Il vigente art. 59 della Costituzione dispone testualmente:
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva delle modifiche contenute all’art. 32 (dedicato alle “Disposizioni consequenziali e di coordinamento”), che disponevano testualmente:
Art. 32.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)
1…….
2…..
3. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.
Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.
Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quello dedicato alle modifiche dell’art. 32 è diventato l’art. 3 dal seguente testo:
Art. 3.
(Modifica all’articolo 59 della Costituzione).
1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».
Correlato al suddetto art. 3 è stato approvato l’art. 40 che al 5° comma dispone testualmente:
Art. 40.
(Disposizioni finali).
5. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Con riferimento al suddetto art. 3 le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) riportano le seguenti precisazioni: «L’articolo 3 modifica il secondo comma dell’articolo 59 Cost., prevedendo che il Presidente della Repubblica possa nominare senatori cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
I senatori di nomina presidenziale non restano, peraltro, in carica a vita, come previsto dall’attuale testo costituzionale, ma durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
Il nuovo testo dell’art. 59 Cost.– nella formulazione approvata – è stata definita nel corso dell’esame svolto al Senato in prima lettura (in particolare in Commissione).
Originariamente il disegno di legge S. 1429 prevedeva, abrogando il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, che ventuno (su cento) senatori fossero di nomina presidenziale e durassero in carica sette anni (art. 57, quarto comma).
La nuova previsione costituzionale va letta in combinato disposto con quanto stabilito dagli articoli 39, co. 7, e 40, co. 5 che prevedono, rispettivamente, che i senatori a vita attuali rimangano nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato e che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 59 Cost. – che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica – i senatori di nomina presidenziale di cui al secondo comma dell’articolo 59 Cost., come modificato, “non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque”, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
Con la modifica in esame la figura dei “senatori a vita di nomina presidenziale” è pertanto destinata ad esaurirsi, considerato che gli attuali senatori a vita esistenti rimangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato (mentre per i nuovi senatori di nomina presidenziale la durata sarà, come si è detto, di sette anni).
Permane, nell’ordinamento, la figura dei “senatori di diritto e a vita”: salvo rinuncia, sono gli ex Presidenti della Repubblica, in base al comma primo dell’articolo 59 Cost. che non è stato modificato.
In base all’articolo 40, comma 5, inoltre, il numero di cinque costituisce la soglia numerica complessiva per i senatori di nomina presidenziale, precisando la norma che tale numero include quello dei senatori a vita di nomina presidenziale già in carica.
Ad essi si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica.
Il testo del suddetto comma 5 dell’articolo 40, come approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nel corso dell’esame in prima lettura, prevedeva che non fosse possibile “eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore” della legge costituzionale.
Nel corso della discussione in Assemblea al Senato è stato approvato un emendamento della relatrice volto a chiarire che la soglia in questione debba riguardare i senatori di nomina presidenziale (in carica e futuri), senza doversi considerare, a tale fine, i senatori di diritto e a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica.
Si ricorda che attualmente sono 4 i senatori di nomina presidenziale: Mario Monti (nominato il 9 novembre 2011); Elena Cattaneo (nominata il 30 agosto 2013; Renzo Piano (nominato il 30 agosto 2013) e Carlo Rubbia (nominato il 30 agosto 2013).
Si ricorda, al contempo, che il medesimo art. 40, comma 5, del testo di legge costituzionale stabilisce che “lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”.
…………………………..
Senatori di nomina presidenziale
Il comma 5 dell’art. 40 prevede che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell’art. 59 Cost. (che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica) i senatori di nomina presidenziale di cui al secondo comma dell’art. 59 Cost., come modificato, “non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque”, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.
L’articolo 40, comma 5, prevede dunque che il numero di cinque costituisca la soglia numerica complessiva per i senatori di nomina presidenziale, inclusi quelli già in carica.
Al medesimo art. 40, comma 5, viene precisato che lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita (quindi gli ex Presidenti della Repubblica ed i senatori a vita in carica) restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
Tale riferimento dovrebbe riguardare dunque anche l’indennità parlamentare che, in base al nuovo art. 67 Cost., come modificato dal provvedimento in esame, è prevista solo per i componenti della Camera dei deputati.»
LE RAGIONI DEL SÌ
Dal sito Basta un Sì
Perché è ora di abolire i senatori a vita
Con la nascita della Repubblica Italiana, nel 1946, apparve a tutti necessario il superamento del vecchio “Senato Regio”, composto interamente da senatori a vita nominati dal Re.
Tuttavia, nel 1947, durante i lavori dell’Assemblea Costituente, l’onorevole veronese Antonio Alberti propose di includere nella Costituzione repubblicana la nomina di almeno cinque senatori a vita: per convincere i suoi colleghi, Alberti disse che l’obiettivo era assicurare “ai sommi, ai Geni tutelari della Patria una tribuna che essi non hanno”.
C’era molto scetticismo, ma alla fine la proposta di Alberti fu approvata e inclusa nell’Articolo 59 della Carta, forse per concedere alla nuova figura del Presidente della Repubblica una piccola prerogativa “regale”.
Insomma, i senatori a vita erano un orpello del passato già nel Dopoguerra.
Nel corso dei decenni sono state tantissime le proposte di superamento dell’istituto dei senatori a vita.
Non sono mancati alcuni che hanno rifiutato la nomina, come il musicista Arturo Toscanini e il giornalista Indro Montanelli.
C’è da dire che non sempre le nomine a senatore a vita sono state appannaggio di “sommi” e di “geni tutelari”, come sperava il buon Alberti.
Infine, vuoi per problemi di salute che per disinteresse, i senatori a vita si sono contraddistinti per un tasso elevato di assenteismo: secondo uno studio pubblicato su lavoce.info, nelle ultime tre legislature (dal 2001 al 2013), i senatori a vita sono stati presenti solo nell’11 per cento delle votazioni cui avrebbero potuto partecipare.
Un po’ pochino per giustificare uno scranno parlamentare, con relativa indennità.
Negli ultimi anni, le proposte di abolizione dell’Articolo 59 della Costituzione sono state trasversali.
Nel 2010, ci provò il centrodestra, riprendendo un vecchio cavallo di battaglia dell’ideologo leghista Gianfranco Miglio.
Tentativi falliti o mai davvero partiti.
Non è forse arrivato il momento di archiviare i senatori a vita?
Noi crediamo di Sì.
La riforma costituzionale prevede che gli attuali detentori della carica saranno gli ultimi a potersi fregiare del titolo a vita.
In futuro, solo i presidenti della Repubblica alla scadenza del loro mandato al Quirinale siederanno di diritto tra i banchi di Palazzo Madama.
Nel nuovo Senato, oltre ai senatori indicati dalle regioni, ci saranno cinque membri nominati dal Presidente della Repubblica per sette anni, cioè la durata del suo mandato.
La nomina presidenziale non sarà così una onorificenza, ma un incarico concreto: i senatori scelti potranno contribuire al buon funzionamento del Senato e del Parlamento senza dover sottostare a logiche di partito o di schieramento. Saranno un’iniezione di imparzialità e competenza, ma trascorso il loro mandato lasceranno l’incarico come tutti gli altri.
Siamo nel 2016, è ora di superare un orpello che era considerato già vecchio nel 1946.
LE RAGIONI DEL NO
Il giurista Luca Benci ha espresso al riguardo il seguente giudizio.
Luca Benci
«Gli ex senatori a vita diventano “a tempo determinato” e vengono nominati per avere illustrato la patria” per altissimi meriti nel campo sociale, artistico, scientifico e letterario”.
Non si capisce chi rappresentino esattamente, certo non le istituzioni territoriali.
Vengono nominati dal presidente della Repubblica, rimangono in carica per sette anni, esattamente come il presidente.
Il loro peso nel Senato riformato numericamente crescerebbe moltissimo (5 su 100 anziché su 315) e potrebbero essere anche l’ago della bilancia: i “nominati tra i nominati”.»
Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale – Università La Sapienza di Roma, Presidente del Comitato per il No nel referendum sulla legge Renzi-Boschi si è espresso al riguardo nel modo seguente.
Alessandro Pace
Altrettanto stravagante è la nomina presidenziale dei cinque senatori, definita un “ircocervo” (R. Bin, 2015.a; E. Rossi).
E ciò per due motivi.
In primo luogo, essendo nominati dal Presidente della Repubblica per sette anni — come lo stesso Capo dello Stato -, potrebbero subirne l’influenza.
In secondo luogo è paradossale che cinque illustri personalità «che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» vadano ad esercitare il loro alto magistero culturale in un organo che, formalmente, rappresenterebbe le istituzioni territoriali.»
Dott. Arch. Rodolfo Bosi