Prima ancora del 1992, vale a dire della entrata in vigore del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992), il Comune di Roma aveva rilasciato numerose “concessioni” quinquennali per impianti privati installati su suolo pubblico (oltre che per locazione di impianti di proprietà comunale, cosiddetti SPQR), ed “autorizzazioni” triennali per impianti sempre privati installati su suolo privato: il titolo che assisteva ciascun impianto poteva essere rinnovato per un eguale periodo, previa regolarizzazione del pagamento della relativa imposta prima e poi dei canoni dovuti fino alla data dei rinnovi.
Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994 è stato adottato il 1° Regolamento sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni e con deliberazione n. 254 del 6 novembre 1995 ha approvato poi il 1° Piano Generale degli Impianti pubblicitari, prevedendo il “riordino” come procedura di carattere straordinario, stabilendo sia i requisiti per l’autodenuncia che le condizioni per il rinnovo, ma demandando alla Giunta Comunale il compito di darvi attuazione con l’emanazione di una apposita deliberazione, che è stata poi la n. 1689 del 9 maggio 1997, contenente in dettaglio le modalità di procedimento.
Per superare il forte contenzioso venutosi a determinare proprio a seguito della suddetta procedura di “riordino”, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 426 del 2 luglio 2004 con cui ha testualmente disposto che “In considerazione dei diversi tempi di attuazione della varie procedure e per garantire equità di trattamento, per tutte le concessioni il primo quinquennio, rinnovabile, avrà termine il 31 dicembre 2009, mentre per le autorizzazioni il primo triennio, rinnovabile, avrà termine il 31 dicembre 2007”.
Il Regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006, quando Sindaco era Valter Veltroni, al comma 9 dell’art. 34 disponeva testualmente: “Le concessioni e le autorizzazioni rinnovate, rispettivamente per cinque e per tre anni, all’esito del procedimento di riordino di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 289/94 e n. 254/95, in conformità all’art. 14 della deliberazione della Giunta Comunale n. 1689/97, possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e tre anni”.
Il successivo comma 10 precisava che “l’Amministrazione comunale potrà disporre il suddetto rinnovo in conformità al presente regolamento e al Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari ed ai Piani di localizzazione dei medesimi, di cui all’art. 19, sempre a condizione che l’intestatario del titolo originario risulti in possesso dei requisiti prescritti, non abbia installato od usato impianti o mezzi pubblicitari abusivi e dimostri di essere in regola con i pagamenti dell’imposta di pubblicità o dei canoni di concessione”.
Ma con Deliberazione n. 6 del 10 marzo 2008 del Commissario Straordinario Mario Morcone nelle veci della Giunta Capitolina è stata approvata una “modifica ed integrazione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 1689/1997 e n. 426/2004” ed ha disposto che “la durata delle autorizzazioni e delle concessioni già rilasciate o da rilasciare attinenti alla procedura del riordino è unificata e la scadenza del primo quinquennio è fissata al 31 dicembre 2009 rinnovabile per un altro quinquennio”.
Ne deriva che anche le “autorizzazioni” sono diventate di durata quinquennale e che al 31 dicembre 2009 é stata spostata anche la scadenza del loro primo quinquennio, per cui il rinnovo generalizzato – se eventualmente concesso – dovrebbe scadere il 31 dicembre 2014.
L’art. 10 del vigente Regolamento comunale (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009 , quando Sindaco era Gianni Alemanno) stabilisce che <<le autorizzazioni all’esposizione di pubblicità con mezzi privati e le locazioni di impianti e altri beni comunali utilizzati per il medesimo fine hanno durata pari a cinque anni rinnovabili per una sola volta per altri cinque anni>> e precisa che <<in ogni caso, non vi è obbligo, da parte del Comune, di disdetta o altra formalità alla scadenza del secondo quinquennio>>.
A tal riguardo va detto per inciso che con Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 era stata operata la “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”: l’art. 27 che è relativo alla “Durata delle concessioni” stabiliva al 1° comma che <<la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni>> e precisava al 2° comma che <<qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo>>.
Il successivo art. 28 disponeva che il conferimento della concessione viene effettuato mediante licitazione privata ed al 5° comma precisa che <<quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata>>, ma <<in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo>>.
Entrambi i suddetti articoli sono stati abrogati dall’art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che al 1° comma dell’art. 62 dispone che <<i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa>>.
Il successivo 2° comma stabilisce fra l’altro che il regolamento deve prevedere le “procedure per il rilascio e per il rinnovo dell’autorizzazione” e la “indicazione delle modalità’ di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone”, a cui è subordinato il rilascio della stessa “autorizzazione”.
Il successivo 4° comma prescrive che “Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale”.
Tornando al Regolamento vigente c’è da dire che il 3° comma dell’art. 22 dispone che “tutte le concessioni e autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono convertite, senza necessità di richiesta, nell’autorizzazione di cui all’art. 1. I titolari di tale autorizzazione sono soggetti pertanto, con la medesima decorrenza, al pagamento del canone sulla pubblicità di cui all’art. 21 e seguenti”.
Il “rinnovo” eventuale per altri 5 anni sia delle “concessioni” che delle “autorizzazioni” che scadevano tutte il 31.12.2009 è stato disciplinato invece dal comma 9 dell’art. 34, che sembra però ignorare quanto disposto dalla delibera n. 6/2008, perché ribadisce quanto già stabilito dal Regolamento approvato nel 2006, vale a dire che “le concessioni e le autorizzazioni rinnovate, rispettivamente per cinque e per tre anni, all’esito del procedimento di riordino … possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, rispettivamente, a cinque e tre anni”.
Ne dovrebbe derivare che il rinnovo sia delle “concessioni” che delle “autorizzazioni” non possa essere concesso indistintamente a tutti gli impianti, ma soltanto a quelli che sono stati fatti oggetto della procedura di riordino e per i quali si sia pervenuti all’esito della stessa procedura di riordino.
Il vigente Regolamento ribadisce quanto già stabilito dal Regolamento approvato nel 2006, vale a dire che “l’Amministrazione Comunale potrà disporre il suddetto rinnovo in conformità al presente regolamento ed al Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari ed ai Piani di localizzazione dei medesimi, …, sempre a condizione che l’intestatario del titolo originario risulti in possesso dei requisiti prescritti, non abbia installato od usato impianti e mezzi pubblicitari abusivi e dimostri di essere in regola con i pagamenti dell’imposta di pubblicità o dei canoni di concessione”.
Dal momento che non sono stati ancora approvati né il Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) né i Piani di localizzazione, va messo in evidenza che il suddetto dispositivo è applicabile solo in forza del vigente Regolamento, che ha previsto una tale eventualità.
Sulla applicazione delle disposizioni sopra richiamate del vigente Regolamento la “Indagine sul settore affissioni e pubblicità a Roma”, che il 27 gennaio 2001 è stata ufficialmente presentata dalla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, alla pag. 16 fa sapere che “nel frattempo, l’intervenuto rinnovo di 3.189 impianti privati su suolo pubblico, 60 su suolo privato e 453 impianti di proprietà di Roma Capitale (SPQR), con scadenza 31 dicembre 2014, potrebbe ritardare fino a tale data la piena attuazione alle procedure di gara previste nel regolamento della pubblicità e delle pubbliche affissioni”.
Ne deriva che di tutti gli impianti “autorizzati” inseriti nella “procedura di riordino” (il cui numero complessivo sembra oscillare intorno alle 35.000 unità dichiarate nel 2004 dallo stesso Comune) è stato concesso il rinnovo fino al 31 dicembre 2014 di 3.642 “concessioni” e di 60 “autorizzazioni”, per cui tutti gli impianti di proprietà privata di cui non è stata rinnovata la rispettiva “concessione” o “autorizzazione” (pari a complessive 3.249 unità) dovrebbero essere rimossi ad opera delle stesse ditte titolari degli impianti: per differenza con le complessive 35.000 unità del riordino, si tratterebbe di ben 31.751 impianti con titolo autorizzatorio definitivamente scaduto, comunque non ulteriormente rinnovabile.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 1 dello stesso vigente Regolamento “le iniziative pubblicitarie … in difetto … della prescritta autorizzazione, ….. , sono da considerarsi abusive a tutti gli effetti”: ne consegue che sarebbero da considerare abusivi anche i 31.751 impianti che risultano ormai privi di “autorizzazione”.
Come si può ben vedere, è stato rinnovato soltanto il 10% circa di tutti gli impianti pubblicitari che fanno parte del “riordino”, per cui tutte le “autorizzazioni” del rimanente 90% (per circa 30.000 impianti) sarebbero scadute il 31 dicembre 2009, rendendo automaticamente “abusivi” a tutti gli effetti i rispettivi impianti pubblicitari.
Ma al 1° comma dell’art. 64 il D.Lgs. n. 446/1997 fra le “Disposizioni finali e transitorie” stabilisce che <<le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari>>.
Ne deriva che anche i titoli degli impianti del 90% del riordino, benché senza titolo autorizzativo rinnovato, debbono intendersi automaticamente rinnovati se per essi è stato pagato il rispettivo Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) anno per anno.
Come già precedentemente detto, il 1° Regolamento sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni è entrato in vigore a seguito della sua approvazione con delibera del Consiglio Comunale n. 189 del 19 dicembre 1994: ne deriva che, al di fuori dei rinnovi delle 3.642 “concessioni” e delle 60 “autorizzazioni”, nonché dei 453 impianti SPQR, dei rimanenti impianti pubblicitari che fanno parte del “riordino”, è stato reso possibile il rinnovo per altri 5 anni esclusivamente delle autorizzazioni rilasciate prima del 19 dicembre del 1994, ma soltanto se effettuato con il costante pagamento annuale del Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP).
Un verifica in tale senso, che a tutt’oggi non risulta esserci stata, porterebbe a stabilire quali e quanti siano gli impianti pubblicitari con autorizzazione scaduta e non rinnovata né a seguito di richiesta accolta dal Comune né a seguito del pagamento accertato del CIP relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
Comunque sia, dal momento che l’autorizzazione di ogni impianto pubblicitario installato a Roma non può avere una durata superiore ai 10 anni (5 +5) o comunque al secondo rinnovo, in un caso come nell’altro tutti gli impianti installati attualmente a Roma hanno una vita che in entrambe le situazioni avrebbe la stessa scadenza improrogabile del 31 dicembre 2014, oltre la quale – nel rispetto del vigente Regolamento – dovrebbero essere rimossi e quindi sparire tutti dal territorio di Roma.
La soluzione migliore per evitare tutto questo e garantire una continuità indolore, passando dalla situazione caotica esistente alla situazione a regime, è soltanto quella di approvare dapprima il Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) ed a proseguire i Piani di Localizzazione, mettendo a bando alla fine la gestione degli impianti pubblicitari da loro individuati sul territorio ed entrando così a pieno regime entro e non oltre il 31 dicembre del prossimo anno: come alternativa ci sarebbe quella malaugurata oltre che forse illegittima di modificare il Regolamento di Pubblicità, prorogando quanto meno di altri 5 anni le “autorizzazioni” di tutti gli impianti.
Il 3 maggio 2013 le associazioni VAS e Basta Cartelloni-Francesco Fiori hanno tenuto una Conferenza Stampa nel corso della quale hanno illustrato la proposta unitaria di modifiche ed integrazioni da apportare al PRIP proposto il 2 febbraio 2011 dalla Giunta di Alemanno: fra i suoi elaborati contiene anche un cronoprogramma dei tempi di entrata a regime impostato in modo tale da adempiere alle 3 fasi (PRIP, Piani di Localizzazione e bandi) che sono necessarie per entrare a regime entro il 31 dicembre 2014.
Ma il suddetto cronoprogramma prevede fra gli adempimenti da rispettare entro i primi 120 giorni l’approvazione definitiva del PRIP da parte del Consiglio Comunale entro i mesi di settembre-ottobre 2013: in considerazione del grave ritardo accumulato è ormai più che probabile che non si entrerà più a regione entro la fatidica scadenza del 31 dicembre 2014.
Per recuperare il tempo perduto e porsi comunque un orizzonte temporale ben definito, la Giunta Capitolina dovrebbe approvare una apposita delibera programmatica, con cui si impegna ad espletare tutte e tre le suddette fasi occorrenti per entrare a regine entro il 31 dicembre 2014, stabilendo che in caso di impossibilità a rispettare questa scadenza la proroga dei rinnovi degli impianti pubblicitari abbia la durata dei pochi mesi ancora occorrenti per chiudere i bandi finalizzati alla assegnazione della gestione di tutti gli impianti pubblicitari individuati dai Piani di Localizzazione redatti ed approvati nel rispetto del PRIP.