Matteo Salvini (foto di archivio)
I micro-appartamenti saranno regolari a partire da 20 metri quadri e sarà più facile adibire ad abitazioni i sottotetti.
Inoltre si allargano le maglie dei così detti margini di tollerabilità, ovvero le differenze tra le misure indicate nei progetti e quello che viene effettivamente costruito.
Sono queste alcune misure previste con la legge di conversione del decreto Salva casa.
Ma andiamo con ordine, iniziando dalle così dette “mini-case”.
Nella seduta di lunedì sera è stata approvata in commissione Ambiente alla Camera una norma che abbassa il limite di metratura e di altezza per ottenere l’abilità di un immobile.
Via libera alle mini-case: cosa cambia
Le norme oggi in vigore prevedono che per essere dichiarato abitabile un monolocale debba avere un’altezza dei soffitti di almeno 2,70 metri e una metratura di almeno 28 metri quadri di superficie netta, esclusi box e balconi, che salgono a 38 nel caso di un bilocale.
Per la legge chi vive in una casa che non rispetta questi requisiti commette un illecito amministrativo, anche se poi, come testimoniano molte inserzioni sui siti di compravendita immobiliare, non tutti rispettano le regole.
La misura votata dalla maggioranza (e attesa ora al vaglio del Senato) porta da 2,70 a 2,40 metri l’altezza minima interna, mentre la superficie minima per i monolocali per una persona scende a 20 metri quadri, per due persone a 28 metri quadri.
“Una bella vittoria della Lega, una promessa mantenuta” ha commentato Matteo Salvini spiegando che la misura “supera una legge in piedi dal 1975 e riabilita finalmente tante proprietà, rendendo abitabili anche quelle con 2,40 metri di altezza e con una superficie di 28 metri quadri per 2 persone e di 20 metri quadri per 1 persona“.
Secondo il ministro delle Infrastrutture le nuove norme rimettono “sul mercato numerosi appartamenti andando incontro alle necessità di studenti e lavoratori, specialmente nelle grandi città, oltre a favorire la riduzione del consumo del suolo“.
Regole più semplici per rendere abitabili i sottotetti
Un’altra novità, prevista da un emendamento riformulato dalla Lega è che i sottotetti potranno essere resi abitabili con una procedura semplificata.
“Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo – si legge – il recupero dei sottotetti è comunque consentito nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche nella forma e nella superficie all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita“.
In soldoni la norma semplifica il procedimento per adeguare i sottotetti e renderli abitabili, ma bisognerà comunque rispettare i criteri stabiliti dalle normative regionali.
Aumentano i margini di tollerabilità per le abitazioni fino a 60 metri quadri
Un’altra novità della legge di conversione è che viene innalzata al 6% la tolleranza tra il progetto e quanto viene effettivamente realizzato a opera finita per le abitazioni fino a 60 metri quadri.
L’emendamento prevede che questi immobili si considerino regolari se hanno una superficie fino a circa 3,5 metri quadri in più rispetto a quanto stabilito dal titolo abitativo.
Nella versione approvata dal consiglio dei ministri era infatti prevista una tollerabilità del 5% per gli immobili inferiori a 100 metri quadri.
La maggioranza ha deciso dunque di aumentare la percentuale per le abitazioni più piccole.
Per gli immobili con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati, la tolleranza è invece del 2%, per quelli tra i 300 e i 500 metri quadrati del 3%, mentre sale al 4% per gli immobili che hanno una superficie tra i 100 e i 300 metri quadrati.
Cambio di destinazione d’uso e stop alla doppia conformità edilizia
Le novità non sono finite.
D’ora in poi, come viene previsto da un’altra modifica al decreto, il cambio di destinazione d’uso degli immobili sarà “sempre consentito” all’interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore, “ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni“.
Per gli immobili al primo piano terra o seminterrati, un emendamento prevede che il passaggio alla destinazione residenziale venga “disciplinato dalla legislazione regionale“.
Un altro emendamento elimina inoltre l’obbligo di doppia conformità edilizia che secondo la Lega “intasa gli uffici comunali” (qui maggiori dettagli).
Una misura che ha fatto infuriare il Pd.
“Attualmente per ottenere una sanatoria edilizia – spiega Chiara Braga, capogruppo dei dem alla Camera – l’opera deve essere conforme sia alla normativa vigente al momento della sua realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda.
D’ora in poi non sarà necessaria questa verifica non solo per le parziali difformità ma nemmeno per le variazioni essenziali“.
Infine un ulteriore emendamento prevede che le difformità degli immobili diventano sanabili anche nelle zone con vincoli paesaggistici per interventi realizzati prima dell’11 maggio 2006.
(Articolo di Antonio Piccirilli, pubblicato con questo titolo il 16 luglio 2024 sul sito online “Today Economia”)