Trento, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso degli animalisti: gli orsi Jj4 e Mj5 sono salvi.
La decisione, attesa il 13 luglio, è slittata di 24 ore ed è stata firmata in giornata dal presidente estensore Michele Corradino.
La terza sezione del Consiglio di Stato ha così accolto l’appello cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati in primo grado dal presidente della Provincia autonoma di Trento.
A firmare il ricorso erano stati gli avvocati Giada Bernardi e Rosaria Loprete a nome della Leal Lega Antivisezionista Odv.
Non si tratta di una sentenza ma di una “ordinanza presidenziale” che rimanda l’ultima decisione al Tar di Trento che si esprimerà nel merito entro il 14 dicembre. Anche se la decisione del tribunale amministrativo regionale potrebbe essere anticipata.
Il ricorso
Al centro del ricorso c’era l’ordinanza firmata da Fugatti che ordinava l’abbattimento di Jj4, l’orso che aggredì e uccise il runner Andrea Papi, 26 anni sui sentieri del Peller in Trentino il 5 aprile.
Il Consiglio di Stato nella ordinanza ha rilevato che l’orso bruno “sotto il profilo sovranazionale, è anzitutto protetto dalla Convenzione del 19 settembre 1979, cosiddetta di Berna“.
I giudici hanno inoltre ritenuto che “il quadro normativo sovrannazionale impone che la misura dell’abbattimento rappresenti l’ extrema ratio e che possano essere autorizzate deroghe ai divieti di uccisione delle specie protette a condizione che non esista un’altra soluzione valida e nei soli limiti derivanti dai vincoli europei e internazionali“.
La «proporzionalità»
Per i giudici romani “emerge in maniera chiara che la materia è governata dal principio di proporzionalità i cui contorni sono stati in via generale, in più occasioni, precisati.
La protezione della vita degli animali ha una tutela rafforzata a cui si può derogare, come si è detto, solo in presenza di condizioni che sono da interpretarsi in maniera rigorosa e restrittiva, secondo una logica graduata che risponda quindi al canone di proporzionalità“.
“Per dirsi proporzionata – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato – non basta che la misura sia idonea a perseguire il fine ma deve essere l’unica possibile tale da non rappresentare un sacrificio eccessivo per il bene ritenuto recessivo all’esito del bilanciamento tra contrapposti interessi“.
Il giudizio
I giudici di secondo grado hanno quindi considerato che il provvedimento di Fugatti impugnato in primo grado “esorbita dal suddetto perimetro in quanto delibera l’abbattimento dell’animale senza avere adeguatamente valutato l’efficacia di misure intermedie idonee a salvaguardare l’incolumità pubblica senza sacrificare la vita dell’animale, bene giuridico oggi costituzionalmente protetto“.
“L’allarme sociale destato dai drammatici episodi – si legge ancora nella sentenza – se legittima il rafforzamento delle misure preventive diverse dall’abbattimento, non può incidere sulle valutazioni dell’amministrazione che deve continuare a ispirarsi rigorosamente ai già citati criteri di legge al fine di trovare il punto di equilibrio ispirato a proporzionalità“.
I giudici dicono chiaramente che “il provvedimento che dispone l’abbattimento dell’animale appare sproporzionato e non coerente con le normative sovrannazionali e nazionali che impongono l’adeguata valutazione di misure intermedie.
Ferma restando la disposta ‘captivazione’ a tutela della sicurezza pubblica – così aggiungono – va sospeso l’ordine di abbattimento dell’animale“.
(Articolo di Antonino Padovese, pubblicato con questo titolo il 15 luglio 2023 sul quotidiano online “Corriere del Trentino”)