———- Messaggio inoltrato ———-
Da: vas roma <circolo.vas.roma@gmail.com>
Date: 11 marzo 2016 11:43
Oggetto: Impianto pubblicitario installato in via Filippo Meda
A: andrea.casu@comune.roma.it, Monica Giampaoli <monica.giampaoli@comune.roma.it>, seg04tiburtino.polizialocale@comune.roma.it, seggssu.polizialocale@comune.roma.it
È pervenuta a questa associazione una segnalazione (corredata da due foto allegate) che faceva presente l’avvenuta installazione alla data del 15 febbraio 2016 di un impianto pubblicitario all’altezza del civico n. 59 di via Filippo Meda.
Come attesta la foto suddetta, sulla cimasa dell’impianto è riportato il nome della ditta “SIPEA”.
La segnalazione ha trasmesso in allegato anche la sottostante foto della targhetta identificativa affissa sul fianco dell’impianto.
Nell’elenco dei contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati, aggiornato al 23 dicembre 2015, non figura il codice 0526 dal momento che l’elenco arriva al numero di codice 0516, mentre risulta invece con il numero di codice 0055 la ditta “Ettore Sibilia Pubblicità-Affissioni” per conto della quale la “Sipea” ha presentato la dichiarazione NBD 2015.
Se ne può desumere che la ditta “Ettore Sibilia Pubblicità-Affissioni” abbia ceduto l’azienda o un ramo d’azienda alla “SIPEA”, che abbia poi chiesto ed ottenuto ai sensi dell’art. 11 del nuovo Regolamento di Pubblicità la voltura di un certo numero di impianti pubblicitari con le relative autorizzazioni e la conseguente registrazione con il numero di codice 0526 nella Nuova Banca Dati, di cui non è stato ancora pubblicato l’ultimo aggiornamento: se ne chiede ad ogni modo conferma.
Dal momento che è comunque vietato il rilascio di nuove autorizzazioni, il numero di codice identificativo dell’impianto pubblicitario di cui all’oggetto dovrebbe appartenere ad un impianto della ditta “Ettore Sibilia Pubblicità-Affissioni” ceduto alla “Sipea”, che si trovava però installato in un’altra parte della città e che deve essere stato spostato in via Filippo Meda.
Nel caso che si tratti di una ricollocazione messa in atto ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008, si deve mettere in evidenza che con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 era stata disposta “una moratoria, per un tempo non superiore a 180 giorni dall’approvazione della presente deliberazione” dei procedimenti di “spostamento/ricollocazione degli impianti pubblicitari” e che con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015 è stato stabilito che “la moratoria di cui alla deliberazione Giunta Capitolina n. 380/2014, relativa ai procedimenti ivi dettagliati, è rinnovata fino all’approvazione finale dei Piani di Localizzazione predetti e, in ogni caso, per un tempo massimo di 180 gg. dalla pubblicazione del presente atto”.
Come ulteriore indirizzo dettato sempre con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015 è stato disposto che “gli impianti già inseriti nella Nuova Banca Dati permangono nell’ubicazione in cui si trovano alla data del presente provvedimento e si procede alla loro ricollocazione soltanto per contrasto al Codice della Strada, per lavori pubblici e per contrasto alla disciplina di tutela paesaggistica-architettonica-archeologica-ambientale come risultante dalla deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2014, su diffida dell’Ente tutore, escludendo spostamenti su iniziativa delle Società”.
Nell’ipotesi che l’impianto pubblicitario di cui all’oggetto costituisca la ricollocazione di un impianto che si sia dovuto rimuovere perché in contrasto al Codice della Strada e alla disciplina di tutela paesaggistica-architettonica-
Si chiede in conclusione alle SS. LL., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, di voler far verificare la legittimità della nuova installazione dell’impianto pubblicitario di cui all’oggetto e di far provvedere, in caso di accertamento della sua natura illecita, alla sua immediata rimozione.
Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto, anche per via telematica, che si richiede ai sensi degli artt. 2, 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990.
Distinti saluti
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS)