Ieri, con un comunicato congiunto, Enpa, Lav, Lipu e Wwf avevano chiesto di «stralciare l’emendamento “caccia selvaggia” dalla Legge di Bilancio», ma la Commissione Bilancio della Camera ha approvato la Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022 e la linea della maggioranza di destra e del Governo è quella di dare via libera al provvedimento che in questi giorni è stato al centro di forti proteste.
Il testo del cosiddetto “emendamento cinghiali” era stato accantonato per poi essere ripescato al termine di tutte le votazioni, quando mancava solo il mandato al relatore, scatenando la bagarre in commissione.
Angelo Bonelli (Verdi/Sinistra Italiana) spiega che «alle 6.45 di questa mattina la maggioranza di destra, violando regole e intese sui lavori tra maggioranza e opposizione, ha approvato l’emendamento che introduce nella manovra economica la caccia a tutte le specie animali nei parchi e nelle città ad ogni ora ed in ogni periodo.
La norma consentirà l’abbattimento di specie protette dalla Ue, non riguarda solo i cinghiali, come lupi, orsi, volpi e altro in totale violazione della direttiva Habitat e dell’art.9 della costituzione.
Hanno deciso l’abbattimento di animali protetti in aree vietate alla caccia per fare un favore alla lobby venatoria e delle armi.
Daremo battaglia in Parlamento ma il nostro esposto all’Unione Europea è già pronto perché siamo convinti che l’Italia sarà messa in mora con l’avvio di una procedura d’infrazione contro il governo italiano.
E’ vergognosa l’arroganza con la quale la maggioranza di destra ha proceduto a fare approvare l’emendamento tenendolo nascosto fino alle 6 del mattino per poi presentarlo all’ultimo momento! Il partito di Giorgia Meloni ha utilizzato la finanziaria per lanciare l’aggressione alla biodiversità e alla fauna del nostro paese: vergogna!!»
Enpa, Lav, Lipu e Wwf spiegano che «l’emendamento 78.015 presentato da un pool di parlamentari di Fratelli d’Italia prevede infatti la possibilità di sparare a tutti gli animali selvatici, a qualunque ora e in qualunque periodo dell’anno, nei territori urbani così come – inconcepibile anche solo a pensarsi – all’interno delle aree protette.
Inoltre esso svuoterebbe di competenze l’ISPRA, tagliandolo fuori dalla gestione faunistica, e farebbe lettera morta della prevenzione.
Nei fatti ciò comporterebbe non solo lo smantellamento della nostra legislazione ambientale ma porterebbe il nostro Paese in rotta di collisione con l’Europa».
Le 4 associazioni sostenevano già ieri che «l’emendamento “killer è chiaramente inammissibile poiché nulla ha a che vedere con lo spirito e le funzioni delle Legge di Bilancio.
Nonostante gli appelli lanciati in questi giorni e la nostra disponibilità a fornire supporto per ottimizzare la convivenza tra attività antropiche e fauna selvatica la maggioranza si ostina al muro contro muro».
E le associazioni protezioniste e animaliste fanno notare che «quello dell’ammissibilità non è l’unica assurdità dell’emendamento fortemente voluto da Fratelli d’Italia come dal resto della maggioranza».
Secondo Enpa, Lav, Lipu e Wwf, «il provvedimento presenta anche concreti profili di incostituzionalità poiché, aprendo ai fucili i territori protetti, finirebbe per privare gli animali selvatici di quelle forme di protezione chiaramente sancite dall’articolo 9 delle Costituzione, recentemente novellato».
Come se tutto questo non bastasse, «l’impianto normativo disegnato dalla maggioranza finirebbe in rotta di collisione con l’Europa, in particolare con la direttiva Habitat (recepita nel nostro ordinamento D.P.R n. 357 del 8 settembre 1997) anche nelle parti nelle parti in cui essa vieta chiaramente di recare disturbo alle specie protette (a maggior ragione se si permette di sparare nei parchi).
Insomma, l’emendamento 78.015 rappresenta un vero scempio, non soltanto sotto il profilo etico e morale – esso infatti autorizza ad uccidere milioni di animali solo per compiacere le lobby venatorie e degli armieri – ma anche sotto quello legislativo poiché espone il nostro Paese e il nostro ordinamento a ricorsi, procedure di infrazione e conflitti normativi».
Ma alla fine la maggioranza di destra ha ignorato le ragioni e gli ammonimenti e gli appelli delle associazioni e ha tirato dritto.
E a Enpa, Lav, Lipu e Wwf non resta che appellarsi «a tutti i parlamentari, della maggioranza come dell’opposizione, e alla loro coscienza affinché con un atto di responsabilità fermino in ogni modo possibile l’emendamento 78.015.
Confidiamo altresì nella vigilanza e controllo degli altri poteri dello Stato.
Siamo pronti a mobilitarci contro ogni tentativo di distruggere la nostra legislazione ambientale, una vera conquista di civiltà».
(Articolo pubblicato con questo titolo il 21 dicembre 2022 sul sito online “greenreport.it”)
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Dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Modifiche all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. L’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dai seguenti:
«Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le attività di contenimento di cui al primo periodo non costituiscono esercizio di attività venatoria. Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome possono autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.
3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, nonché del personale del comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell’arma dei carabinieri.
4. Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all’analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.
Art. 19-bis.
(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)
1. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale e adottato.
2. Il Piano costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica sul territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
3. Le attività di contenimento disposte nell’ambito del Piano non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il Piano è attuato e coordinato dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, il quale può avvalersi dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti delle Polizie locali e provinciali munite di licenza per l’esercizio venatorio, nonché dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali il Piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio».