Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003 è stata approvata la “Disciplina per la concessione di occupazione di suolo pubblico nella Città Storica e nelle Vie e Piazze denominate ‘Salotti della Città’ “, che ha revocato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 319 dell’8 ottobre 1991, con cui era stata dettata la disciplina per il “centro storico” di Roma corrispondente all’ex I Municipio, dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità: la delibera recepisce la necessità di passare dal concetto di “Centro Storico” a quello di “Città Storica” di cui nell’allegato A riporta un “elenco delle vie e pizze che identificano i perimetri delle parti di città storica”.
Nell’Allegato B alla stessa delibera è riportato un “Primo elenco Aree sottoposte a vincolo (D.L. n. 490/99)”, poi abrogato ma recepito integralmente nel D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”: il “vincolo” citato è quello di tipo paesaggistico imposto automaticamente ai sensi della cosiddetta “legge Galasso” n. 431 dell’8 agosto 1985, art. 1, 1° comma, lettera m) (“zone di interesse archeologico”), ora recepito alla lettera m) del 1° comma dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004.
La stessa delibera contiene anche l’Allegato C che è relativo alle “Aree sottoposte a disciplina particolare: progetti unitari ‘Salotti della città’ “, per i quali “il rilascio o il rinnovo di occupazione di suolo pubblico è subordinato alla preventiva approvazione di un progetto unitario, esteso alla intera piazza o strada interessata dalle singole autorizzazioni”.
L’Allegato B della delibera n. 104/2003 è diventato l’Allegato A alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30 luglio 2010 con cui è stato approvato il vigente “Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. ” (cioè del Piano Generale del Traffico urbano), che all’art. 1-Bis distingue le occupazioni in temporanee e permanenti mentre all’art. 4-Bis detta le disposizioni relative ai “Pareri preventivi obbligatori”, considerando tali solo quelli “sulla viabilità da parte della Polizia Municipale competente per territorio”.
Ai sensi della lettera b) del 2° comma dell’art. 4-Bis vengono invece considerati preventivi ma non obbligatori i pareri della “Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma quando le occupazioni di suolo pubblico interessano ville, palazzi, manufatti con interesse storico o archeologico, nonché zone, strade o piazze con valore artistico e paesaggistico-ambientale”.
Il successivo 3° comma dispone che sono preventivi ma non obbligatori i pareri resi nell’ambito della “Città Storica”, ma prescrive l’obbligo di acquisire sempre e comunque e per l’intero ambito della città di Roma gli “ulteriori pareri della Sovrintendenza ai Beni Archeologici e Monumentali di Roma e della Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma” “per il rilascio di concessioni, sia permanenti che temporanee, riguardanti ville storiche, zone sottoposte a vincolo archeologico e per zone, strade e piazze sottoposte alla tutela di cui .. all’allegato A”, vale a dire al vincolo paesaggistico imposto ope legis per “le zone di interesse archeologico”.
Si tratta da un lato dei cosiddetti “beni culturali” soggetti a vincoli di tipo esclusivamente archeologico imposti per lo più ai sensi della legge n. 1089 del 1 giugno 1939 e dall’altro lato dei cosiddetti “beni paesaggistici” soggetti al solo vincolo imposto dalla cosiddetta “legge Galasso” n. 431/1985 per “le zone di interesse archeologico” e non anche di tutti gli altri sottoposti a vincolo paesaggistico imposti invece per lo più ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939: si trascurano in tal modo anche i cosiddetti “beni culturali” soggetti a vincoli di tipo storico o monumentale imposti per lo più sempre ai sensi della legge n. 1089/1939 e tutti i “beni paesaggistici” sottoposti a vincolo paesaggistico imposto per lo più sempre ai sensi della legge n. 1497/1939.
Come “misure di protezione” dei “beni culturali” l’art. 20 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (dedicato agli “Interventi vietati”) dispone in linea generale che “non possono essere … adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”: anche il successivo art. 45 stabilisce che “il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”, ma viene poi prescritto il rilascio preventivo ed obbligatorio di una apposita “autorizzazione” o “nulla osta” rispettivamente per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere (art. 21 , comma 4), per interventi di edilizia (art. 22) e per manifesti e cartelli pubblicitari (art. 49, comma 3).
Anche per i “beni paesaggistici” l’art. 146 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” dispone come “misura di protezione” che “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, …. non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”, ma viene poi prescritto il rilascio preventivo ed obbligatorio di un “parere” vincolante propedeutico al rilascio della “autorizzazione paesaggistica” rispettivamente per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere (art. 146, commi 7 ed 8) e per manifesti e cartelli pubblicitari (art. 153, commi 1 e 2).
Ai sensi della lettera g) del 4° comma dell’art. 10 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” sono però comprese tra i beni culturali “g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”, su cui il successivo art. 52 disciplinava l’ “Esercizio del commercio in aree di valore culturale”.
Il 1° comma del suddetto art. 52, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008, dispone testualmente: “Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.”
Come già detto in precedenza, il Comune di Roma aveva già individuato nell’Allegato B alla Allegato alla deliberazione n. 104/2003 l’elenco delle “aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico” per le quali ha dettato però l’unica condizione di acquisire obbligatoriamente un parere preventivo esclusivamente per le aree soggette a vincolo archeologico oppure al vincolo paesaggistico imposto ope legis per “le zone di interesse archeologico”.
In considerazione anche della lettera g) del 4° comma dell’art. 10 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” si renderebbe pertanto necessario integrare il 3° comma dell’art. 4-Bis del vigente “Regolamento” con l’aggiunta di una comma 3-Ter dal seguente testo:
<<3 – Ter. I pareri della Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma devono essere preventivamente acquisiti sempre e comunque per il rilascio di concessioni, sia permanenti che temporanee, riguardanti l’occupazione di aree considerate “beni culturali” e/o “beni paesaggistici” ai sensi rispettivamente degli articolo 10 e 134 del D.Lgs. n. 42/2002>.>
Il cosiddetto “Decreto-Legge Cultura” n. 91 dell’8 agosto 2013 è stato convertito con modifiche ed integrazioni nella Legge n. 112 del 7 ottobre 2013 con modifiche ed integrazioni, che hanno introdotto l’art. 2-Bis con cui il titolo dell’art. 52 è diventato “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali” ed al suddetto comma 1 è stato aggiunto il seguente comma 1.bis :
“1-Bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione”.
Il successivo art. 4-Bis della legge n. 112/2013 ha aggiunto all’art. 52 un ulteriore comma, classificato sempre come 1_Bis:
“1-Bis. Al fine di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.”
Il 10 ottobre 2012 l’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali (in sigla MIBAC) Lorenzo Ornaghi ha emanato una Direttiva sul decoro che dà la seguente indicazione: “in ogni caso anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono comunque sottoposte interinalmente all’applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice (e, quindi, anche alle previsioni del citato art. 20, comma 1), fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell’interesse culturale di cui all’articolo 12 del Codice. Ne discende altresì, secondo i noti principi, che l’applicazione del regime speciale di tutela potrà cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell’interesse culturale con esito negativo. Tali conclusioni, oltre a risultare dall’inequivoco disposto normativo, sono altresì supportate dagli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, anche costituzionale”.
In recepimento della Direttiva sul decoro si renderebbe pertanto necessario integrare il 3° comma dell’art. 4-Bis del vigente “Regolamento” con l’aggiunta di una comma 3-Quater dal seguente testo:
<<3 – Quater. In ogni caso anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono da considerare comunque sottoposte all’applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ed in particolare all’articolo 20, comma 1, fino a quando non sarà stata effettuata la procedura di verifica dell’interesse culturale di cui all’articolo 12 del medesimo Codice. Conseguentemente l’applicazione del regime speciale di tutela potrà cessare unicamente a seguito dell’avvenuto svolgimento della procedura di verifica dell’interesse culturale con esito negativo.>>
Prima ancora della entrata in vigore della legge 112/2013, in applicazione della Direttiva del Ministro Ornaghi del 10 ottobre del 2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma il 24 maggio 2013 ha proposto la tutela del cosiddetto “Tridente del Centro Storico” di Roma ai sensi della lettera g) del 4° comma dell’art. 10 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che si è alla fine concretizzata il 17 settembre 2013 con la emanazione da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del Decreto di tutela del Tridente del Centro Storico di Roma.
Per assicurare il decoro dei complessi architettonici sottoposti a vincolo monumentale interessati da fluissi turistici rilevanti, l’Arch. Federica Galloni ha prescritto per gli assi stradali del Tridente del Centro Storico “di escludere tutte le forme d’uso del suolo pubblico a fini commerciali con il posizionamento di strutture stabili e/o precarie di varia natura e/o tipologia.”
Il suddetto decreto dovrebbe comportare una necessaria modifica di recepimento del “Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. ” perché rende inutile l’acquisizione del rilascio preventivo di un “parere” che sarebbe sempre e comunque negativo.
Si renderebbe pertanto necessario integrare il 3° comma dell’art. 4 – Bis del vigente “Regolamento” con l’aggiunta di una comma 3-Quinques dal seguente testo:
<<3 – Quinques. Sono escluse tutte le forme d’uso del suolo pubblico a fini commerciali con il posizionamento di strutture stabili e/o precarie di varia natura e/o tipologia in tutte le vie e piazze del “Tridente del centro Storico” di Roma così come elencate nel decreto del 17 settembre 2013 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio.>>
A nome del Circolo Territoriale di Roma con Nota VAS prot. n. 20 del 17 novembre 2013 il dott. arch. Rodolfo Bosi ha trasmesso le tre suddette proposte di integrazione del “Regolamento” al Presidente della IX Commissione Commercio Orlando Corsetti ed a tutti i membri della stessa Commissione.