San Gimignano, Piazza del Duomo (da 10Cose.it)
San Gimignano è una cittadina di straordinario interesse storico-culturale in Provincia di Siena.
Nemmeno 8 mila abitanti, il suo centro storico ha in gran parte mantenuto il tessuto urbanistico medievale, nonostante alcuni interventi del XIX e XX secolo. Basti pensare che vicino alla Chiesa Collegiata, il Duomo romanico svettano ancora ben 15 delle 72 originarie case-torri medievali.
È sicuramente uno dei migliori esempi giunti fino a noi di struttura urbana del periodo comunale e per questo è entrato a far parte del Patrimonio dell’umanità dell’U.N.E.S.C.O.
L’intero centro storico di San Gimignano con un’ampia area intorno [area individuata con D.M. 25 marzo 1965] sono tutelati con specifico vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (aree individuate con D.M. 25 marzo 1965), mentre numerosissimi (ben 122) sono gli edifici storici tutelati specificamente con vincolo storico-culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Ma non solo.
“L’intera città di San Gimignano” entro la storica cinta muraria e i Quartieri di Salicotto e di Ovile della città di Siena, individuati in puntuale pianta catastale, beneficia anche di una forma ancor più stringente di salvaguardia, quella discendente dalla legge n. 364/1909, con rispettivi provvedimenti di individuazione con D.M. 13 febbraio 1928 e con D.M. 12 aprile 1928, oggetto anche di un recente parere dell’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo (prot. n. 36443 del 29 dicembre 2016): in pratica, non può esser modificato o realizzato alcun edificio senza preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente, che può dettare le opportune prescrizioni per la conservazione del centro storico.
San Gimignano, pianta area tutelata dalla legge n. 3641909 (individuata con D.M. 13 febbraio 1928)
Ora, è operativo un nuovo strumento di tutela, il Segretariato regionale per la Toscana del Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo, su proposta della Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, ha emanato il decreto n. 129/2017 del 13 settembre 2017, che indica le specifiche e puntuali misure di gestione e salvaguardia del centro storico (artt. 45 e 128 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), venendo così incontro alle esigenze della tutela di un gioiello storico-culturale, alle esigenze amministrative e socio-economiche della città e, nel nostro piccolo, a quanto richiesto dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus con una recente istanza (16 agosto 2017) per appurare le modalità applicative della specifica tutela dei centri storici di San Gimignano e di Siena, fra i più rilevanti e preziosi a livello mondiale.
Anche a Siena, anch’essa parte del Patrimonio dell’umanità dell’U.N.E.S.C.O.,infatti, l’intero centro storico e zone limitrofe [aree individuate con i DD.MM. 26 maggio 1956 (zone limitrofe alla cinta muraria), 30 giugno 1956 (zone verdi entro la cinta muraria), 14 gennaio 1966 (zone limitrofe alla città di Siena), 9 febbraio 1976 (centro storico di Siena)] sono tutelati con specifico vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (aree individuate con D.M. 25 marzo 1965), mentre numerosissimi sono gli edifici storici tutelati specificamente con vincolo storico-culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Inoltre, la tutela di cui alla citata legge n. 364/1909 per i Quartieri di Salicotto e di Ovile.
Seguirà un analogo provvedimento relativo ai quartieri senesi di Salicotto e di Ovile?
Lo auspichiamo, così come auspichiamo la più ferma ed efficace vigilanza sugli interventi nei centri storici di San Gimignano e di Siena affinché non vi siano realizzazioni incongrue in un contesto di valore storico-culturale e ambientale unico al mondo.
Come noto, gli artt. 160 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. e gli artt. 27 e 39 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. prevedono la possibilità rispettivamente da parte della Soprintendenza, da parte del Comune e da parte della Regione competenti di ordinare il ripristino ambientale di interventi non autorizzati e di annullare i titoli abilitativi edilizi in presenza di illegittimità e motivi di interesse pubblico anche oltre il termine di 18 mesi di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i. (vds. T.A.R. Veneto, Sez. II, 22 luglio 2016, n. 861).
Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus plaude, comunque, al buon passo in avanti compiuto per la tutela del centro storico di San Gimignano, fatto che fa ben sperare per il futuro.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
(Articolo pubblicato con questo titolo il 23 novembre 2017 sul sito del Gruppo d’Intervento Giuridico)