Alle ore 12 di sabato 3 febbraio 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle liste per le elezioni regionali del Lazio: sono state 19 le liste presentate, a sostegno di 9 aspiranti governatori (Nicola Zingaretti per il PD, Stefano Parisi per il Centro destra, Roberta Lombardi per il M5S, Sergio Pirozzi per un a lista civica indipendente, Jean-Leonard Touadì per la Civica Popolare Beatrice Lorenzin, Mauro Antonini per Casapound, Elisabetta Canitano per il Potere al Popolo, Stefano Rosati per Riconquistare l’Italia e Giovanni Paolo Azzaro per la Democrazia Cristiana.
Per l’occasione il Responsabile del Circolo Territoriale di Roma, Dott. Arch. Rodolfo Bosi, ha trasmesso alle tre principali liste la seguente proposta di un programma ambientale con l’invito a farlo proprio nel rispettivo programma elettorale.
Proposta di programma ambientale
per la elezione della Regione Lazio
URBANISTICA – CONSUMO DI SUOLO
- Abrogazione della legge regionale n. 7 del luglio 2017 recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” e della Circolare esplicativa approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 867 del 19 dicembre 2017
- Abrogazione del comma 10 dell’art. 3 della legge regionale n. 10 del 10 novembre 2014, relativo alla multifunzionalità delle zone agricole
- Abrogazione dell’articolo 57 Bis della legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999, relativo al “Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) per le attività integrate e complementari”.
- Abrogazione per vizio di legittimità costituzionale del 2° comma dell’art. 18 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998, relativo a Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) in deroga a P.T.P. e P.T.P.R.
- Approvazione della proposta di legge regionale concernente il “Testo Unico in materia urbanistica ed edilizia della Regione Lazio” congedata dalla apposita Commissione di studio coordinata dall’Arch. Daniele Iacovone, che il 18 dicembre del 2015 il Presidente Nicola Zingaretti ha presentato ufficialmente: ne va migliorato il testo, che disciplina anche la “rigenerazione urbana” e che deve ricomprendere anche la multifunzionalità delle zone agricole senza ulteriore consumo né di territorio né delle coltivazioni agricole, oltre che ad una corretta disciplina dei Piani di Utilizzazione Aziendale. Il Testo Unico dovrà anche stabilire che sono da considerarsi previsioni strutturali, con validità di “invarianti ambientali” a tempo indeterminato, relative alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale dell’intero territorio regionale, le seguenti destinazioni individuate in scala 1:10.000 negli strumenti urbanistici generali di ogni Comune :
– Zone territoriali omogenee A di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968, relativamente all’edificato della città storica fino all’età medievale e rinascimentale;
– Zone territoriali omogenee E di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968, relativamente alle superfici aziendali minime di almeno 20 ettari;
– Zone territoriali omogenee F di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968 relativamente ai parchi pubblici urbani e territoriali.
Sono altresì da considerarsi previsioni strutturali le prescrizioni cogenti relative ai seguenti beni individuati in scala 1:10.000 e disciplinati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR):
– corsi d’acqua;
– aree boscate individuate e classificate come zone di tutela integrale;
– zone di interesse archeologico individuate e classificate come zone di tutela integrale;
– aree individuate e classificate come zona di tutela integrale dal piano di assetto delle aree naturali protette di livello nazionale, regionale e provinciale ricadenti all’interno del territorio regionale;
– zone soggette ad uso civico;
– aree golenali individuate in scala 1:10.000 e classificate come zone di tutela integrale dai Piani di bacino.
Per tutte le suddette destinazioni urbanistiche e per tutti i suddetti beni ed aree non è possibile nessuna variante, nemmeno in accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, né ai Piani Urbanistici Comunali generali (PUCG) né ai Piani Territoriale Provinciali Generali (PTPG) né ai superiori strumenti di pianificazione territoriale (Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piani di Assetto, Piani di Bacino).
Il Testo Unico dovrà inoltre stabilire che le aree naturali protette, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di conservazione (ZSC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS), le zone umide di importanza internazionale, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura e gli altri istituti di protezione della fauna selvatica, costituiscono la struttura portante della Rete Ecologica Regionale, per la cui realizzazione concorrono compiutamente i corsi d’acqua, i boschi, le foreste e le zone umide, così come individuate e disciplinate dai Piani Territoriali Paesistici (PTP) o dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).
Una più compiuta individuazione e disciplina della Rete Ecologica Regionale è demandata agli esiti ed agli aggiornamenti degli appositi studi di settore.
ZONE AGRICOLE
- Abrogazione del comma 10 dell’art. 3 della legge regionale n. 10 del 10 novembre 2014, relativo alla multifunzionalità delle zone agricole
- Abrogazione dell’articolo 57 Bis della legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999, relativo al “Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) per le attività integrate e complementari”.
- Abrogazione per vizio di legittimità costituzionale del 2° comma dell’art. 18 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998, relativo a Piani di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) in deroga a P.T.P. e P.T.P.R.
- Assegnazione tramite regolari bandi di gara della gestione dei terreni agricoli di proprietà dell’ARSIAL ai giovani agricoltori.
TERRENI DI USO CIVICO
- Bloccare la sdemanializzazione selvaggia dei terreni di uso civico che costituiscono un patrimonio naturale della Regione da salvaguardare
- Affidare le quote individuate dalle Università Agrarie e/o dai Comuni prevalentemente ai giovani agricoltori disoccupati, organizzando una filiera che consenta la vendita diretta di prodotti biologici dal produttore al consumatore a costi più bassi soprattutto per i residenti del Comune nel cui territorio ricadono i terreni di uso civico.
AREE NATURALI PROTETTE
- Modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 29/1997, così come stravolta da più leggi regionali e da ultimo dalla legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, che debbono riguardare in particolare ai seguenti punti:
– lettera d) del 4° comma dell’art. 8 (cancellazione dal testo, per violazione del 3° comma dell’art. 143 del D.Lgs. n. 42/20034 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio -, dei P.U.A. in deroga a P.T.P. e P.T.P.R.);
– lettera a) del 1° comma dell’art. 14 (designazione dei Presidenti degli Enti di gestione a seguito di avviso pubblico con invito ad autocandidature corredate da curriculum vitae da rendere pubblico e scelta finale del Presidente della Regione Lazio con decreto che motivi le ragioni tecniche e giuridiche ed i presupposti di fatto della sua decisione);
– lettera b) del 1° comma dell’art. 14 (designazione da parte di ogni Comunità del Parco dei due membri in seno ai Consigli Direttivi degli Enti di gestione a seguito di avviso pubblico con invito ad autocandidature corredate da curriculum vitae da rendere pubblico e scelta finale di ogni Comunità con deliberazione che motivi le ragioni tecniche e giuridiche ed i presupposti di fatto della sua decisione collegiale);
– lettera c) del 1° comma dell’art. 14 (designazione da parte del Consiglio Regionale dei due membri in seno ai Consigli Direttivi degli Enti di gestione, di cui uno in espressa rappresentanza delle associazioni ambientaliste e l’altro in espressa rappresentanza delle organizzazioni agricole, a seguito di doppio e distinto avviso pubblico con invito alle rispettive associazioni ambientaliste ed alle organizzazioni agricole a designare nominativi corredati dai rispettivi curriculum vitae da rendere pubblico e scelta finale con apposita deliberazione che motivi le ragioni tecniche e giuridiche ed i presupposti di fatto della decisione del Consiglio Regionale);
– comma 6 dell’articolo 14 (insediamento di ogni Consiglio Direttivo solo dopo la nomina di tutti i suoi 5 membri e quindi al termine della sua conseguente e completa costituzione di fatto);
– lettera a) del 3° comma dell’art. 16 (parere preventivo ed obbligatorio di ogni Comunità del Parco sia a monte che a valle, vale a dire sia sull’atto di adozione che sull’atto di definitiva approvazione del Regolamento di ogni Ente di gestione);
– lettera b) del 3° comma dell’art. 16 (parere preventivo ed obbligatorio di ogni Comunità del Parco anche sul Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale sia a monte che a valle, vale a dire sia sull’atto di adozione della proposta di Piano di Assetto nel rispetto della procedura di Valutazione Ambientale Strategica che sull’atto di successiva adozione del Piano di Assetto ai sensi dell’art. 26, nonché sulla deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano di Assetto adottato);
– 1° comma dell’art. 24 (Direttore di ogni Ente di gestione scelto dal Presidente della Regione Lazio con apposito decreto che motivi le ragioni tecniche e giuridiche ed i presupposti di fatto della decisione, in una rosa di tre candidati designati dall’intero Consiglio Direttivo – e quindi non con uno di loro dal Presidente dell’Ente di gestione – sulla base dei curriculum vitae da rendere pubblici con apposita deliberazione che motivi le ragioni tecniche e giuridiche ed i presupposti di fatto della decisione del Consiglio Direttivo);
– comma 1 Bis dell’art. 26 (abrogazione per vizio di legittimità con la normativa nazionale relativa alle zone di riserva generale ed alle zone di protezione, dove non è consentita la ristrutturazione edilizia);
– comma 2 dell’art. 26 (redazione di ogni Piano di Assetto con l’assistenza della Direzione Ambiente della Regione Lazio, considerato che l’Agenzia Regionale per i Parchi è stata eliminata);
– comma 4 dell’art. 26 (da far precedere con un comma 3 Bis che disciplini la procedura di Valutazione Ambientale Strategica a cui va sottoposto ogni Piano di Assetto, adottando prima una “proposta” di Piano di Assetto, da pubblicare e sottoporre ad osservazioni a cui controdeduce poi con “parere motivato” la Direzione Ambiente della Regione Lazio, recependo tutte le osservazioni accolte con modifiche ed integrazioni alla “proposta” da adottare alla fine come vero e proprio Piano di Assetto da sottoporre alla procedura di cui al comma 4);
– comma 2 dell’art. 28 (il nulla osta deve verificare la conformità dei progetti di trasformazione del territorio anche con le prescrizioni dei P.T.P. e dei P.T.P.R. ai sensi del 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998, che valgono parimenti come misure di salvaguardia, nonché con il Piano di Assetto laddove definitivamente approvato dal Consiglio Regionale);
– comma 3 dell’art. 28 (interventi di repressione del Direttore di ogni Ente di gestione anche in caso di attività in difformità dalle misure di salvaguardia; sua integrazione con un articolo 3 Bis che estenda l’azione di repressione anche e soprattutto ad interventi, impianti ed opere realizzati in difformità delle misure di salvaguardia o del Piano di Assetto laddove vigente);
– comma 2 dell’art. 30 (elaborazione ed adozione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale da parte del Consiglio Direttivo contestualmente alla redazione ed adozione del Piano di Assetto, e non più da parte della Comunità del Parco che deve però esprimere il suo parere preventivo ed obbligatorio, in tal caso vincolante, sia a monte che a valle del procedimento);
– comma 8 dell’art. 30 (integrazione con un comma 9 che stabilisca che i progetti previsti nel P.P.P.E.S. debbano far parte anche a cadenza pluriennale dei bilanci preventivi di ogni Ente di gestione);
– commi 2 Bis, 2 Ter e 2 Quater dell’art. 31 (loro abrogazione, per evitare speculazioni nelle zone agricole con consumo di suolo coltivato da parte di soggetti che non hanno nulla a che vedere con l’agrocoltura);
– comma 2 dell’art. 46 (la Regione Lazio deve approvare definitivamente lo schema dei parchi e delle riserve naturali del Lazio).
- Attuazione delle modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 29/1997 con le nomine dei 4 membri aggiunti in seno da ogni Comunità del Parco, provvedendo subito dopo al loro insediamento per consentirne il pieno funzionamento, con le nomine dei Presidenti e dei membri di ogni Consiglio Direttivo, provvedendo subito dopo al loro insediamento.
- Approvazione dei Piani di Assetto delle riserve naturali provinciali di Monte Catillo, Nomentum, Macchia di Gattaceca, Monte Soratte e Villa Borghese di Nettuno.
- Approvazione del Piano di Assetto del Parco dell’Appia Antica solo dopo averlo revisionato in pieno coordinamento e condivisione con il MIBACT.
- Approvazione del Piano di Assetto della Riserva Naturale di Laurentino Acqua Acetosa e del Piano di Assetto delle altre aree naturali protette adottato da Roma Natura.
- Restituzione all’Ente di gestione di tutta la documentazione relativa al Piano di Assetto del Parco di Veio, così come trasmessa alla Giunta Regionale a seguito della deliberazione n. 74 del 14 dicembre 2017 con cui il Presidente dell’Ente ha approvato illecitamente nelle veci di un Consiglio Direttivo mai insediato le controdeduzioni alle osservazioni presentate nel 2012 alla “proposta” del Piano di Assetto. La documentazione va restituita al Consiglio Direttivo non appena insediato, con l’invito espresso ad approvare le controdeduzioni di sua competenza nel pieno rispetto delle prescrizioni sia del P.T.P. n. 15/7 “Veio-Cesano” che del P.T.P.R., ribadito dalla stessa Regione Lazio nel documento di scoping, modificando conseguentemente gli elaborati grafici, per ritrasmettere solo alla fine di queste operazioni tutta la documentazione alla Giunta Regionale del Lazio per l’avvio del procedimento di definitiva approvazione del Piano di Assetto.
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.)
- Approvazione definitiva del P.T.P.R. entro e non oltre il 14 febbraio 2019, senza più alcun ulteriore rimando, sulla base delle controdeduzioni a tutte le osservazioni che sono state predisposte d’intesa con il MIBACT, decidendo in particolare – anche qui senza nessun rimando ad atti successivi – la disciplina di tutela del centro storico di Roma dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e fatto oggetto di vincolo “tipizzato”. Quanto meno nel centro storico vincolato di Roma le norme del P.T.P.R. definitivamente approvate dovranno disporre il divieto di demolizione e ricostruzione di tutti gli edifici “storici” costruiti più di 70 anni fa, anche se non ne sia stato riconosciuto l’interesse culturale.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
- Approvazione della legge regionale di recepimento del procedimento di V.A.S., così come disciplinato dal cosiddetto “Codice dell’Ambiente” emanato con D. Lgs. n. 152/2006. Ai sensi del 1° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano di Assetto di ogni area naturale protetta o Variante Generale di Piano Regolatore o nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) e deve comprendere le seguenti 7 fasi temporali:
1 – lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 12);
2 – l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 13);
3 – lo svolgimento di consultazioni (art. 14);
4 – la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);
5 – la decisione (art. 16);
6 – l’informazione sulla decisione (art. 17);
7 – il monitoraggio (art. 18).
La procedura, così come sopra stabilita, comporta dunque per ogni Piano di Assetto di un’area naturale protetta o Variante Generale di Piano Regolatore o nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) – dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di Scoping (art. 12) – la pubblicazione ed il deposito della “proposta” del Piano di Assetto o della Variante Generale o del P.U.C.G. unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2° comma dell’art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del Piano, ove si renda necessaria, ai sensi del 2° comma dell’art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di “parere motivato” ai sensi del 1° comma dell’art. 15).
- Annullamento per violazione della V.A.S. della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Cerveteri, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 2 maggio 2017.
RIFIUTI
- Modifiche ed integrazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, programmando una progressiva e totale eliminazione di tutte le discariche e gli inceneritori ed in particolare degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) – a partire da quello dentro il Parco dell’Inviolata di Guidonia – assieme ad una contestuale raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.
- Bonifica della discarica di Cupinoro (Bracciano).
- Chiusura della discarica in località “Monte La Grandine” di Magliano Romano al termine del contratto con il soggetto che la gestisce (la “Idea 4” S.r.l.), consentendo di scaricarvi esclusivamente materiali inerti utili alla rinaturalizzazione della ex cava di tufo.
CACCIA
- Approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, dal momento che quello approvato il 29 luglio 1998 è da considerarsi scaduto ed ormai obsoleto
IMPIANTI PUBBLICITARI
- Approvazione della proposta di legge regionale concernente “Disposizioni in materia di Mezzi Pubblicitari” presentata il 12 maggio 2016 dal Movimento 5 Stelle