Prot. n. 26/2022 All’On. Sindaco di Roma
Roberto Gualtieri
Alla Presidente dell’Assemblea Capitolina
Svetlana Celli
Al Segretariato Generale
Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina
Servizio I – Assemblea Capitolina
Angelo Gherardi
Alla Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità
Monica Lucarelli
All’Assessore alla Mobilità
Eugenio Patané
Al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
Francesco Paciello
Al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
Direzione S.U.A.P.
Tonino Egiddi
Al Direttore del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti
Antonello Fatello
Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti
Direzione P.A.P.M.S.
Fabio Stefano Pellegrini
Al Consigliere del Gruppo Capitolino Lista Civica Calenda Sindaco
Francesco Carpano
Al Presidente della IX Commissione Commercio
Andrea Alemanni
Ai membri della IX Commissione Commercio
Al Presidente della III Commissione Mobilità
Giovanni Zannola
Ai membri della III Commissione Mobilità
Oggetto – Interrogazione n. 113/2022: nota del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. n. QH/2022/0034255 del 1 giugno 2022 e nota del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti prot. QG/2022/ 0021510 del 14 giugno 2022
In data 12 aprile 2022 il consigliere capitolino Francesco Carpano ha presentato una interrogazione a risposta scritta sulla attuazione della riforma dei cartelloni pubblicitari che è stata inoltrata al Sindaco ed agli assessori competenti (vale a dire alle Attività Produttive ed alla Mobilità) per sapere:
- se intendono dare completa attuazione alla riforma dei cartelloni pubblicitari, predisponendo i bandi di gara per la gestione decennale degli impianti da istallare in tutte le posizioni individuate sul territorio dai Piani di Localizzazione;
- se, per mettere in atto i bandi di gara per lotti, intendono modificare i piani di localizzazione eliminando il circuito per gli impianti di pubbliche affissioni, ridestinandolo ad un più congruo circuito;
- se intendono accogliere la proposta di un sistema ibrido di Bike Sharing, motivando comunque le ragioni di un eventuale rifiuto di una integrazione del servizio di Bike Sharing previsto nella riforma dei cartelloni pubblicitari di Roma con il servizio di Bike Sharing a flusso libero;
- se intendono comunque attivare anche un servizio di Bike Sharing di pubblica utilità finanziato dalla pubblicità, facendo sapere, in tal caso, se l’Agenzia per la Mobilità deve completare la progettazione di 250 ciclostazioni o prevedere invece una integrazione del servizio con il sistema a flusso libero, sostituendo le ciclostazioni con un numero ben maggiore di “stazioni-parcheggi” senza bisogno di corredarle di stalli o rastrelliere;
- se intendono invece abolire il servizio di Bike Sharing finanziato dalla pubblicità, rinunciando così anche all’utilizzo della bicicletta a pedalata assistita che non può garantire invece un servizio di noleggio privato di bici a flusso libero, facendo sapere in tale caso con quali forme e modi intende dare atto a questa operazione, senza mettere a rischio l’entrata a regime dell’intera riforma dei cartelloni;
- se intendono motivare le ragioni per cui questa Amministrazione rinuncia ad assicurare ai cittadini di Roma un servizio di Bike Sharing finanziato dalla pubblicità, che oltre ad essere di pubblica utilità (fornendo anche biciclette a pedalata assistita) porterebbe nelle casse del Comune non solo le entrate del Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) su ognuno degli impianti speciali concessi in gestione decennale come corrispettivo, ma anche un utile quanto meno sulla metà dei noleggi delle biciclette, e preferisce invece autorizzare a tempo indeterminato, senza alcun ritorno economico, un servizio privato di noleggio di biciclette a flusso libero a chiunque intenda introdurre nel mercato di Roma questo servizio senza regole certe.
Il consigliere Francesco Carpano ha portato le scriventi associazioni a conoscenza delle risposte che gli sono state date riguardo alla sua interrogazione, dalle quali si ritiene che può «derivare un pregiudizio dal provvedimento» così come previsto dall’art. 9 della legge n. 241/1990 che dà «facoltà di intervenire nel procedimento» ai «portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni».
Pertanto ai sensi della lettera b) del 1° comma dell’art. 10 della legge n. 241/1990 con la presente si trasmettono le seguenti osservazioni, che le SS.LL. in indirizzo hanno «l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento».
Con nota prot. RC/12042 del 15 aprile 2022 il Servizio I – Assemblea Capitolina della Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina del Segretariato Generale ha chiesto di sapere se l’Amministrazione intende accogliere la proposta di un sistema ibrido di Bike Sharing, previsto dalla riforma, con il servizio di Bike Sharing a flusso libero, nonché di motivare le ragioni dell’eventuale rinuncia ad assicurare un servizio di Bike Sharing finanziato dalla pubblicità.
L’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità ha affidato al Direttore della Direzione S.U.A.P. la risposta, che con nota prot. QHH/44605 del 14 luglio 2022 ha poi trasmesso ai diretti interessati.
Con nota prot. n. QH/2022/0034255 del 1 giugno 2022, indirizzata alla Assessora Monica Lucarelli, il Direttore della Direzione S.U.A.P., Tonino Egiddi, ha ricordato in premessa la deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014 con cui l’Assemblea Capitolina ha approvato le modifiche al Regolamento di Pubblicità, la deliberazione n. 380 del 30 dicembre 2014 con cui la Giunta Capitolina ha affidato alla S.p.A. “Aequa Roma” la redazione dei Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari e la deliberazione n. 325 del 13 ottobre 2015 con cui la Giunta Capitolina ha adottato i Piani di Localizzazione, avviando la fase di partecipazione popolare.
Il Direttore Tonino Egiddi ha omesso di ricordare anche e soprattutto la deliberazione n. 49 del 30 luglio 2014 con cui l’Assemblea Capitolina ha approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (P.R.I.P.), sulla base delle cui tavole sono stati poi redatti i Piani di Localizzazione di cui è stato omesso di ricordare che sono stati definitivamente approvati con deliberazione della Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017.
Il Direttore Tonino Egiddi ha poi ricordato la legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) che ha introdotto un nuovo regime impositivo, sostituendo il Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) con il Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.), che «riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative alla occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari».
Il Direttore Tonino Egiddi ha omesso di ricordare anche che la legge n. 160/2019 ha abolito a partire dal 1 gennaio 2021 le pubbliche affissioni, di cui i Piani di Localizzazione avevano previsto un certo numero di postazioni sparse su tutto il territorio del Comune di Roma.
Ha comunque fatto presente che con deliberazione n. 141 del 15 dicembre 2020 l’Assemblea Capitolina ha provveduto ad integrare e modificare il Regolamento di Pubblicità «introducendo disposizioni in grado di assicurare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa in tema di entrale locali», a partire dal 1 gennaio 2021.
Il dott. Tonino Egiddii ha fatto presente che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 52 del 16 marzo 2021 e successiva deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 25 del 7 aprile 2021 sono state approvate fra l’altro anche le tariffe del C.U.P. per l’anno 2021.
Il Direttore Tonino Egiddi ha omesso di ricordare anche che con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 16 febbraio 2022, confermata in bilancio dalla successiva deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 2 marzo 2022, sono state poi confermate le stesse tariffe del C.U.P. anche per l’anno 2022.
Il dott. Egiddi ha poi fatto sapere che le deliberazioni di Giunta n. 52/201 e di Assemblea Capitolina n. 25/2021 sono state impugnate al TAR con il ricorso n. 6230 del 2021 presentato dalla S.r.l. “Vivenda”, che è stato accolto dalla Sezione Seconda con sentenza n. 3248 del 21 marzo 2022.
Con una sua precedente nota prot. n. QH/2022/0032672 del 24 maggio 2022 il dott. Tonino Egiddi aveva fatto sapere che la suddetta sentenza del TAR è stata impugnata al Consiglio di Stato e che il ricorso era a quel momento ancora pendente.
Al riguardo va messo in evidenza che la sentenza del TAR n. 2348/2022 (peraltro sub iudice) riguarda esclusivamente l’importo del C.U.P. relativo alla pubblicità sui ponteggi, che non rigurada affatto i Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari, mentre il ricorso al TAR dell’I.R.P.A. e delle 30 ditte con essa associate (peraltro tuttora in itinere senza ancora alcuna pronuncia di 1° grado) riguardi esclusivamente l’importo del CUP relativo agli impianti pubblicitari istallati al suolo, ma che comunque recepisce i contenuti di carattere generale della sentenza del TAR n. 3248/2022.
Con la suddetta nota il dott. Tonino Egiddi aveva fatto sapere anche del ricorso ordinario NRG 5229 depositato il 12 maggio 2022 con cui la Confederazione delle Imprese Pubblicitarie Romane Associate (I.R.P.A.) ed una trentina di ditte pubblicitarie da essa rappresentate hanno chiesto l’annullamento della “DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI” decisa con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 16 febbraio 2022 e confermata in bilancio dalla successiva deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 2 marzo 2022.
Con la sua nota di cui all’oggetto il Direttore Tonino Egiddi ora afferma invece genericamente che «il suddetto impianto normativo non è stato validato dal giudice amministrativo in sede di ricorsi al TAR promossi dagli operatori del settore e/o associazioni di categoria», ingenerando una certa confusione, dal momento che il ricorso ordinario NRG 5229/2022 è tuttora pendente al TAR e non può quindi avere invalidato le tariffe derivanti dal nuovo impianto normativo e che anche la sentenza del TAR n. 3248/2022 non è ancora passata in giudicato, risultando sub iudice del Consiglio di Stato.
Creando ancor più confusione, il dott. Egiddi prima afferma che «appare necessario revisionare la disciplina di settore per adeguarla alle prescrizione del TAR a prescindere da ogni altra valutazione», lasciando intendere che ci sia un provvedimento giurisprudenziale al riguardo, per poi affermare subito dopo che «tale revisione sarà effettuata alla luce delle ulteriori sentenze TAR attese a breve su ricorsi di analogo contenuto», lasciando supporre che siano stati presentati nel frattempo ulteriori ricorsi al TAR, che non ci risultano e di cui non fornisce gli estremi.
Il dott. Egiddi arriva alla conclusione che «in questo quadro occorrerà valutare la fattibilità giuridica del collegamento fra impianti e bike sharing e relativo canone di concessione (collegamento su cui è basato l’attuale Regolamento sulla pubblicità) e che oggi non appare più possibile alla luce dell’art. 1, comma 816 legge n. 160/2019».
Si fa presente che il richiamato comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 è quello che impone la sostituzione del Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) con il Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.), che è previsto dal vigente Regolamento di Pubblicità così come approvato dalla deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 41 del 15 dicembre 2020, senza però che sia quantificato l’importo della sua tariffa, stabilito invece per l’anno 2021 con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 25 del 7 aprile 2021 e per l’anno 2022 dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 16 febbraio 2022.
Ne deriva che l’affermazione conclusiva del dott. Egiddi secondo cui «la fattibilità giuridica del collegamento fra impianti e bike sharing e relativo canone di concessione … oggi non appare più possibile alla luce dell’art. 1, comma 816 legge n. 160/2019» non risulta una informazione del tutto corretta, perché si presta quanto meno all’equivoco inaccettabile che non si potrebbe più fare la riforma dei cartelloni con un servizio di bike sharing finanziato dalla pubblicità.
Si mette in grande evidenza che il C.U.P. non può comunque interferire con il servizio di bike sarin dal momento che riguarda la tariffa da imporre indistintamente su tutti gli impianti pubblicitari installati sul suolo, compresi quindi anche quelli da installare in futuro e riservare esclusivamente ad una pubblicità dai cui introiti finanziare e coprire i costi del servizio di bike sharing.
Il dott. Tonino Egiddi avrebbe dovuto specificare caso mai che i bandi di gara con cui assegnare per un decennio le postazioni degli impianti pubblicitari da riservare al finanziamento ed alla copertura dei costi del servizio di bike sharing dovranno prevedere l’importo definitivo e non più contestato del C.U.P. che il vincitore del bando di gara dovrà quindi pagare per ognuno degli impianti pubblicitari da installare sulle postazioni vinte.
Va ad ogni modo messo in evidenza che il dott. Tonino Egiddi non ha affatto risposto ai due precisi quesiti posti dal Segretariato Generale che aveva chiesto di sapere se l’Amministrazione intende accogliere la proposta di un sistema ibrido di Bike Sharing, previsto dalla riforma, con il servizio di Bike Sharing a flusso libero, nonché di motivare le ragioni dell’eventuale rinuncia ad assicurare un servizio di Bike Sharing finanziato dalla pubblicità.
Si mette in ancor maggiore evidenza che l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli non ha ancora risposto ufficialmente all’interrogazione del cons. Francesco Carpano.
Per quanto riguarda l’altro Assessorato chiamato in causa dalla interrogazione del cons. Francesco Carpano, con nota prot. n. QGA/21567 del 15 giugno 2022 (trasmessa alla assessora Monica Lucarelli e per conoscenza alle autorità competenti) l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patané ha inoltrato «per gli aspetti di competenza» la nota prot. QG/2022/0021510 del 14 giugno 2022 con cui il direttore della Direzione P.A.P.M.S. del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, ing. Fabio Stefano Pellegrini, ha fornito una serie di precisazioni che meritano le seguenti osservazioni in termini sia di metodo che di merito.
L’ing. Pellegrini esordisce affermando che «un servizio in modalità condivisa (sharing) di biciclette a pedalata assistita, i cui costi vengono sostenuti dagli impianti pubblicitari di pubblica competenza, può connaturarsi esclusivamente alla modalità a postazione fissa o cosiddetta station based».
Si fa presente al riguardo anzitutto che il servizio di bike sharing è finanziato non «dagli impianti pubblicitari di pubblica competenza», ma dal ricavo della pubblicità fatta su di essi, così come previsto dalla riforma dei cartelloni pubblicitari, e non riguarda esclusivamente le «biciclette a pedalata assistita» (elettriche), ma tutte le biciclette in generale, nonché le ulteriori forme di mobilità dolce (come ad esempio i monopattini elettrici).
Si mette in evidenza in secondo luogo che la riforma dei cartelloni pubblicitari prevedeva la «modalità a postazione fissa», vale a dire un certo numero di ciclostazioni da installare sul territorio in modo funzionale, che dopo l’avvento del sistema di biciclette “ a flusso libero” (free floating) possono essere sostituite anche con delle rastrelliere o con delle stazioni virtuali, consentendo in tal ultimo caso di diminuire i costi necessari ad assicurare un servizio del genere per 10 anni: l’abbattimento è dell’ordine di oltre 1/5 dei costi di installazione del bike sharing rispetto ai sistemi tradizionali con colonnine.
Ciclostazione a colonnine (servizio di bike sharing fallito)
Stallo o rastrelliera
Esempio di stazione virtuale
L’ing. Pellegrini prosegue dichiarando che «il motivo di tale imprescindibile connubio risiede nella necessità di offrire spazi pubblicitari di tali dimensioni da potersi ottenere solo presso una stazione di sosta dei velocipedi, ben visibile alla clientela ed in luoghi a significativa frequentazione pedonale».
Con una affermazione del genere viene fornita una inaccettabile disinformazione, perché – nella più totale ignoranza delle planimetrie dei Piani di Localizzazione – si lascia intendere che ci debba essere un nesso visibile tra le ciclostazioni e gli impianti pubblicitari con cui finanziare e coprire i costi del servizio di bike sharing, per cui questi ultimi dovrebbero essere installati presso ogni stazione di sosta.
L’ing. Pellegrini sembra ignorare da un lato che i Piani di Localizzazione prevedono 1.328 impianti pubblicitari complessivi legati a «bike sharing e serv. igienici» (pag. 42 della Relazione definitiva) le cui postazioni sono distribuite in tutto il territorio della Capitale e dall’altro lato che il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) prevede che a regime Roma abbia 350 ciclostazioni non legate affatto agli impianti pubblicitari, da prevedere soprattutto all’altezza della stazione dei treni, delle principali stazioni delle metropolitane di Roma e delle fermate più importanti degli autobus.
Riquadro L7 del Piano di Localizzazione del XV Municipio (Corso Francia)
A conferma di una sua inammissibile ignoranza, l’ing. Pellegrini arriva a specificare che «a seguito della messa a bando degli spazi pubblicitari, non è automatica l’estensione del servizio di sharing a tutto il territorio urbano; infatti la copertura territoriale è strettamente derivante al controvalore economico della pubblicità “concessa”, generalmente in costante riduzione al crescere della distanza dal centro urbano».
Con una dichiarazione del genere l’ing. Pellegrini sembra non sapere che i Piani di Localizzazione sono stati redatti per ognuno dei 15 Municipi, coprendo in tal modo l’intero territorio urbano della capitale, e che quindi le postazioni da essi individuate si trovano sia in centro che in periferia.
Quanto al «controvalore economico della pubblicità “concessa”», l’ing. Pellegrini sembra non sapere anche che il comma 1-bis dell’art. 7 del vigente Regolamento di Pubblicità prescrive che «il territorio capitolino viene suddiviso in massimo dieci lotti che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i Municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva» e che il successivo comma 2 precisa che «Roma Capitale procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti»: è evidente quindi che ognuno dei lotti da mettere a gara (per uno o più “circuiti”) sarà costituito da impianti sia centrali che periferici di valore economico complessivo pari agli altri lotti.
L’ing. Pellegrini conclude la sua risposta affermando che «pertanto, solo quando verrà garantita all’Amministrazione la piena attuazione del PRIP deliberato, gli uffici del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti potranno tempestivamente individuare ed approvare le relative postazione di sosta e redigere il bando pubblico per l’affidamento del servizio di bike sharing di bicicletta a pedalata assistita a postazione fissa».
Si fa presente che la «piena attuazione del PRIP deliberato» è stata già garantita da ben 5 anni con l’approvazione definitiva dei Piani di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari avvenuta con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017, per cui fin da allora avrebbero dovuto essere individuate ed approvate le ciclostazioni, non necessariamente a postazione fissa e non esclusivamente per biciclette a pedalata assistita, propedeutiche alla redazione dei bandi pubblici di gara.
Si mette in evidenza che l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patané non ha ancora risposto ufficialmente all’interrogazione del cons. Francesco Carpano, ma sulla sua pagina facebook ha scritto che «c’è un motivo più complesso» sulla strada del completamento della riforma dei cartelloni pubblicitari, che ha invitato ad analizzare e che è stato analizzato in questa sede almeno per quanto riguarda se non altro la nota dell’ing. Fabio Stefano Pellegrini.
A conclusione della audizione che lo scorso 8 settembre è stata concessa alle scriventi associazioni il Presidente della IX Commissione Commercio Andrea Alemanni ha promesso di concedere una nuova audizione, in prospettiva della quale le scriventi associazioni hanno ritenuto doveroso trasmettere la presente memoria: si chiede e comunque ci si augura che a questa prossima audizione vengano invitati a partecipare anche e soprattutto il dott. Tonino Egiddi e l’ing. Fabio Stefano Pellegrini, se non addirittura il dott. Francesco Paciello, per avere la possibilità di avere un contradditorio con loro.
Ringraziando per l’attenzione prestata al presente documento, si porgono i nostri più cordiali saluti.
per VAS Roma
per Basta Cartelloni
Roma, 29 settembre 2022