Con le Deliberazioni n. 49 e n. 50 del 30 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato rispettivamente il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) e le modifiche ed integrazioni al “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, il cui comma 9 dell’art. 34 – con il testo così come sostituito – ha stabilito che “gli impianti riconducibili alla procedura del riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente regolamento fino al 31/12/2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”.
La suddetta disposizione considera scaduti dal 1 gennaio 2015 tutti i titoli concessori rilasciati agli impianti della procedura del riordino, che sono però di fatto prorogati fino all’espletamento dei bandi di gara per l’assegnazione della gestione decennale degli impianti pubblicitari individuati dai Piani di Localizzazione.
Con la scadenza inderogabile del 31 dicembre del 2014 l’Assemblea Capitolina ha preso la decisione di non consentire un terzo rinnovo per altri 5 anni delle concessioni degli impianti del riordino, già rinnovate alla scadenza del 1° quinquennio che era stato a sua volta prorogato fino al 31.12.2009 con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 2 luglio 2004: questa precisa scelta politica è stata determinata anche e soprattutto dalla consapevolezza di non poter consentire oltre l’autentico regime di monopolio che si è venuto a determinare.
Per impedire di arrivare comunque ai bandi di gara e cercare di rimanere sul territorio con i propri impianti del riordino quanto meno per un altro quinquennio, vale a dire fino al 31 dicembre del 2019, tra la fine del mese di novembre del 2014 e gli inizi del successivo mese di dicembre ben 36 ditte pubblicitarie (quasi la metà delle quali ha peraltro installato sul territorio di Roma impianti abusivi “senza scheda”, censiti nell’elenco delle ditte pubblicitarie inserite nella Nuova Banca Dati) e le due associazioni di categoria A.I.P.E. (Associazione Imprese Pubblicità Esterna) ed I.R.P.A. (Imprese Romane Pubblicitarie Associate) hanno presentato al TAR la bellezza di 19 ricorsi: con 16 di essi hanno impugnato esclusivamente il nuovo Regolamento di Pubblicità (deliberazione n. 50/2014), con due hanno impugnato soltanto il PRIP (deliberazione n. 49/2014), mentre con il rimanente 19° ricorso hanno impugnato entrambi i provvedimenti (vedi https://www.rodolfobosi.it/sono-19-i-ricorsi-al-tar-contro-la-normativa-tecnica-di-attuazione-del-prip-ed-il-nuovo-regolamento-di-pubblicita/).
I 3 ricorsi presentati non chiedono l’annullamento di tutto il PRIP, dal momento che delle sue norme tecniche di attuazione impugnano per lo più la zonizzazione (art. 13), la delimitazione dei centri abitati (art. 18), il dimensionamento delle superfici espositive negli ambiti territoriali (art. 21), le transenne parapedonali nella sottozona B1 (Centro Storico – art. 15) e l’eliminazione del formato 4 x 3: anche perché presentati senza domanda cautelare di sospensiva, deve essere ancora fissata l’udienza per decidere nel merito delle censure portate in tutti i suddetti tre ricorsi.
Anche i 17 ricorsi presentati non chiedono l’annullamento dell’intero nuovo Regolamento di Pubblicità, ma impugnano invece in prevalenza la scadenza al 31 dicembre 2014 di tutti i titoli relativi agli impianti del “riordino” (comma 9 dell’art. 34), i “progetti speciali” in deroga (comma 1 ter dell’art. 6) e la conversione entro il 31 gennaio 2015 di tutti gli impianti del formato eliminato di mt. 4 x 3.
Riguardo ai 17 ricorsi solo 9 sono stati presentati con domanda cautelare di sospensiva, individuando il presunto periculum in mora da un lato nella scadenza del 31 dicembre 2014 e dall’altro lato nella scadenza del 31 gennaio 2015, entro cui effettuare la conversione di tutti gli impianti di mt. 4 x 3.
La Seconda Sezione del TAR del Lazio nell’udienza del 17 dicembre 2014 si è pronunciata su 6 delle 9 domande cautelari, accogliendo la sospensiva solo per la scadenza del 31 gennaio 2015, che ha prorogato fino all’udienza di merito del 20 maggio 2015, non ravvisando quindi nessun imminente periculum in mora nella scadenza del 31 dicembre 2014, considerato anche e soprattutto che è stata di fatto prorogata per più di un anno fino all’esito delle gare (vedi https://www.rodolfobosi.it/il-tar-del-lazio-accoglie-parzialmente-il-ricorso-della-sci-sospendendo-fino-al-20-maggio-2015-la-decorrenza-della-conversione-degli-impianti-pubblicitari-di-formato-4-x-3/).
Le rimanenti 3 domande cautelari non sono state invece accolte: la prima è stata respinta nell’udienza che si è tenuta il 9 gennaio 2015, le altre due sono state rigettate invece nella successiva udienza del 21 gennaio 2015, ma per tutte e tre la Sezione Seconda del TAR del Lazio ha fissato sempre al 20 maggio 2015 l’udienza di merito, giorno in cui si sarebbero dovute avere 11 distinte sentenze sulle richieste di annullamento parziale del nuovo Regolamento di Pubblicità, perché si sono aggiunti altri due ricorsi, raggiungendo il numero degli 11 ricorsi riunificati presentati dalle seguenti ditte:
S.C.I.;
FOX ADV;
D.& D. OUTDOOR ADVERTISING;
WAYAP;
A.P.A.;
ARS PUBBLICITÀ;
CLEAR CHANNEL AFFITALIA;
I.R.P.A. (Imprese Romane Pubblicitarie Associate) e altre 19 società;
PUBBLI ROMA OUTDOOR;
OPERA;
A.R.P. (Allestimenti Realizzazioni Pubblicitarie).
Nel frattempo è stata approvata la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014, con cui è stato dato incarico alla S.p.A. “Aequa Roma” di redigere i Piani di Localizzazione dei mezzi pubblicitari ricadenti in ognuno dei 15 Municipi di Roma, dettando contestualmente i criteri da rispettare nella pianificazione e disponendo al tempo stesso una moratoria di 180 giorni di tutte le operazioni riguardanti gli impianti pubblicitari, ad eccezione della riconversione sullo stesso posto degli impianti di mt. 4 x 3 in impianti di mt. 3 x 2, nonché l’obbligo di adempiere ad una tinteggiatura unificata di tutti gli impianti in color grigio antracite.
Il 30 marzo 2015 “Aequa Roma” ha consegnato al Comune i 15 Piani di Localizzazione (vedi https://www.rodolfobosi.it/17810/), la cui approvazione definitiva – dopo il parere espresso dai Consigli dei 15 Municipi – avrebbe comportato subito dopo l’avvio dei bandi di gara con il conseguente obbligo al loro esito di rimuovere tutti gli impianti pubblicitari del riordino attualmente installati a Roma.
È a questo punto che è iniziata a mio giudizio una precisa strategia processuale organizzata dapprima dalla ditta S.C.I., seguita a ruota dalle ditte A.P.A. e WAYAP (tutte e tre rappresentate dall’A.I.P.E.), chiaramente finalizzata a rimandare il più a lungo possibile i tempi di adozione ed approvazione dei 15 Piani di Localizzazione e conseguentemente i successivi bandi di gara: ne è una dimostrazione oggettiva la considerazione che la deliberazione della Giunta Capitolina n. 380/2014 anziché da subito è stata impugnata dopo tre mesi e significativamente solo dopo che sono stati consegnati al Comune i 15 Piani di Localizzazione.
Il 31 marzo 2015 la S.C.I. ha infatti presentato dei motivi aggiunti al suo ricorso con richiesta di sospensiva della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 e di risarcimento dei presunti danni subiti, quantificati in non meno di 1.740.000,00 €. (vedi https://www.rodolfobosi.it/e-stata-depositata-al-tar-anche-la-memoria-ad-opponendum-dei-motivi-aggiunti-presentati-dalla-ditta-sci/): il 21 aprile 2015 anche le ditte WAYAP e A.P.A. hanno presentato dei motivi aggiunti con richiesta di misura cautelare.
In maniera presumibilmente non coordinata con le tre suddette ditte, anche la ARS PUBBLICITÀ ha impugnato la deliberazione della Giunta Capitolina n. 380/2014 a sé stante, senza richiesta di sospensiva: l’udienza di merito deve essere ancora fissata.
Il 6 maggio 2015 si è svolta l’udienza fissata dalla Seconda Sezione del TAR per la discussione in Camera di Consiglio sulla istanza cautelare della S.C.I., che però non c’è stata perché l’Avv. Angelo Clarizia ha chiesto di poter ritirare la richiesta di sospensiva per andare direttamente al merito anche dei motivi aggiunti nell’udienza del successivo 20 maggio: l’iniziativa rientra nella strategia processuale messa in atto, sapendo benissimo che per prassi processuale una istanza di questo tipo (solo apparentemente inaspettata, ma secondo me deliberatamente studiata a tavolino) comporta l’esclusione del giudizio di merito del ricorso della S.C.I. già fissato per il 20 maggio, che quel giorno è stato infatti rinviato a data ancora da destinarsi (vedi https://www.rodolfobosi.it/il-ricorso-per-motivi-aggiunti-della-ditta-sci-e-stato-rinviato-alludienza-di-merito-senza-discussione-sulla-richiesta-di-sospensiva/).
Il successivo 20 maggio c’è stata l’udienza cautelare sugli analoghi motivi aggiunti presentati dalle ditte A.P.A. e WAYAP, i cui rappresentanti legali hanno chiesto al pari della S.C.I. di rinunciare alla richiesta di sospensiva per andare direttamente al merito anche dei motivi aggiunti: la Seconda Sezione del TAR ha deciso allora di fissare l’udienza di merito al prossimo 21 ottobre 2015, senza che sia dato di sapere al momento se ci sia stata o meno l’opposizione dell’Avvocatura Comunale rappresentata dall’Avv. Domenico Rossi.
Dal momento che i due suddetti ricorsi delle ditte A.P.A. e WAYAP riguardano i motivi aggiunti ai rispettivi ricorsi con cui è stato impugnato il nuovo Regolamento di Pubblicità ed il loro giudizio di merito è stato rimandato al 21 ottobre 2015, la Seconda Sezione del TAR si è vista costretta a rimandare alla stessa udienza pubblica del prossimo 21 ottobre il giudizio di merito anche di tutti gli altri ricorsi che impugnano lo stesso provvedimento e che erano stati fissati per il 20 maggio 2015 (vedi https://www.rodolfobosi.it/sono-stati-rinviati-al-21-ottobre-2015-tutti-i-ricorsi-presentati-contro-il-nuovo-regolamento-di-pubblicita/).
Il rimando di ben 5 mesi tutte le decisioni del TAR ad una data che poteva benissimo essere anticipata, ma che comunque il Comune non avrebbe mai dovuto accettare, comporta ora delle conseguenze molto gravi sul piano delle procedure e dei provvedimenti che l’Assessore Marta Leonori aveva in programma di mandare in attuazione entro la fine dell’anno, per presentarsi con la veste che la capitale dovrebbe poi avere agli occhi di tutti i pellegrini che verranno a Roma in occasione del Giubileo del prossimo anno.
La prima diretta conseguenza potrebbe riguardare il rimando quanto meno a dopo il 21 ottobre 2015 dei Piani di Localizzazione, che al momento sono al vaglio delle Soprintendenze competenti per territorio per l’acquisizione preventiva ed obbligatoria del “parere” di rispettiva competenza in particolare su tutte le aree, i beni lineari ed i beni puntuali soggetti a vincolo paesaggistico ed a vincolo archeologico e storico-monumentale.
Il 15 aprile 2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi indetta dal Comune sui 15 Piani di Localizzazione: ai sensi della normativa vigente in materia (legge n. 241/1990, art. 14) le Soprintendenze competenti per territorio hanno 90 giorni di tempo entro cui pronunciarsi, prescrivendo eventualmente modifiche ed integrazioni che comporterebbero una prima revisione dei Piani di Localizzazione così come redatti e consegnati da “Aequa Roma”.
Ma quand’anche le suddette Soprintendenze esprimessero il loro “parere” prima del prossimo 13 luglio e si fosse provveduto (sempre prima) alla conseguente eventuale revisione dei Piani di Localizzazione, la Giunta Capitolina non dovrebbe procedere alla adozione della “proposta” dei 15 Piani di Localizzazione nel rispetto del “principio di cautela”, per le seguenti precise ragioni.
I Piani di Localizzazione costituiscono gli atti conseguenti previsti dall’art. 19 (commi 1 bis, 1 ter, e 2) del nuovo Regolamento di Pubblicità, che è stato impugnato al TAR e su cui la Seconda Sezione dovrà pronunciarsi il prossimo 21 ottobre, sentenziando contestualmente anche sulla legittimità degli stessi Piani di Localizzazione, in quanto è stata parimenti impugnata come “motivi aggiunti” la deliberazione n. 380/2014 con cui la Giunta Capitolina ha incaricato “Aequa Roma” della redazione dei 15 Piani di Localizzazione, dettandone contestualmente i criteri.
L’obbligo di tener conto del “principio di cautela” deriva anzitutto dalla considerazione fra l’altro che la S.C.I. ha chiesto un risarcimento danni di non meno di 1.740.000,00 € che il Comune di Roma sarebbe costretto a pagare nella malaugurata eventualità che dovesse risultare soccombente in uno o più dei 3 ricorsi presentati per “motivi aggiunti” così come in uno o più dei 17 ricorsi presentati contro il nuovo Regolamento di Pubblicità ed in particolare contro la scadenza inderogabile del 31 dicembre 2014, che comporta anch’essa l’obbligo di applicare il “principio di cautela”.
È fin troppo evidente infatti che se la Seconda Sezione del TAR annullasse per vizio di legittimità il comma 9 dell’art. 34 dell’attuale nuovo Regolamento di Pubblicità, tornerebbe ad esser valido il testo previgente, secondo cui “le concessioni … rinnovate, rispettivamente per cinque … anni, all’esito del procedimento di riordino … possono essere rinnovate per ulteriori periodi, ciascuno non superiore, …, a cinque .. anni”, vale a dire fino al 31 dicembre del 2019: è ancor più evidente che in tale caso la permanenza sul territorio per altri 5 anni di tutti gli impianti del riordino, in quanto con titoli concessori rinnovati per la 2° volta, impedirebbe materialmente di espletare i bandi di gara, che potrebbero essere indetti solo a partire dal 1 gennaio del 2020, lasciando ancora in mostra la “cartellopoli” romana per un altro quinquennio.
Debbo riconoscere con profonda amarezza che la strategia processuale adottata quanto meno dalla S.C.I., dall’A.P.A. e dalla WAYAP, quand’anche debole e comunque senza valido fondamento giuridico nel merito delle “censure” portate, sembra risultare al momento vincente sul piano del “metodo” che è stato adottato e che consente di risultare ancora vincente nel prossimo futuro se certe ditte pubblicitarie continueranno a sfruttare a proprio comodo ed in modo perverso le opportunità che consente il nostro Stato di Diritto.
C’è infatti da considerare da un lato che sono stati finora impugnati il PRIP, il nuovo Regolamento di Pubblicità ed i criteri dei Piani di Localizzazione e va messo in preventivo dall’altro lato che, applicando lo stesso “metodo” in modo sistematico e calcolato, potranno essere impugnati sempre al TAR i seguenti atti in sequenza:
- deliberazione con cui la Giunta Capitolina approverà la “proposta” dei 15 Piani di Localizzazione da sottoporre al parere dei Consigli dei 15 Municipi di Roma;
- deliberazione della Giunta Capitolina di approvazione delle controdeduzioni ai “pareri” dei Municipi e dei i 15 Piani di Localizzazione;
- bandi di gara per l’assegnazione degli impianti pubblicitari individuati dai 15 Piani di Localizzazione.
È di tutta evidenza che per evitare il rischio di dover pagare salatissimi risarcimenti danni è più opportuno che il Comune di Roma attenda l’esito di tutte le pronunce della Seconda Sezione del TAR, perché diversamente – senza ritenere di dover aspettare la data del prossimo 21 ottobre – potrebbe addirittura indispettire i membri della Seconda Sezione del TAR, che potrebbero concedere eventuali sospensive dei procedimenti nel frattempo messi in atto.
Ma applicando fino alle estreme conseguenze sempre lo stesso “metodo” in modo sistematico e calcolato, va messo in preventivo che – quand’anche il Comune di Roma risultasse vincente in tutti i giudizi fissati per il prossimo 21 ottobre – alle ditte pubblicitarie più ostinate (oltre che scaltre) è sempre data la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento delle sentenze del TAR a loro avverse.
Ma il ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze di primo grado dei TAR deve essere promosso nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza: ciò comporta che, pur calcolando in termini tecnici e burocratici che ai primi di dicembre la Giunta Capitolina sia già in grado di adottare la “proposta” dei 15 Piani di Localizzazione, nel rispetto sempre del “principio di cautela” dovrebbe procedere a deliberare la loro adozione 60 giorni dopo, a seguito cioè della avvenuta certezza o meno del numero dei ricorsi presentati al Consiglio di Stato.
Debbo premettere che sotto l’aspetto strettamente giuridico il “principio di cautela” non comporta alcun obbligo per le pubbliche amministrazioni e costituisce quindi soltanto un elemento di cui tener conto, valutando l’opportunità o meno di rispettarlo.
Per il caso in questione va fatta una valutazione tanto sotto l’aspetto “tecnico-amministrativo” quanto e soprattutto sotto l’aspetto più strettamente “politico”.
Ho già esposto precedentemente i rischi che il Comune corre sotto l’aspetto “tecnico-amministrativo” e che quindi sarebbe opportuno per lui evitare in termini generali di “metodo”.
Sotto l’aspetto invece “politico” l’Assessore Marta Leonori e con lei il Sindaco e la Giunta, che per l’occasione del Giubileo vorrebbero entrare a regime entro la fine di quest’anno, riuscendo quindi ad approvare i 15 Piani di Localizzazione ed ad espletare i bandi conseguenti, sono chiamati a decidere responsabilmente cosa sia meglio fare, se aspettare quanto meno fino al prossimo 21 ottobre, tenendo tutto sospeso fino a tale data, oppure approvare comunque nel frattempo almeno i 15 Piani i Localizzazione rimandando l’espletamento dei bandi di gara a dopo la pronuncia della Seconda Sezione del TAR sulle censure portate al nuovo Regolamento di Pubblicità.
A favore della approvazione almeno dei 15 Piani di Localizzazione vengono le seguenti considerazioni anche e soprattutto in termini tecnico-giuridici di “merito”:
- che della deliberazione n. 380/2014 vengono impugnati l’adeguamento degli impianti entro il 20 maggio 2015, i pretesi nuovi ed ulteriori obblighi di modifica degli impianti esistenti, una pretesa incompetenza della Giunta e la moratoria delle iniziative ad istanza di parte, che sono tutte questioni che non intaccano minimamente la legittimità di tutti e 15 i Piani di Localizzazione;
- che della stessa deliberazione anche l’ARS PUBBLICITÀ sembra avere impugnato parti del dispositivo che non hanno nulla a che vedere con i 15 Piani di Localizzazione, per giunta con un ricorso di cui deve essere ancora fissata la data dell’udienza di merito;
- che l’atto principale impugnato è il nuovo Regolamento di Pubblicità di cui viene censurata soprattutto la scadenza del 31 dicembre 2014, che quand’anche riconosciuta come viziata di legittimità impedirebbe solo di indire i bandi di gara, senza inficiare nessuno dei Piani di Localizzazione.
In termini soprattutto “politici”, con la finalità dichiarata di tutelare gli interessi pubblici la cui messa in atto non può essere ritardata da attacchi del tutto strumentali e privi di qualsiasi fondamento giuridico, il Comune di Roma dovrebbe dare incarico all’Avvocatura Comunale di predisporre per il prossimo 21 ottobre una memoria integrativa che metta in risalto che la realizzazione degli interessi pubblici che l’amministrazione capitolina è obbligata a garantire non può essere ritardata da attacchi del tutto strumentali e privi di qualsiasi fondamento giuridico, che se riconosciuti come tali dalla Seconda Sezione del TAR darebbero il diritto anche al Comune di Roma di chiedere un risarcimento dei danni morali e materiali che non potrà consistere nel solo addebito delle spese processuali, perché dovrebbe essere quantificato in una somma addirittura superiore alla cifra richiesto dalla S.C.I.di 1.740.000 €.
Tenuto conto che ai fini dell’espletamento dei bandi di gara dovrebbe essere secondo me opportuno anche “politicamente” aspettare le pronunce della Seconda Sezione del TAR, l’Assessore Marta Leonori dovrebbe fare di necessità virtù, sfruttando il maggior tempo che è costretta comunque ad aspettare per dedicarlo interamente al miglior perfezionamento possibile dei 15 Piani di Localizzazione senza più tanta fretta, curandone le opportune modifiche ed integrazioni per far sì che quanto meno i tre principali “circuiti” riservati prioritariamente nell’ordine agli impianti speciali per il servizio di Bike Sharing, agli impianti SPQR ed agli impianti di proprietà privata su suolo pubblico (opportunamente alternati al circuito degli impianti riservati a “Cultura e Spettacolo”) non si facciano concorrenza tra di loro, vanificando la rendita economica di posizione con il conseguente rischio che vadano deserti i rispettivi bandi di gara.
In tal modo avrà contribuito a non dare a certe ditte pubblicitarie un ulteriore pretesto per impugnare strumentalmente i Piani di Localizzazione fin dalla adozione della loro “proposta”.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi