Il vigente articolo 70 della Costituzione dispone testualmente:
SEZIONE II. – La formazione delle leggi
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva una sostituzione dell’articolo 70, contenuta all’art. 8 (dedicato al ”Procedimento legislativo”) che ai commi 4 e 5 disponeva testualmente:
Art. 8.
(Procedimento legislativo)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggio-ranza assoluta dei suoi componenti..»
Nella relazione al disegno di legge l’aggiunta del 2° e 3° comma è stata spiegata nel seguente modo: «Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, salva la facoltà del Senato delle Autonomie di esaminare i relativi disegni di legge e di proporre eventuali modifiche.
………….
Questo procedimento, quando riguarda disegni di legge di particolare rilievo dal punto di vista del sistema delle autonomie territoriali, assume una valenza rafforzata, potendo la Camera dei deputati non conformarsi alle proposte di modificazione deliberate dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Gli ambiti di rilievo ai fini di tale procedimento rafforzato, che tengono conto delle modifiche proposte in tema di revisione del titolo V, sono indicati dal quarto comma del novellato articolo 70 della Costituzione.
Essi sono relativi ai disegni di legge che riguardano: il sistema di elezione e sostituzione dei membri elettivi del Senato delle Autonomie; l’ordinamento di Roma Capitale; l’ordinamento, gli organi di governo, la legislazione elettorale e le funzioni fondamentali dei comuni, comprese le loro forme associative, e delle città metropolitane, nonché l’ordinamento degli enti di area vasta; le norme generali sul governo del territorio; il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; l’esercizio della «clausola di supremazia»; le modalità di partecipazione di regioni e province autonome, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea e la disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza; la disciplina statale dei casi e delle forme in cui le regioni pos-sono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato; la disciplina del coordinamento Stato-regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e tutela dei beni culturali e paesaggistici; la disciplina dell’autonomia finanziaria regionale e locale; la definizione delle procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti degli enti territoriali siano esercitati nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione; il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei membri degli organi re-gionali, nonché la disciplina dei relativi emolumenti; la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Per quanto concerne i disegni di legge relativi al bilancio, di cui all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, approvati dalla Camera dei deputati, si prevede che il loro esame da parte del Senato delle Autonomie avvenga senza necessità di una apposita pronuncia e che le eventuali proposte di modificazione siano deliberate entro quindici giorni dalla data della trasmissione dei disegni di legge.
Inoltre, si stabilisce che le eventuali proposte di modificazione deliberate dal Senato delle Autonomie assumano valenza rafforzata solo qualora deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
L’esame in via automatica è previsto in ragione della particolare rilevanza dei disegni di legge di bilancio – nell’ambito dei quali sono di norma contenute le principali scelte in materia di regolazione dei rapporti finanziari tra i livelli di governo –, mentre il dimezzamento dei termini ordinariamente previsti è connesso alla peculiare tempistica di approvazione di tali disegni di legge e, segnatamente, alla scansione dei termini propria della sessione di bilancio.
La previsione dell’applicazione del procedimento rafforzato, che comporta una votazione a maggioranza assoluta da parte della Camera dei deputati qualora questa non intenda conformarsi alle proposte di modifica avanzate dal Senato, ai soli casi in cui tali proposte siano sostenute da un’analoga maggioranza dei senatori, trae invece origine dal carattere di assoluta centralità che assumono i disegni di legge di bilancio ai fini dell’attuazione dell’indirizzo politico del Governo.»
Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.
Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quello dedicato al testo del 4° e 5° comma dell’art. 70 del disegno di legge costituzionale S 1429 è diventato l’articolo 10 che ha il seguente testo:
Art. 10.
(Procedimento legislativo)
1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.»
Con riferimento all’art. 70 sulla approvazione delle leggi monocamerali “rinforzate” e su quelle di bilancio le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «Al procedimento monocamerale “partecipato” possono essere inoltre ricondotti due ulteriori procedimenti delineati dal nuovo art. 70, applicabili a due specifiche tipologie di disegni di legge:
b1) procedimento monocamerale “rinforzato” (art. 70, quarto comma): si applica esclusivamente alle leggi che danno applicazione alla cd. “clausola di supremazia” in attuazione dell’art. 117, quarto comma.
Si differenzia dal procedimento monocamerale “partecipato” in quanto:
– l’esame da parte del Senato – entro 10 giorni dalla trasmissione della Camera – è disposto a prescindere dalla richiesta di un terzo dei componenti;
– ove il Senato proponga modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti, la Camera può non conformarsi ad esse solo pronunciandosi a sua volta, nella votazione finale, a maggioranza assoluta dei propri componenti.
b2) procedimento monocamerale di bilancio (art. 70, quinto comma): si applica alle leggi di bilancio. Si differenzia dal procedimento monocamerale “partecipato” in quanto:
-l’esame da parte del Senato è automatico;
– le proposte di modificazione da parte del Senato devono essere deliberate entro 15 giorni dalla trasmissione, anziché entro 30 giorni.
…………………..
Il procedimento monocamerale “rinforzato”
Come già anticipato, il nuovo quarto comma dell’art. 70 Cost. individua un procedimento speciale per le leggi dello Stato che intervengono in materie non rientranti nella legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell’interesse nazionale, in applicazione della cd. “clausola di supremazia” (art. 117, comma quarto).
Per i relativi disegni di legge l’esame “è disposto” dal Senato nel termine di 10 giorni dalla trasmissione.
A differenza del procedimento monocamerale generale, non è in tal caso necessaria la richiesta di un terzo dei componenti.
Appare invece comunque necessaria la delibera del Senato; non risulterebbe infatti altrimenti chiara la previsione di un termine di dieci giorni.
Non sembra infatti che vi sia da questo punto di vista una differenziazione tra i due procedimenti, nonostante il fatto che nel quarto comma sia usata l’espressione “è disposto” anziché “può disporre” prevista dal comma precedente, che potrebbe indurre a ritenere l’esistenza di una sorta di automatismo per le leggi di attivazione della “clausola di supremazia”.
Nel silenzio del quarto comma, appare confermata la procedura generale, in base alla quale il Senato dispone di 30 giorni per proporre eventuali modifiche.
Il secondo elemento di differenziazione dal procedimento monocamerale generale consiste nel fatto che, qualora il Senato approvi le proposte di modificazione a maggioranza assoluta, queste ultime assumono una “valenza rafforzata”.
Di conseguenza, la Camera dei deputati potrà non conformarsi a tali modifiche solamente pronunciandosi, nella votazione finale, a maggioranza assoluta.
Affinché sia richiesta la condizione della maggioranza assoluta per il voto finale alla Camera, sembrerebbe sufficiente che la Camera non si adegui anche ad una sola di più modifiche proposte dal Senato o comunque intenda adeguarsi ad esse non integralmente.
Per ulteriori considerazione relative alle legge di attuazione dell’art. 117, quarto comma, si rinvia al commento all’articolo 117 (La “clausola di supremazia”).
Disposizioni specifiche sono inoltre previste (quinto comma) per i procedimenti di approvazione dei disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ossia dei disegni di legge di bilancio e il rendiconto consuntivo. Tale dizione del testo costituzionale è generalmente riferita anche alle leggi di stabilità ed alle leggi di assestamento del bilancio.
Il procedimento monocamerale di bilancio
Disposizioni specifiche sono inoltre previste (quinto comma) per i procedimenti di approvazione dei disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ossia dei disegni di legge di bilancio e il rendiconto consuntivo.
Tale dizione del testo costituzionale è generalmente riferita anche alle leggi di stabilità ed alle leggi di assestamento del bilancio.
In tal caso, dopo l’approvazione da parte della Camera, l’esame del Senato si attiva senza necessità di richiesta da parte del prescritto numero di senatori e di apposita decisione di esame.
Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
Per quanto non espressamente disciplinato si applica la disciplina del procedimento monocamerale “partecipato”.»
LE RAGIONI DEL SÌ
Dal sito Basta un Sì
Articolo 70: approvare una legge non sarà più un percorso a ostacoli
Uno dei punti più importanti e innovativi della riforma costituzionale è, sicuramente, l’eliminazione di quello che viene definito bicameralismo “paritario”.
………………….
Sono poi previsti due meccanismi rinforzati di consultazione del Senato: per le leggi di attuazione dell’articolo 117, quarto comma, e per le proposte di modifica della legge di bilancio.
Per le prime si stabilisce che la Camera, ricevute le proposte del Senato votate a maggioranza assoluta, per rifiutare debba anch’essa raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti.
Per la legge di bilancio, invece, il nuovo articolo 70 differisce il termine entro il quale il Senato è legittimato a presentare modifiche da 10 a 15 giorni.
Il Senato, infine, manterrà la facoltà di svolgere attività conoscitive ed inchieste.
Da una parte, quindi, un principio chiaro in teoria, aggirabile ed aggirato in pratica, dall’altra un testo che pone fine al meccanismo della navetta e riporta chiarezza nel procedimento legislativo.
LE RAGIONI DEL NO
Il giurista Luca Benci ha espresso al riguardo il seguente giudizio.
Luca Benci
«Leggi approvate dalla sola Camera, con necessario esame del Senato entro dieci giorni
Ipotesi che si verifica quando la Camera vota sulle materie previste dall’articolo 117 della Costituzione che sono riservate alle Regioni e di cui lo Stato decide di intervenire scavalcando le competenze regionali: c.d. “clausola di supremazia statale”.
Lo Stato, cioè, invade le competenze regionali quando, su “proposta del Governo”, interviene su materie riservate alle Regioni.
La motivazione di detta invasione è relativa alla “tutela dell’unità giuridica o economica della repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
Lo chiede il Governo, la Camera approva la legge, ma in questo caso il Senato deve necessariamente esaminare la legge e la Camera – se sono proposte delle modifiche da parte del Senato – può disattendere le richieste del Senato solo pronunciandosi nella votazione finale a “maggioranza assoluta dei propri componenti”.
Leggi approvate dalla sola Camera, con necessario esame del Senato entro quindici giorni
Questa ipotesi riguarda le leggi di bilancio e la legge di stabilità.
La più importante legge dello stato verrebbe quindi approvata dalla Camera, trasmessa obbligatoriamente al Senato che entro quindici giorni delibera le proposte di modifica.
Su queste deciderà in via definitiva la Camera senza maggioranze particolari.
In sintesi quindi esisterebbero leggi approvate da entrambe le camere, leggi di cui il senato può chiedere le modifiche, leggi in cui il senato deve chiedere le modifiche.
Oltre a questi procedimenti – che potremo definire generali – vi sono altri sottoprocedimenti che rendono ancora più complicato il processo di produzione normativa.
Ad esempio sulle leggi elettorali di camera e senato può essere chiesto il controllo preventivo di costituzionalità da parte di un quarto dei deputati e un terzo dei senatori.
Il tutto entro dieci giorni dall’approvazione.
Questa disposizione costituzionale appare, oggi, del tutto ragionevole visto quello che è successo con il Porcellum, ma con un legislatore assennato che non piega le leggi elettorali ai sondaggi del momento appare eccessiva.
Procedimenti speciali ci sono per le leggi che sono state avviate prima in senato, per le leggi che il Governo dichiara essenziali all’attuazione del programma, le leggi dichiarate urgenti, le conversioni dei decreti legge, le leggi di iniziativa popolare.
Alla fine si contano – tra procedimenti e sottoprocedimenti – dieci modi diversi di produrre atti normativi primari.»
Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale – Università La Sapienza di Roma, Presidente del Comitato per il No nel referendum sulla legge Renzi-Boschi si è espresso al riguardo nel modo seguente.
Alessandro Pace
«7.3. Procedimenti legislativi …
7.3.2. I procedimenti legislativi disciplinati dalla riforma Boschi dai tre attuali (il procedimento normale, quello di conversione dei decreti legge e quello costituzionale) sono diventati otto, secondo una classificazione (G. Azzariti, 2016) che considera l’iter di volta in volta seguito:
……
3) procedimento relativo alla c.d. clausola “vampiro”, tendenzialmente monocamerale, ma con possibilità d’intervento del Senato entro i 10 giorni dalla data di trasmissione da parte della Camera (art. 70 comma 4);
4) procedimento monocamerale (non paritario) per le leggi di bilancio e rendiconto consuntivo, ma con esame obbligatorio del Senato e possibili proposte di modifica, da parte del Senato, entro 15 giorni dalla data di trasmissione (artt. 70 comma 5 e 81 comma 4);
……
La riforma Boschi, che si era proposta «l’obiettivo di semplificare il procedimento di formazione delle leggi ritenuto, non a torto, troppo farraginoso nel sistema attuale di bicameralismo perfetto», è invece riuscita nel capolavoro di passare da uno a otto distinti iter (G. Azzariti, 2016).»
Dott. Arch. Rodolfo Bosi