Il vigente articolo 81 della Costituzione dispone testualmente:
Art. 81
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.
Il suddetto articolo è stato così sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale »), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014 (articolo 6).
Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva le seguenti modifiche dell’art. 81, contenute all’8° comma dell’art. 32 dedicato alle “Disposizioni consequenziali e di coordinamento”.
CAPO VI
Art. 32. DISPOSIZIONI FINALI
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)
8. All’articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti:«della Camera dei deputati,».
Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.
Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quello dedicato alla modifica dell’art. 81 è diventato il 6° comma dell’articolo 38 che ha il seguente testo:
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).
6. All’articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
Va fatto presente che il 4° comma del nuovo art. 81 è correlato al 5° comma del nuovo art. 70, ai sensi del quale “I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.”
Con riferimento all’art. 81 le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «Il procedimento monocamerale di bilancio – Disposizioni specifiche sono inoltre previste (quinto comma) per i procedimenti di approvazione dei disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ossia dei disegni di legge di bilancio e il rendiconto consuntivo.
Tale dizione del testo costituzionale è generalmente riferita anche alle leggi di stabilità ed alle leggi di assestamento del bilancio.
In tal caso, dopo l’approvazione da parte della Camera, l’esame del Senato si attiva senza necessità di richiesta da parte del prescritto numero di senatori e di apposita decisione di esame.
Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
Per quanto non espressamente disciplinato si applica la disciplina del procedimento monocamerale “partecipato”.
………………………….
L’articolo 38 reca una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale e due leggi costituzionali.
……………………
Il comma 6 modifica i commi secondo, quarto e sesto dell’articolo 81 Cost., che disciplinano l’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e la legge di bilancio.
Il testo di legge costituzionale riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere.
Come conseguenza della proposta, dunque, il ricorso all’indebitamento è consentito previa autorizzazione della sola Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali (secondo comma); è la Camera dei deputati ogni anno ad approvare con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo (quarto comma).
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della sola Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale (sesto comma).»
LE RAGIONI DEL SÌ
Dal sito Basta un Sì
Articolo 81: solo la Camera approverà leggi di bilancio
L’articolo 81 costituisce una disposizione di enorme importanza per la vita istituzionale del nostro Paese.
Integrandolo la riforma costituzionale del 2012, ha introdotto all’interno dell’ordinamento giuridico italiano il cosiddetto “equilibrio di bilancio”, stabilendo che, per l’appunto, “lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio” e specificando, nel periodo successivo, che si debba avere riguardo “delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.”
La riforma costituzionale non interviene sul primo comma della presente disposizione.
Le modifiche riguardano, invece, i commi 2, 4 e 6.
Il secondo comma dell’articolo 81 prevede che il ricorso all’indebitamento debba essere preventivamente autorizzato dalla Camera dei deputati, mentre, precedentemente, si rendeva necessaria una “autorizzazione delle Camere – entrambe – adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti”.
È importante sottolineare come anche la “previa autorizzazione della Camera dei deputati” debba essere approvata “dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti”.
Costituisce, questa, una modifica necessaria ma che non cambia affatto la sostanza dell’articolo.
Il quarto comma, coerentemente con quanto detto sino ad ora, stabilisce che la legge di bilancio non venga più approvata da entrambe le Camere, ma dalla sola Camera dei deputati.
Questo comma deve essere letto in combinato disposto con il comma 5 dell’articolo 70, che stabilisce delle modalità particolari per l’approvazione della legge di bilancio.
Essendo questa, storicamente, considerata strumento di controllo delle Camere nei confronti dell’Esecutivo, la riforma prevede un procedimento di carattere rafforzato.
Il 5 comma dell’articolo 70, difatti, stabilisce che il Senato possa esaminare il disegno di legge e “deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione”, e dunque il termine massimo entro il quale il Senato deve proporre modifiche viene differito di cinque giorni rispetto alla procedura normale.
Il 6 comma dell’articolo 81 prevede che “il contenuto delle legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci” nonché “la sostenibilità del debito” delle Pubbliche amministrazioni vengano stabiliti con “legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati”.
Anche l’ultimo comma della disposizione in esame, quindi, viene interessato da modifiche eminentemente formali, nel senso che ove, precedentemente, si stabiliva che un provvedimento dovesse essere adottato da “entrambe le Camere”, si prevede, attualmente, che tale adozione venga eseguita dalla sola Camera dei deputati.
È chiaro l’obiettivo perseguito dalla riforma, che costituisce il fil rouge di buona parte delle modifiche apportate al testo costituzionale: rendere la Camera dei deputati il ramo politico del Parlamento, conferendo a questa, avuto riguardo di mantenere invariato il sistema di pesi e contrappesi, la competenza legislativa quasi esclusiva, il compito di conferire e revocare la fiducia all’Esecutivo e, da ultimo, il dovere di adottare la legge di bilancio.
LE RAGIONI DEL NO
Giuseppe Ferraro, docente Filosofia Morale, Etica dell’Ambiente, Etica Sociale, si è espresso al riguardo nel seguente modo.
«La Riforma così com’è predisposta elimina, di fatto, il Senato dalla funzione politica governativa.
….
A entrare nello specifico degli articoli si resta colpiti dal conseguente esautoramento della Camera dei Senatori.
Con la Riforma di Legge il Senato non può interferire sulle delibere della Camera, se non richiedendo spiegazioni che lasciano il tempo che trovano per decisioni già prese e definitive.
Siamo così all’esposizione della “democrazia a consenso informato”.
Siamo informati di quanto è stato deciso e dobbiamo risponderne adeguandoci alle sue misure, informati.»
Dott. Arch. Rodolfo Bosi