Il 21 ottobre scorso la Seconda Sezione del TAR del Lazio avrebbe dovuto sentenziare sugli 11 distinti ricorsi con cui diverse ditte pubblicitarie hanno impugnato la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento di Pubblicità.
In prospettiva della suddetta udienza entro il 10 settembre 2015 era possibile depositare ulteriori memorie, come ha fatto anche l’Avvocatura Comunale presentando una copiosa memoria aggiuntiva, comprensiva di tutte le tavole dei Piani di Localizzazione così come redatti dalla S.p.A. “Aequa Roma” e dei pareri espressi su di essi dalle tre Soprintendenze interessate.
Entro lo stesso termine del 10 settembre scorso la Ditta S.C.I. ha depositato dei motivi aggiunti, che tradiscono la loro totale strumentalità dal momento che ricopiano il testo esatto delle stesse censure portate con il ricorso originario depositato il 21 novembre 2014 e con i motivi aggiunti presentati il 31 marzo 2015.
Il 17 e 18 settembre 2015, benché fuori tempo massimo, è stata presentata una memoria da parte delle ditte FOX ADV, D.& D. OUTDOOR ADVERTISING, WAYAP, A.P.A., ARS PUBBLICITÀ, CLEAR CHANNEL AFFITALIA, PUBBLI ROMA OUTDOOR, OPERA, A.R.P., SIPEA e delle associazioni di categoria A.I.P.E. (assieme alla MORETTI PUBBLICITÀ) e I.R.P.A. (assieme a 19 ditte pubblicitarie da lei rappresentate).
Il successivo 30 settembre è stata presentata una memoria di replica da parte delle ditte FOX ADV, D.& D. OUTDOOR ADVERTISING, WAYAP, A.P.A., ARS PUBBLICITÀ e CLEAR CHANNEL AFFITALIA.
Il 13 ottobre 2015 anche la ditta CLEAR CHANNEL AFFITALIA ha presentato dei motivi aggiunti ed il successivo 14 ottobre è stata presentata domanda di rinvio da parte delle ditte FOX ADV, D.& D. OUTDOOR ADVERTISING, WAYAP e A.P.A..
Come si può ben vedere, la contemporaneità dei documenti presentati lascia chiaramente intendere una precisa comune strategia processuale messa in atto per rimandare alle calende greche sia l’approvazione dei Piani di Localizzazione che l’espletamento dei conseguenti bandi di gara (vedi https://www.rodolfobosi.it/la-strategia-processuale-messa-in-atto-da-certe-ditte-pubblicitarie-per-rimandare-alle-calende-greche-sia-lapprovazione-dei-piani-di-localizzazione-che-lespletamento-dei-conseguenti/).
Difatti il 21 ottobre 2015 diversi avvocati delle suddette ditte pubblicitarie hanno fatto presente al Presidente della Seconda Sezione del TAR che avevano comunque intenzione di presentare dei motivi aggiunti contro i Piani di Localizzazione e che ad ogni modo ad avere impugnato la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50/2014 sono state anche altre ditte di cui non sono stati ancora calendarizzati i rispettivi ricorsi, come la RFI (RG 14661/2014), la CLEAR CHANNEL AFFITALIA (RG 14851/2014) e la NUOVI SPAZI (RG 15698/2014): in considerazione delle motivazioni frapposte e del rimando a quel momento sine die già dovuto concedere alle ditte S.C.I. e CLAR CHANNEL AFFITALIA, sempre per motivi aggiunti, il Dott. Filarete D’Agostino ha deciso di riunificare tutti i ricorsi e di fissare l’udienza di merito per il 27 gennaio del 2016 (https://www.rodolfobosi.it/rimandata-al-27-gennaio-2016-la-sentenza-del-tar-sui-ricorsi-presentati-per-lannullamento-del-nuovo-regolamento-di-pubblicita/).
C’è da far presente che alla data del 21 ottobre 2015 erano stati già approvati i Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015, che è stata però pubblicata sul sito del Comune di Roma il successivo 22 ottobre (https://www.rodolfobosi.it/rimandata-al-27-gennaio-2016-la-sentenza-del-tar-sui-ricorsi-presentati-per-lannullamento-del-nuovo-regolamento-di-pubblicita/).
Ne deriva che a tale data le suddette ditte pubblicitarie non potevano essere a conoscenza della avvenuta approvazione dei Piani di Localizzazione, di cui hanno preso visione presumibilmente diversi giorni dopo, mentre erano sicuramente a conoscenza dei pareri espressi dalle Soprintendenze interessate sui 15 Piani di Localizzazione così come redatti dalla S.p.A. “Aequa Roma”: ne erano a conoscenza per presa visione dei pareri tanto dalla memoria difensiva presentata dall’Avvocatura Comunale quanto dalla copia dei pareri stessi richiesti dall’Avv. Ettore Corsale (A.I.P.E.), dall’Avv. Giuseppe Scavuzzo (I.R.P.A.) e dal Sig. Gianfranco Festa (S.P.A.R.), presumibilmente a titolo personale se non anche a nome e per conto delle rispettive associazioni di categoria.
In modo coerente più con la strategia processuale di far rimandare tutto alle calende greche che con l’annunciata intenzione di presentare dei motivi aggiunti contro i Piani di Localizzazione, le S.r.l. “ARS PUBBLICITÀ”, “COSMO PUBBLICITÀ”, “NEW POSTER”, e “GBE” – che operano a Roma soprattutto con gli impianti pubblicitari “SPQR” di proprietà comunale e che sono rappresentate dalla associazione di categoria Società Pubblicitarie Associate Romane (S.P.A.R.) – hanno depositato dei motivi aggiunti contro la Determinazione Dirigenziali Prot. QH 1689 2015 del 27 luglio 2015 con cui il Dott. Francesco Paciello ha dichiarato conclusi alla data del 13.7.2015 i lavori della Conferenza di Servizi, le cui risultanze sono costituite dalla proposta dei 15 Piani di Localizzazione redatti dalla S.p.A. “Aequa Roma” e dai pareri espressi su di essi dalle seguenti tre Soprintendenze:
– Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma;
– Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma;
– Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali.
Tutta la strumentalità di questi motivi aggiunti si evince dalle due seguenti considerazioni.
1 – Da un punto di vista giuridico-amministrativo i “pareri” espressi dalle suddette tre Soprintendenze hanno la valenza di atti endoprocedimentali, in quanto propedeutici al futuro rilascio delle autorizzazioni dei singoli impianti pubblicitari così come individuati sul territorio dai Piani di Localizzazione: sotto tale aspetto non sarebbero quindi nemmeno impugnabili presso il TAR, dove però è stata impugnata la Determinazione Dirigenziale n. 1689 del 27 luglio 2015, con cui il Dott. Francesco Paciello ha recepito i suddetti “pareri”, dando alla S.p.A. “Aequa Roma” l’incarico “di effettuare sulla proposta dei Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari riferiti a tutti e 15 Municipi, …, le materiali modifiche al fine di adeguarla ai pareri di cui alle note protocolli: QH 49719 / QH. 49735/ QH. 49057 del 13.07.2015”.
2 – Da un punto di vista invece della coerenza logica l’impugnazione dei “pareri” delle Soprintendenze appare del tutto contraddittoria, perché nella sostanza dovrebbe censurare le eliminazioni delle ubicazioni di molti impianti pubblicitari decise dai Piani di Localizzazione, andando implicitamente a difendere l’operato di “Aequa Roma” e quindi del Comune contro cui però la ditta “ARS PUBBLICITÀ“ ha fatto ricorso.
Appare evidente che entro il termine ultimo previsto in funzione dell’udienza del prossimo 27 gennaio 2016 le suddette ditte pubblicitarie presenteranno ulteriori motivi aggiunti con cui impugneranno la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015 con cui sono stati approvati non solo i Piani di Localizzazione, ma anche gli “ulteriori indirizzi per la gestione temporanea degli impianti pubblicitari inseriti nella Nuova Banca Dati e per il rilascio di autorizzazioni su aree private” (vedi https://www.rodolfobosi.it/gli-ulteriori-indirizzi-dettati-dalla-giunta-capitolina-per-la-gestione-temporanea-deglii-impianti-pubblicitari-inseriti-nella-nuova-banca-dati-e-per-il-rilascio-di-autorizzazioni-su-aree-private/).
Se poi vorranno proseguire ad oltranza con la strategia processuale di voler cercare di far rimandare tutto alle calende greche, allora impugneranno presumibilmente anche la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 343 del 23 ottobre 2015 con cui sono stati approvati i «criteri generali di ammissione alle procedure di assegnazione degli impianti S.P.Q.R., di cui all’art. 7 comma 5 bis della Deliberazione A.C. n. 50/2014» (vedi https://www.rodolfobosi.it/la-giunta-capitolina-ha-approvato-la-delibera-con-cui-detta-i-criteri-generali-di-ammissione-alle-procedure-di-assegnazione-degli-impianti-pubblicitari-di-proprieta-del-comune-spqr/), nonché la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 342 del 23 ottobre 2015 con cui è stato approvata l’integrazione del catalogo degli impianti SPQR (vedi https://www.rodolfobosi.it/la-giunta-capitolina-ha-approvato-il-catalogo-degli-impianti-pubblicitari-spqr/).
Proveranno anche a presentare le suddette impugnazioni con lo strumento dei motivi aggiunti, depositandoli magari oltre il limite di tempo concesso, nella speranza di riuscire a rimandare per la terza volta di chissà quanti altri mesi ancora la sentenza della Seconda Sezione del TAR.
Se non ci saranno ad ogni modo ulteriori rinvii, come ci si augura, il 27 gennaio 2016 la Seconda Sezione del TAR dovrebbe emettere la sua sentenza nel merito dei ricorsi presentati dalle seguenti ditte:
1) DEFI ITALIA (codice NBD 0115) (RG 14401/2014);
2) S.C.I. (codice NBD 0115) (RG 14403/2014);
3) FOX ADV (non più inserita nella Nuova Banca Dati) (RG 14431/2014);
4) D.& D. OUTDOOR ADVERTISING (codice NBD 0062 – con impianti “senza scheda”) (RG 14433/2014);
5) WAYAP (codice NBD 0512) e AP ITALIA in liquidazione (codice NBD 0010) (RG 14435/2014);
6) A.P.A. (codice NBD 0044) (RG 14436/2014);
7) ARS PUBBLICITÀ (codice NBD 0053) (RG 14526/2014);
8) CLEAR CHANNEL AFFITALIA (codice NBD 0025- con impianti “senza scheda”) (RG 14853/2014);
9) I.R.P.A. Imprese Romane Pubblicitarie Associate e altre 19 società (RG 15194/2014);
10) PUBBLI ROMA OUTDOOR (codice NBD 0049) (RG 15195/2014);
11) A.I.P.E. Associazione Imprese Pubblicità Esterna e MORETTI PUBBLICITÀ (codice NBD 0023 (RG 15651/2014);
12) OPERA (RG 15804/2014);
13) A.R.P. (codice NBD 0075) (RG 15806/2014);
14) SIPEA (subentrata ad ETTORE SIBILIA PUBBLICITÀ NBD 0055) (RG 15829/2014).
Non risultano invece calendarizzati per il 27 gennaio 2016 gli analoghi ricorsi con cui è stata impugnata sempre la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 da parte delle seguenti tre ditte:
1) RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA (codice NBD 0099 – con impianti “senza scheda”) (RG 14661/2014);
2) CLEAR CHANNEL AFFITALIA (codice NBD 0025 – con impianti “senza scheda”) (RG 14851/2014);
3) NUOVI SPAZI (codice NBD 0066 – con impianti “senza scheda”) (RG 15698/2014).
Dott. Arch. Rodolfo Bosi