’allora Presidente della Commissione Maurizio Mariani ha dichiarato che al Comune erano pervenute ben 52.000 domande e che “è stata realizzata una cartografia che ha rilevato sull’intero territorio comunale tutti gli impianti esistenti … che consentirà di verificare l’esistenza, punto per punto, strada per strada, degli impianti, identificando quelli senza autorizzazione”.
Ha anche spiegato che “sono state esaminate 7.000 domande per nuove concessioni e di queste ben 2.500 sono state respinte. Negli anni 97/98/99 erano state presentate domande di autorizzazione per impianti ubicati in zona archeologica e monumentale. Di queste 269 sono state rigettate”.
La suddetta dichiarazione lascerebbe capire che sarebbero state esaminate 7.000 domande delle 23.128 presentate per Modelli “E”, respingendo 2.500 di queste e quindi rilasciando le autorizzazioni per le rimanenti 4.500 domande.
Se così fosse veramente, significherebbe che si ridurrebbero a 16.128 le domande per Modelli “E” da esaminare: conseguentemente sarebbe stato comunque chiuso il procedimento di “riordino” relativo alle suddette 7.000 domande.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 436 del 25 luglio 2002 sono stati integrati gli “atti d’obbligo” allegati alle delibera di Giunta n. 1689/1997.
Rispetto alle 135 ditte registrate nel 1997 alla procedura del riordino sembrano aver partecipato ora 516 ditte che hanno presentato modelli secondo i seguenti numeri, risultanti all’anno 2001 (a 4 anni di distanza).
Per i Modelli “R” risultano essere state presentate ora 21.223 domande, rispetto alle 18.835 registrate nel 1997 (quindi 2.388 domande in più).
Per i Modelli “SPQR” risultano essere state presentate ora 2.643 domande, rispetto alle 3.235 registrate nel 1997, con quindi 592 domande in meno, che dovrebbero essere relative ad altrettanti impianti di proprietà comunale di cui non sarebbe stato più chiesto il rinnovo della concessione di locazione.
Il totale degli impianti di Modello “R” e “SPQR” risulta diventato così di 23.876 unità, rispetto alle 22.070 unità risultanti nel 1997, quindi con 1.806 impianti pubblicitari in più.
La maggior parte delle domande, circa 20.600 tra modelli “R” ed “SPQR”, hanno riguardato impianti già installati da ditte pubblicitarie che lavorano per conto terzi: le rimanenti ditte, proprietarie di 7.266 impianti (sempre tra modelli “R” ed “SPQR” per le rimanenti 3.266 domande), afferiscono a piccole ditte (titolari mediamente di non più di 30 impianti) o privati che pubblicizzano la propria attività.
Le domande relative ai modelli “E” hanno riguardato invece un totale di 33.890 nuovi impianti presentati, di cui 2.538 dichiarati installati (quindi Modelli “ES”), rispetto ai 1.796 risultanti nel 1997 (quindi con 742 impianti pubblicitari in più, installati evidentemente tra il 1997 ed il 2001, dopo la chiusura della presentazione delle domande, senza aspettare l’esito della loro istruttoria).
Complessivamente si hanno ora 26.404 impianti pubblicitari dichiarati rispetto ai 23.868 impianti dichiarati nel 1997, con quindi 2.536 impianti in più (rispetto alle 7.000 domande in più dichiarate da Giuseppe Mariani).
I dati suddetti sono stati confermati nella “Analisi del Servizio Affissioni e Pubblicità nel Comune di Roma” svolta nel 2007 dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma.
Definizione bonaria dei procedimenti pendenti alla data del 31 settembre 2001 – I dati forniti alla fine del 2001 dallo stesso Servizio Affissioni e Pubblicità (SAP) hanno riferito di 20 ditte (titolari di 5.300 Modelli “R” e “SPQR”) in regola con i pagamenti, mentre 56 ditte (titolari di 15.300 Modelli “R” e “SPQR”) hanno ricevuto avvisi per situazioni debitorie fino al 2005, per oltre 50 milioni di Euro, peraltro in massima parte contestati e, quindi, condizionati dall’esito del contenzioso in atto, solo esaurito il quale sarà possibile calcolare esattamente il valore del recupero.
Nella cronaca di Roma del quotidiano “Corriere della Sera” il 26 ottobre 2002 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Cartelloni. Una sanatoria lunga otto anni”, in cui si parla di “una sanatoria o, come lo chiamano, un recupero bonario delle somme ascritte. Dopo otto anni trascorsi senza riscuotere imposte e canoni di ‘affissioni e pubblicità’ ”. “Finalmente” – ha dichiarato l’allora Assessore al Commercio Daniela Valentini – “il Comune riesce a farsi pagare dalle ditte che si occupano di cartellonistica: concedendo però, come previsto il 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), un sostanzioso sconto. Il 55 per cento per il periodo 95-97, e il 62 per cento dal 97 al 2000. Le ditte cioè verseranno il 45 e il 38 per cento del dovuto. Solo quelle regolari, già inserite nel piano di riordino, che però in tutto questo tempo avevano versato solamente ‘acconti’. Nelle casse del Capidoglio entreranno (destinati anche alla lotta alla cartellonistica abusiva) 14 miliardi di lire, 7 milioni di euro. Per facilitare le ditte e ottenere le somme stabilite. Sono previsti anche pagamenti rateizzati.”
L’Assessore Valentini ha anticipato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 25 novembre 2002 con cui è stato deciso di avvalersi della facoltà concessa ai Comuni dalla legge n. 448 del 28 dicembre 2001 di definire bonariamente gli accertamenti non definitivi ed i procedimenti pendenti alla data del 31 settembre 2001, concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità e canone di concessione.
Si è trattato in pratica di cercare di chiudere la “procedura di riordino” aperta con la delibera n. 1689/97, eliminando contestualmente le migliaia di ricorsi pendenti con una proposta di transazione che prevedeva il pagamento del 45% delle imposte contestate ed il 38% dei canoni: naturalmente la definizione del contenzioso è stata posta come condizione per il rilascio dei titoli di rinnovo.
Per l’Imposta di Pubblicità la definizione dei giudizi pendenti in materia di accertamenti d’ufficio emessi in carenza di qualsiasi versamento avviene così mediante il pagamento del solo 45% dell’imposta comunale pretesa dal Comune, oltre a sanzioni e interessi sulla somma da versare a titolo transattivo.
Per il Canone di Concessione la definizione bonaria per il contenzioso pendente in materia di inviti a pagamento per canoni, riferito fino all’anno 2000, avviene invece mediante pagamento del 38% delle somme richieste dall’Amministrazione.
Il comma F della deliberazione ha stabilito che “nel caso di non adesione alla proposta di definizione bonaria per tutte le ipotesi previste, in deroga a quanto stabilito nelle disposizioni relative al procedimento di riordino, il competente ufficio comunale non procederà al rinnovo della concessione e/o autorizzazione, sino alla conclusione delle eventuali controversie in essere in materia di imposta sulla pubblicità e canone di concessione pubblicitario”.
Ma l’idea di definire in unica soluzione aspetto amministrativo e contabile è fallita sul nascere, per mancata adesione alla proposta da parte delle ditte: infatti solo 3 ditte hanno aderito e concluso tale procedura, provvedendo al pagamento di € 909.544 a definizione del contenzioso per il periodo 1994/2000, a fronte dell’incasso dei 7 milioni di euro preventivato dall’Assessore Valentini.
Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 8 della deliberazione n. 1689/97 a giugno del 2003 il Servizio Affissioni e Pubblicità aveva completato comunque l’istruttoria amministrativa sulla corrispondenza tra le concessioni ed autorizzazioni, dichiarate sulle domande di riordino, ed i provvedimenti esistenti agli atti d’ufficio, comunicando agli interessati le seguenti risultanze:
a) impianti suscettibili di rinnovo, salva la sussistenza delle altre condizioni;
b) impianti non suscettibili di rinnovo, a causa dell’inesistenza o insussistenza dei provvedimenti di concessione o autorizzazione richiamati;
c) impianti revocati nell’anno 1993 a causa di morosità e/o abusivismo delle ditte.
Il Comune ha così iniziato ad inviare le specifiche comunicazioni contenenti l’esito dell’esame delle richieste presentate per il rinnovo della concessione/autorizzazione vigente al 31/12/1993 (modelli “R”) e gli impianti di proprietà comunale in concessione (modelli “SPQR”).
La proroga formale della scadenza delle “concessioni” e delle “autorizzazioni” – Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 2 luglio 2004 è stata approvata una modifica ed integrazione della deliberazione n. 1689/1997, fissando ulteriori adempimenti concernenti il rinnovo delle autorizzazioni/concessioni già oggetto di provvedimenti di cassazione nell’anno 1993 e la conformità degli impianti al Codice della Strada, stabilendo tra l’altro che i titolari delle ditte:
– per gli impianti installati conformemente alle norme del Codice della Strada presentino apposito atto di autocertificazione (art. 1, comma 10);
– per quelli non conformi segnalino tempestivamente i motivi di difformità, con possibilità di individuare una posizione alternativa, conforme alla normativa, preferibilmente sullo stesso asse viario o comunque in zona limitrofa nell’ambito dello stesso Municipio, richiesta che avrebbe dovuto essere esaminata da una apposita commissione.
Fra le norme transitorie e finali riguardanti l’ultimazione della procedura di riordino relativamente ai modelli “R” ed “SPQR”, in tutti i casi in cui non sia possibile il rinnovo della concessione nella posizione originaria o nell’ambito dei 100 metri a causa del diniego del nulla osta di cui all’art. 9 lettera a), nel caso in cui il vincolo sia stato imposto successivamente al rilascio del titolo originario, viene inclusa la possibilità per le imprese di presentare – dopo aver rimosso spontaneamente l’impianto nel termine assegnato – domanda di nuova localizzazione dell’impianto preferibilmente nello stesso Municipio.
È stato in pratica derogato al 6° comma dell’art. 1 della deliberazione n. 1689/1997 che prescriveva che “Il procedimento di riordino, …, non consente l’installazione, lo spostamento o il trasferimento degli impianti pubblicitari successivamente alla data del 31 dicembre 1994, fatti salvi gli spostamenti disposti espressamente dal Comune per motivi di pubblico interesse.”
Il punto 1 dell’art. 14 (relativo ai rinnovi dei titoli) è stato per di più integrato con il seguente testo: “in considerazione dei diversi tempi di attuazione delle varie procedure e per garantire equità di trattamento, per tutte le concessioni il primo quinquennio, rinnovabile, avrà termine il 31 dicembre 2009, mentre per le autorizzazioni il primo triennio, rinnovabile, avrà termine il 31 dicembre 2007”.
In una intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica” il 1 ottobre del 2004 l’allora Assessore al Commercio Daniela Valentini ha dichiarato che “delle 35.000 domande per la richiesta di regolarità presentate 18.016 sono state ritenute valide. Questo rappresenta il numero degli impianti che possono essere concessi”.
Le deroghe concesse agli impianti del riordino – Sono state riscontrate difficoltà per gli impianti ricadenti in zone vincolate, in considerazione della peculiarità del territorio cittadino e della molteplicità dei vincoli apposti a vario titolo su gran parte dello stesso, senza che esista una esatta mappatura ed individuazione degli stessi: di conseguenza si ritiene che debbano essere attivate le necessarie verifiche sia con le diverse Soprintendenze che con gli enti tutori dei vincoli, non esauribili in tempi brevi, che contrastano di fatto con l’esigenza di concludere sollecitamente la procedura del riordino, per dare certezze sia agli operatori del settore che alla cittadinanza.
Nel caso dei modelli “R” ed “SPQR” per i quali l’Amministrazione ha proceduto a revoche generalizzate di concessioni per tutela dei vincoli, il TAR ha sospeso i relativi provvedimenti.
In considerazione di tutto questo, per poter procedere ai rinnovi delle “concessioni” e/o “autorizzazioni” per l’impiantistica regolare e validata, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 25 ottobre 2004 è stato deciso di avvalersi della facoltà di deroga al Codice della Strada (consentita dal 6° comma dell’art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992 e dai commi 2 e 4 dell’art. 55 del D.P.R. n. 495/1992) a parziale modifica dell’art. 2 lett. D del Titolo I All. A2 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 254/95, in via transitoria, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, consentendo la permanenza degli impianti pubblicitari in fase di rinnovo, anche in zona vincolata, ma “con riserva espressa, in caso di verifica positiva del vincolo e diniego dell’autorizzazione dell’Ente preposto alla tutela del vincolo, di ricollocazione degli impianti in altro sito”.
Entro la stessa scadenza del 31 dicembre 2007 doveva comunque essere terminata la verifica degli impianti installati in zone sottoposte a vincoli: ciò non toglie che il “pasticciaccio” si sia arricchito di un nuovo “pasticcio”.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 793 del 24 novembre 2004 è stata approvata una integrazione della delibera n. 1689/97: è stato anche fissato al 31 dicembre 2004 il termine ultimo per la presentazione delle autocerticazioni previste dalla delibera n. 1689/97, art. 1, c. 10, come integrata dalla delibera n. 426/2004, parzialmente annullata con Ordinanza del TAR del Lazio n. 5567 del 20 ottobre 2004.
I numeri della pubblicità al 2004, forniti dal Comune, sono i seguenti:
– impianti esistenti a Roma nel 2001: 53.000
– domande presentate nell’ambito della procedura del riordino: 35.000
– domande esaminate: 35.000
– impianti abusivi rimossi dal 2001 al 2004: 20.000
– impianti abusivi ancora da rimuovere: 15.000
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 490 del 21 settembre 2005 è stato prorogato ulteriormente il termine precedentemente fissato al 31.12.2007 dalla delibera n. 193/2004, prevedendo anche in capo ai competenti Uffici dell’Amministrazione il controllo della veridicità delle dichiarazioni entro 180 giorni dal rilascio dei titoli.
Definizione della procedura di riordino anche in caso di mancata adesione alla definizione bonaria – Nel tentativo di porre fine alla procedura del riordino che durava ormai da 10 anni, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19 gennaio 2006 è stato sganciato l’aspetto amministrativo da quello contabile, rinviando la decisione delle controversie all’esito dei giudizi attivati dalle aziende pubblicitarie, revocando il comma F della delibera n. 176/2002: conseguentemente ha ritrovato piena applicazione la lettera c) dell’art. 9 della deliberazione di Giunta Comunale n. 1689/1997.
Ciò ha consentito alle ditte di definire la procedura di riordino anche nel caso di mancata adesione alla definizione bonaria di cui alla delibera n. 176/2002, lasciando all’ordinario prosieguo dell’iter dinanzi ai competenti Organi giurisdizionali la definizione delle controversie in atto.
Anche se è apparso come un atto di resa dell’Amministrazione di fronte alla resistenza delle ditte, il provvedimento è stato considerato come unico ed ultimo rimedio finalizzato alla chiusura della procedura di riordino.
Il nuovo Regolamento comunale in materia di pubblicità – Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006 è stato adottato il “Nuovo Regolamento comunale recante norme in materia di esposizione delle pubblicità e delle pubbliche affissioni”, che è entrato in vigore dal 1 gennaio 2007: è stata adottata l’istituzione del Canone di Iniziativa Pubblicitaria (CIP) che nell’esercizio delle facoltà di cui all’art. 62 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 ha abolito l’Imposta Comunale di Pubblicità (ICP) di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507 del 19939.
A tal ultimo riguardo va fatto presente che alla fine del 2006 erano ben 22.000 i contenziosi in corso per mancato pagamento della Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP).
Fra le “Norme transitorie” il 9° comma dell’art. 34 dispone che “le concessioni e le autorizzazioni rinnovate, rispettivamente per cinque e per tre anni, all’esito del procedimento di riordino di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 289/94 e n. 254/95, in conformità all’art. 14 della deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/97, possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e tre anni”.
Il successivo comma 10 precisa: ”L’Amministrazione comunale potrà disporre il suddetto rinnovo in conformità al presente regolamento e al Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari ed ai Piani di localizzazione dei medesimi, di cui all’art. 19, sempre a condizione che l’intestatario del titolo originario risulti in possesso dei requisiti prescritti, non abbia installato od usato impianti o mezzi pubblicitari abusivi e dimostri di essere in regola con i pagamenti dell’imposta di pubblicità o dei canoni di concessione. L’Amministrazione comunale disporrà il predetto rinnovo qualora, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 e l’assenza a carico del richiedente di pendenze in materia di tributi e canoni con l’Amministrazione medesima, il soggetto che ne fa istanza, almeno 180 giorni prima della scadenza, si obblighi ad ottemperare agli adeguamenti degli impianti, delle localizzazioni a quanto previsto dai piani di cui all’art.19 del presente regolamento, nonché alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione in materia di servizi di recupero, arredo o riarredo, miglioramento del decoro dei siti in cui insistono i mezzi autorizzati.”
Lo stato dell’arte ai primi mesi del 2007 – Secondo i dati forniti dallo stesso Servizio Affissioni e Pubblicità (SAP) per quanto riguarda i Modelli “R” e Modelli “SPQR” presentati, risultavano esaminati 20.835 Modelli “R” e 2.524 Modelli “SPQR”.
Sono stati dichiarati inammissibili 5.665 modelli presentati al riordino (pari a circa il 25%): di questi è stata confermata l’esclusione e formalizzato il diniego per 2.455 Modelli “R” e 199 Modelli “SPQR”.
Per quanto riguarda i Modelli “E”, il SAP ha comunicato che si è provveduto ad emettere provvedimenti di diniego per 5.859 di essi, relativi a 15.132 impianti (rispetto al totale di 33.890 richiesti, circa il 45% del totale delle richieste).
Il rilascio dei titoli di rinnovo è avvenuto per circa 3.000 modelli (di impianti di proprietà sia privata che dell’Amministrazione comunale), pari a circa il 13% del totale.
Appare, quindi, di tutta evidenza come i risultati della procedura di riordino fossero a quel momento ancora molto al di sotto delle attese, non essendosi realizzato l’obiettivo della regolarizzazione del settore che l’aveva ispirata.
Unificazione della durata delle “concessioni” e delle “autorizzazioni” – Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 10 marzo 2008 nelle veci della Giunta Capitolina il dott. Mario Morcone ha approvato una “modifica ed integrazione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 1689/1997 e n. 426/2004” secondo la quale viene abolito il ristretto limite di 100 metri previsto dall’art. 8 della deliberazione di Giunta Comunale n. 426 del 2 luglio 2004, viene introdotto l’utilizzo dello strumento della “autocertificazione” e viene modificato l’art. 14 della deliberazione Giunta Comunale n. 1689/1997 nella parte aggiunta al termine del punto 1 dalla deliberazione n. 426/2004 sostituendo la medesima come segue: “la durata delle autorizzazioni e delle concessioni già rilasciate o da rilasciare attinenti alla procedura del riordino è unificata e la scadenza del primo quinquennio è fissata al 31 dicembre 2009 rinnovabile per un altro quinquennio”.
Ne deriva che anche le “autorizzazioni” sono diventate di durata quinquennale e che al 31 dicembre 2009 é stata spostata anche la scadenza del loro primo quinquennio, per cui il rinnovo – se eventualmente concesso – dovrebbe scadere il 31 dicembre 2014.
È stato altresì aggiunto al punto 1 dell’art. 3 il seguente comma: ”È fissato il termine del 31 maggio 2008 per il deposito delle domande di riordino riguardanti gli impianti pubblicitari sorti su strade divenute di competenza comunale ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 461”.
Le ulteriori deroghe concesse agli impianti del riordino – Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 17 marzo 2008 nelle veci del Consiglio Comunale il dott. Mario Morcone ha approvato anche la “Integrazione della deliberazione consiliare n. 193 del 25 ottobre 2004, in materia di limiti e deroghe al Codice della Strada e disposizioni relative ai vincoli”, decidendo di reiterare le disposizioni contenute nella delibera n. 193/2004, vale a dire le deroghe al Codice della Strada e la verifica dei vincoli, consentendo unicamente per gli impianti autorizzati e con i titoli in fase di rinnovo la permanenza sul territorio fino alla redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei piani di localizzazione: nell’attesa della esatta individuazione dei vincoli, si procede nell’immediato alle rimozioni, con eventuale ricollocazione, solo su specifiche richieste degli Enti tutori del vincolo.
La possibilità di ricollocare gli impianti Modello “R” e Modello “SPQR” – Quando è diventato Sindaco Gianni Alemanno, con Deliberazione Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008 è stata approvata una semplificazione delle procedure nel procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, modificando ed integrando le delibere n. 1689/1997 e n. 426/2004.
Nelle premesse della delibera n. 395/2008 è riportato che “è stato ritenuto opportuno facilitare al massimo la ricollocazione degli impianti pubblicitari inseriti nella procedura di riordino” e che “risulta necessario procedere al reperimento di posizioni alternative per poter localizzare gli impianti pubblicitari collocati originariamente in posizione difforme alle norme inderogabili del Codice della Strada”, per cui “risulta opportuno e necessario attivare procedure amministrative più efficaci delle attuali per il riposizionamento degli impianti, allo scopo di semplificare l’azione amministrativa e assicurare tempestività di risposta alle esigenze degli operatori pubblicitari, in applicazione dei principi di cui alla legge n. 241/1990”: secondo la delibera “occorre fissare i criteri di massima per la successiva elaborazione delle procedure amministrative da parte dei competenti Uffici relative agli spostamenti degli impianti pubblicitari, anche utilizzando lo strumento dell’autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000”.
È stato in pratica nuovamente derogato al 6° comma dell’art. 1 della deliberazione n. 1689/1997 che prescriveva che “Il procedimento di riordino, …, non consente l’installazione, lo spostamento o il trasferimento degli impianti pubblicitari successivamente alla data del 31 dicembre 1994, fatti salvi gli spostamenti disposti espressamente dal Comune per motivi di pubblico interesse.”
In tal modo al “pasticciaccio” si è aggiunto un ulteriore “pasticcio”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008 il dott. Francesco Paciello ha disciplinato le procedure attivabili per gli spostamenti degli impianti pubblicitari tramite la relativa modulistica, in attuazione della delibera di Giunta n. 395/2008.
La Determinazione Dirigenziale n. 3312/2008 ha riguardato fra l’altro anche gli “Impianti installati in difformità a norme inderogabili del Codice della Strada” (vedi sito ufficiale del Comune alla pagina http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=d_atec_pr_fo_la_eco_aff_sip.wp).
Per questi impianti la ditta interessata può produrre una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (cioè una “autocertificazione”) con individuazione della nuova posizione (che in genere deve essere sempre nello stesso Municipio) e deposito della relazione asseverata redatta da un tecnico abilitato: trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’impianto può essere installato nella nuova posizione, previa specifica comunicazione di avvio dell’installazione.
Da voci raccolte, ma non ancora ufficialmente confermate, sembrerebbe che nella Nuova Banca Dati risultino registrati molti impianti pubblicitari “spostati” per semplice “comunicazione” della ditta che ne é titolare, senza che su di essi sia stata fatta una dovuta istruttoria né prima (nell’arco dei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di “spostamento” di un impianto) né dopo (successivamente cioè alla data di “comunicazione” dell’avvenuta installazione dell’impianto).
Si mette in grande evidenza ad ogni modo che il modello di asseverazione, così come predisposto dal Comune e pubblicato sul sito web alla pagina http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/AsseverazioneSpostamenti10.pdf, riporta che il tecnico abilitato “ASSEVERA CHE LA POSIZIONE RICHIESTA IN …………………………………………………………………………………………………………… PER LA RICOLLOCAZIONE DELL’IMPIANTO ….. RISULTA CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. 100 come modificata dalla Deliberazione C.C.37/09, al Codice della strada D.Lgs. 285/92 e smi ed al DPR 495/92 e smi.”.
Ma nel modello sempre così come predisposto dal Comune, che il tecnico abilitato deve comunque firmare, é precisato che “il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la verifica della asseverazione di conformità, e in caso di dichiarazione falsa o mendace, procederà a denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria”.
Con dichiarazioni mendaci dei rappresentanti legali delle ditte e con asseverazioni false risultano essere stati ricollocati molti impianti del riordino, senza che ci sia stato a tutt’oggi un controllo sulle domande presentate in tal modo.
Si è così ulteriormente arricchito il “pasticciaccio brutto”.
I rinnovi rilasciati alla data del 1 gennaio 2009 – Come fatto sapere dalla Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma alla pag. 16 del suo studio presentato alla fine del mese di gennaio del 2011, si è registrato un “intervenuto rinnovo di 3.189 impianti privati su suolo pubblico, 60 su suolo privato e 453 impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR), con scadenza 31 dicembre 2014”: il rinnovo è stato concesso complessivamente solo a 3.702 impianti del riordino, senza che però siano stati dichiarati decaduti i titoli non rinnovati dei rimanenti impianti pubblicitari del “riordino”, perché è stato considerato applicabile anche il 1° comma dell’art. 64 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 che dispone che “le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari”.
Altro “pasticcio”, che la Giunta Capitolina del Sindaco Marino arriverà a riconoscere come un “errore materiale” con la deliberazione n. 425 del 13 dicembre 2013.
Le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale in materia di pubblicità – Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009 sono state approvate delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 100 del 12 aprile 2006, che non hanno però riguardato i commi 9 e 10 dell’art. 34, rimasti invariati ignorando del tutto che nel frattempo con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 10 marzo 2008 era stata operata l’unificazione della durata delle “concessioni” e delle “autorizzazioni” con scadenza del primo quinquennio alla data del 31 dicembre del 2009.
È stata invece modificata la norma di cui all’art. 34 del Regolamento, prevedendo tra l’altro:
– la sospensione dell’esame delle domande di riordino ancora in fase istruttoria e, alle condizioni ivi previste, della rimozione degli impianti oggetto di domanda di riordino che risultino collocati in posizione diversa rispetto a quella dichiarata (comma 5 bis);
– la ricollocazione, su domanda da presentare entro il 30 giugno 2009, nella posizione originaria degli impianti rimossi a seguito del rigetto dell’istanza di riordino (comma 5 bis).
Non risulta che siano state ad ogni modo presentate domande riguardanti la ricollocazione degli impianti già rimossi a seguito del rigetto della domanda di riordino: lo attesta la “Indagine sul settore affissioni e pubblicità a Roma”, che il 27 gennaio 2001 è stata ufficialmente presentata dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma.
Possibilità di ricollocazione estesa anche agli impianti del riordino modello “ES” – Come primo atto da Direttore del nuovo Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità il dott. Claudio Saccotelli ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2012, con cui ha apportato modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 3312 che il 23 dicembre 2008 avevano emanato il dott. Francesco Paciello e l’Ing. Carlo Di Francesco), in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008.
Si tratta della ulteriore semplificazione delle procedure amministrative con cui dalla fine dell’anno 2008 è diventato possibile lo spostamento degli impianti pubblicitari Modelli “R” ed “SPQR” che fanno parte del “riordino”.
La Determinazione estende la possibilità di spostamento anche per gli impianti del “riordino” Modello “ES”: appare in violazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3.12.2008, dal momento che stabiliva testualmente che “le disposizioni contenute nella deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 17 marzo 2008 si applicano agli spostamenti degli impianti con i titoli in fase di rinnovo (mod. R e SPQR) [e non anche quindi i modelli E o ES] indipendentemente dal motivo che ha determinato lo spostamento”.
Il “pasticciaccio brutto” è stato così arricchito ancor di più di un ulteriore “pasticcio”.
La chiusura del “riordino” decisa dalla Giunta del Sindaco Alemanno – Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 è stata decisa la chiusura della procedura del riordino nel seguente modo approvando:
“di stabilire che l’inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti di tipo “SPQR”, “R”, “ES”, “E” nonché di quelli di cui all’articolo 33bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo “CONV”, di cui all’art. 34, comma 4 bis del Regolamento, determina la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del Codice della Strada, come derogato dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 45/2008, e la relativa posizione contabile a far data dal titolo sottostante;
– di confermare che l’efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti di cui al precedente capoverso è regolata dal combinato disposto dell’art. 34 comma 9 del Regolamento di Pubblicità, come modificato dalla deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 38/2008, e dell’art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997, a condizione che sia ottemperato alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione nei modi e nelle forme di cui al comma 10 predetto art. 34; [il richiamato e combinato art. 64 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 stabilisce che “le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari”. Ne deriva che anche i titoli degli impianti del riordino, benché senza titolo autorizzativo rinnovato, debbono intendersi automaticamente rinnovati se per essi è stato pagato il rispettivo Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) anno per anno. ndr]
– di stabilire, sempre ai fini della chiusura del procedimento di riordino, che gli impianti di cui ai predetti due ultimi capoversi, se rispettano le condizioni ivi stabilite, costituiscono parte integrante dei Piani di Localizzazione adottati in conseguenza del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e, ove in contrasto con le prescrizioni stabilite da quest’ultimo, sono ammessi prioritariamente alla trasformazione in componenti e complementi di arredo urbano di cui all’art. 4 comma 1 lett. I del Regolamento di Pubblicità, anche nell’ambito dei progetti di cui all’art. 6 commi 1bis e 5 del medesimo Regolamento;
– di precisare che, qualora la superficie pubblicitaria derivante dalla chiusura del procedimento di riordino dovesse risultare di quantità superiore a quella prevista dal Piano Regolatore di cui all’art. 19 del Regolamento di Pubblicità, si applicano i criteri di cui all’art. 34, comma 4 del predetto Regolamento.”
Gli impianti “di cui all’articolo 33bis del Regolamento di Pubblicità” riguardano quelli per i quali sono state presentate domande nell’ambito della procedura di riordino che “possono, su istanza dell’interessato, essere esaminate nell’ambito di progetti di accorpamento o trasformazione mantenendo invariata la superficie richiesta” con la precisazione che “é consentito utilizzare, nell’ambito dei progetti suddetti, la superficie originariamente richiesta su area pubblica” e che fino all’adozione del PRIP e dei Piani di Localizzazione “le istanze presentate nell’ambito della procedura di riordino per impianti su area pubblica possono essere esaminate e definite solo nel caso di trasformazione di impianti monofacciali già esistenti in bifacciali”.
Alla sola condizione che siano inseriti in Banca Dati e che siano rispettate le prescrizioni del Codice della Strada, come però derogato dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 45/2008, viene quindi chiuso il procedimento di riordino anche per tutti gli impianti pubblicitari che siano stati accorpati o comunque trasformati, ivi compresi quindi pure quelli installati in aree vincolate con divieto di affissione !
In relazione agli impianti pubblicitari di tipo “CONV”, il richiamato comma 4 Bis dell’art. 34 del Regolamento dispone che “gli impianti autorizzati da altri enti proprietari delle strade che, a seguito del trasferimento delle stesse al Comune di Roma come da specifica deliberazione delimitante il centro abitato, insistono oggi su strade di proprietà del Comune di Roma si intendono autorizzati fino alle medesime scadenze stabilite per gli impianti inseriti nella procedura di riordino, ove inseriti nella medesima procedura di riordino e all’esito positivo della stessa”, che tale viene implicitamente dichiarata con il semplice inserimento di tali impianti nella Banca Dati.
La deliberazione n. 116/2013 è stata impugnata presso il TAR del Lazio, ma senza chiedere la preventiva sospensiva, dalla associazione di categoria “Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane” (A.A.P.I.), di cui è Presidente Dott. Franco Meroni in rappresentanza fra le altre delle ditte “IGP Décaux”, “Clear Channel”, ed “IOPAS” (subentrata alla “Ettore Sibilia Pubblicità”).
Con lettera congiunta le associazioni “Verdi Ambiente e Società” (VAS) e “Basta Cartelloni-Francesco Fiori” hanno chiesto al Sindaco Ignazio Marino, all’Assessore al Commercio Marta Leonori ed ai membri della Giunta Capitolina l’immediato annullamento della deliberazione n. 116/2013.
La chiusura del “riordino” decisa dalla Giunta del Sindaco Marino – Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 425 del 13 dicembre 2013 è stato deliberato:
“– di assicurare la permanenza sul territorio di tutti gli impianti pubblicitari contenuti nella Nuova Banca Dati, limitatamente alle tipologie ‘SPQR’, ‘R’, ‘ES’, ‘E’ nonché di quelli di cui all’articolo 33bis del Regolamento di Pubblicità e di quelli di tipo ‘CONV’, di cui all’art. 34, comma 4 bis del Regolamento, a titolo temporaneo nelle more dell’adozione del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e dei suoi relativi piani di localizzazione a condizione che gli impianti rispettino le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo, come integrate dalla deliberazione Commissario Straordinario n. 45/2008, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 51, comma 2 e 4 del D.P.R. n. 495/1992, nonché le prescrizioni del Regolamento di Pubblicità di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009, nonché quelle in tema di insistenza in aree vincolate come disciplinate dalla deliberazione Commissario Straordinario predetta, confermando che l’inserimento nella Nuova Banca Dati degli impianti in questione determina la chiusura del procedimento di riordino ad essi relativo, all’ulteriore condizione che la relativa posizione contabile sia regolare a far data dal titolo sottostante alla scheda di riordino.
– di sostituire il quinto capoverso della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 con il seguente ‘“di confermare che l’efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti di cui al precedente capoverso è regolata dal disposto dell’art. 34, comma 9 del Regolamento di Pubblicità, come modificato dalla deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 38/2008, a condizione che sia ottemperato alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione nei modi e nelle forme di cui al comma 10 del predetto art. 34’;
− di precisare, in riferimento al sesto capoverso della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013, che il recepimento automatico delle risultanze del procedimento di riordino all’interno del Piano Regolatore e nei conseguenti Piani di Localizzazione non altera, tuttavia, la scadenza naturale dei titoli degli impianti di cui alla medesima procedura di riordino;
− di revocare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprite 2013 avente ad oggetto: ‘indirizzi finalizzati alla chiusura del procedimento di riordino degli impianti pubblicitari di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1689/1997 e ss.mm.ii.’ nelle parti in contrasto con la presente deliberazione.”
Va anzitutto messo in risalto che l’inserimento delle domande di tipologia “E” costituisce un oggettivo errore materiale che andrebbe corretto d’ufficio, se non si vuole arricchire il “pasticciaccio brutto” di un ulteriore ennesimo “pasticcio”: si tratta infatti di istanze relative ad impianti non ancora installati sul territorio, che non possono risultare registrati in Banca Dati come impianti pubblicitari installati.
Va in secondo luogo fatto presente che gli “accorpamenti” debbono avvenire tra impianti della stessa tipologia, vale a dire o tra impianti di proprietà delle ditte o tra impianti di proprietà del Comune: non può avvenire un accorpamento promiscuo tra un impianto SPQR ed un impianto privato che porti come risultato ad un unico impianto di esclusiva proprietà privata, perché in tal caso il Comune verrebbe a perdere un proprio impianto a tutti gli effetti.
Ma da notizie raccolte ma non ufficialmente confermate sembra che siano invece avvenuti molti di questi accorpamenti promiscui con perdita del Comune di un discreto numero di propri impianti: ne è una conferma indiretta il calo dai 3.236 impianti scheda “SPQR” registrati alla data del 9 maggio 1997 alle 2.643 domande risultanti 4 anni dopo, con quindi ben 593 domande in meno che sembrano troppe rispetto a presunti mancati rinnovi delle locazioni e che comunque non dovrebbero essere stati abbattuti e quindi conteggiabili per verificare per differenza se siano effettivamente spariti un certo numero di impianti SPQR.
Va rilevato in terzo luogo che nelle premesse della deliberazione di revoca viene precisato che “ad un più approfondito esame della normativa citata, il richiamo all’art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997 deve considerarsi un mero errore materiale, in quanto risulta irrilevante ai fini della definizione della durata nel tempo delle posizioni amministrative riferite agli impianti di cui alla procedura di riordino” dal momento che “infatti, l’Amministrazione ha già affrontato in modo specifico il tema della durata degli impianti di cui alla procedura di riordino, sia con la previsione di cui all’art. 34 comma 9 sia con le modalità dell’eventuale rinnovo delle autorizzazioni di cui al comma 10 del medesimo articolo, rispetto alla quale nulla può innovare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013 avente, tra l’altro, diversa forza giuridica”.
Per capire bene la suddetta motivazione occorre sapere anzitutto che l’art. 18 del vigente Regolamento stabilisce che “salvo quanto previsto dall’art. 34 c. 9 e 10, le autorizzazioni all’esposizione di pubblicità con mezzi privati e le locazioni di impianti e altri beni comunali utilizzati per il medesimo fine hanno durata pari a cinque anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni; in ogni caso, non vi è obbligo, da parte del Comune, di disdetta o altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio”.
Ne deriva che l’autorizzazione di ogni impianto pubblicitario ha una durata che non può superare i 10 anni, trascorsi i quali decade e l’impianto va rimosso, mentre le autorizzazioni di tutti gli impianti pubblicitari che fanno parte del riordino e sono installati tanto su suolo pubblico quanto su suolo privato hanno un diverso trattamento.
Il 9° comma dell’art. 34 del vigente Regolamento, così come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37/2009, riporta infatti, ma in modo sbagliato (come già rilevato), lo stesso testo del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 100/2006, quando era Sindaco Veltroni, perché dispone testualmente che “le concessioni e le autorizzazioni rinnovate, rispettivamente per cinque e per tre anni, all’esito del procedimento di riordino ….., possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e tre anni.”
Mentre il testo del precedente Regolamento era corretto rispetto all’epoca in cui è stato approvato, altrettanto non si può dire per il Consiglio Comunale che quando era Sindaco Alemanno ha voluto modificare il Regolamento senza essersi accorto che nel frattempo la deliberazione n. 38 del 22 aprile 2008 del Commissario Morcone aveva unificato le concessioni e le autorizzazioni, fissando la scadenza del 1° quinquennio di entrambe al 31 dicembre 2009.
In applicazione della durata delle autorizzazioni stabilita dall’art. 18 , tenendo presente che era stata portata al 31 dicembre del 2009 la scadenza del 1° quinquennio di tutte le “concessioni” di impianti installati su suolo pubblico e di tutte le “autorizzazioni” di impianti installati su suolo privato, nonché di tutte le locazioni degli impianti di proprietà comunale (cosiddetti SPQR), tutti comunque facenti parte del riordino, alla data del 1 gennaio 2010 potevano essere rinnovate esclusivamente le “concessioni/autorizzazioni” e le “locazioni” di quegli impianti per i quali ci fosse stato “esito del procedimento di riordino”: come già detto, è stato registrato un “intervenuto rinnovo di 3.189 impianti privati su suolo pubblico, 60 su suolo privato e 453 impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR), con scadenza 31 dicembre 2014”.
Ne deriva che – se in base al comma 9 dell’art. 34 possono ottenere un ulteriore ma unico rinnovo per altri 5 anni soltanto le autorizzazioni rinnovate per la 1° volta – “potrebbero” essere rinnovate fino al 31 dicembre del 2019 (ma senza quindi nessun obbligo per il Comune) esclusivamente le autorizzazioni dei suddetti 3.702 impianti del riordino e non anche il rimanente 85% circa degli impianti del riordino.
Nelle premesse della delibera di revoca viene richiamato il successivo comma 10 dell’art. 34 perché stabilisce che “l’Amministrazione Comunale potrà disporre il suddetto rinnovo in conformità al presente regolamento e al Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari ed ai Piani di localizzazione dei medesimi, …, sempre a condizione che l’intestatario del titolo originario risulti in possesso dei requisiti prescritti, non abbia installato od usato impianti o mezzi pubblicitari abusivi e dimostri di essere in regola con i pagamenti dell’imposta di pubblicità o dei canoni di concessione”.
È in questo senso che nelle premesse della delibera di revoca viene spiegato l’errore materiale commesso facendo riferimento all’art. 64 del D.Lgs. n. 446/1997, perché viene specificato che “l’Amministrazione ha già affrontato in modo specifico il tema della durata degli impianti di cui alla procedura di riordino, sia con la previsione di cui all’art. 34 comma 9 sia con le modalità dell’eventuale rinnovo delle autorizzazioni di cui al comma 10 del medesimo articolo, rispetto alla quale nulla può innovare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2013 avente, tra l’altro, diversa forza giuridica”.
Per correggere l’errore materiale commesso non solo nella deliberazione n. 116/2013, ma anche al comma 9 dell’art. 34 del vigente Regolamento, la Giunta Capitolina ha deliberato di sostituire il quinto capoverso della deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 5 aprile 2013 con il seguente “di confermare che l’efficacia nel tempo della posizione amministrativa degli impianti dì cui al precedente capoverso è regolata dal disposto dell’art. 34, comma 9 del Regolamento di Pubblicità, come modificato dalla deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 38/2008, a condizione che sia ottemperato alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione nei modi e nelle forme di cui al comma 10 del predetto art. 34″.
La finta e comunque incompleta chiusura del procedimento di ”riordino” – Si è già messo in evidenza come il rinnovo di un certo numero di “concessioni” ed “autorizzazioni” abbia significato la chiusura del “riordino” dei rispettivi impianti pubblicitari.
In perfetta analogia la “chiusura” dell’intero procedimento di riordino si dovrebbe avere con il rinnovo o il rigetto di tutte le singole rimanenti “concessioni” ed “autorizzazioni” ancora da esaminare.
Ora la “chiusura” del procedimento del “riordino così come decisa dalla Giunta Capitolina è subordinata alla “condizione che gli impianti rispettino le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento attuativo … , nonché le prescrizioni del Regolamento di Pubblicità di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2009, nonché quelle in tema di insistenza in aree vincolate“.
Ma per verificare il pieno rispetto della suddetta condizione, che non può di certo avvenire per opera dello Spirito Santo, si rende necessario svolgere per ogni singolo impianto quella stessa “istruttoria “ che è prescritta dal 1° comma dell’art. 14 della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/1997
Si tratta quindi di una finta chiusura che aggiunge al “pasticciaccio brutto” del riordino fin qui descritto un ennesimo quanto inaccettabile ulteriore “pasticcio”, che potrà avere fine soltanto quando il Comune di Roma arriverà ad indire dei bandi di gara per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti pubblicitari da installare ex novo nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione, possibilmente in coincidenza della scadenza definitiva del rinnovo degli impianti del riordino (31 dicembre 2014) decidendo di non procedere a nessun ulteriore rinnovo.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
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