Prot. n. 24/2022 Direzione Regionale Agricoltura
Area Affari Generali e Usi Civici
Dott.ssa Marina Ajello
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per l’area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti
Arch. Lisa Lambusier
Oggetto – Progetto esecutivo del centro di raccolta rifiuti di via Monte Bianco nel comune di Fonte Nuova: inizio dei lavori
Si premette che la legge 241/1990 ha stabilito come principio generale la necessità della
partecipazione al procedimento amministrativo anche dei portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni e comitati.
La legge permette di rappresentare i propri interessi, nonché di fornire informazioni utili
per l’istruttoria finale, come sancito dalla VI° Sezione del Consiglio di Stato con sentenza
n. 4480 del 26 giugno 2004 secondo cui «le norme di cui agli articoli 7 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, non devono essere applicate in modo meccanico e
formalistico, in quanto la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo,
che si sostanzia nella possibilità di presentare memorie, osservazioni e controdeduzioni,
è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon
andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della
Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta (e giusta) formazione della volontà
di provvedere da parte della pubblica amministrazione.»
In particolare ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 241/1990 i soggetti così tutelati dalle
norme indicate sulla partecipazione sono tra gli altri i potenziali controinteressati, ossia
coloro i quali subiscono – come nel caso di cui all’oggetto – un pregiudizio evidente e
concreto dagli eventuali accertati vizi di legittimità, in danno della tutela del territorio
vincolato del Comune di Fonte Nuova.
L’art. 9 della legge n. 241/1990 dà facoltà anche alle scriventi, in qualità di portatrici di
interessi diffusi, di intervenire nel procedimento di cui all’oggetto e di presentare ai sensi
della lettera b) del successivo art. 10 la presente istanza.
L’articolo 10 della legge n. 241/1990 prescrive infatti che gli Enti portatori di interessi
diffusi, anche in qualità di controinteressati, possono anche per il caso di cui all’oggetto
«presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di
valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento» e qualora tali istanze siano
disattese la pubblica amministrazione ha il dovere di darne conto nella motivazione del
provvedimento: la presente vale quindi come “memoria” con cui le scriventi intendono
partecipare al procedimento di cui all’oggetto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n.
241/1990.
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Il centro di raccolta di cui all’oggetto ricade nella particella n. 2 del Foglio Catastale n. 40,
che verrà interessata in parte dal progetto esecutivo all’oggetto per una superficie pari a
2.632 mq.: la particella fa parte delle aree tutelate per legge con un vincolo automatico
imposto ai sensi della lettera h) del 1° comma dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio
2004 e ss.mm.ii. (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), relativa alle «aree
assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici» e quindi al “demanio
collettivo” in tal caso di proprietà del Comune di Fonte Nuova.
Se ne riporta di seguito un estratto catastale.
La particella in questione, rispetto alla pianificazione urbanistica del PRG dell’ancora
Comune di Mentana, rientra nel perimetro della zona omogenea “D”
artigianale/industriale costituitasi attraverso la variante urbanistica al PRG generale
approvata dalla Regione Lazio con DGR n. 1383 del 14 marzo 1996.
All’art. 36 delle N.T.A. della suddetta variante sono state specificate le modalità
procedurali con le quali si dovrà intervenire per l’edificazione, subordinata ad un piano
urbanistico esecutivo, precisando però che «all’interno di tale zona D le particelle n. 2 e 4
del foglio catastale n. 40 fanno parte del demanio collettivo e pertanto in sede di
redazione del piano urbanistico esecutivo debbono essere destinate ad aree inedificate
pubbliche o private».
In modo assolutamente chiaro è stato rilevato che la particella n. 2 del foglio 40 oggetto
della presente istanza appartiene al “demanio collettivo” destinata a rimanere
inedificabile.
Ma in violazione della suddetta prescrizione, sancita dall’art. 11 della legge regionale n.
24/1998, il piano urbanistico esecutivo adottato con DCS n. 77 del 26 novembre 2003
dall’allora Commissario Straordinario del Comune di Fonte Nuova prevede che sulla
particella n. 2 vengano collocate possibilità edificatorie.
Infatti è di facile riscontro che la suddetta adozione di piano urbanistico esecutivo, pur con
parere favorevole, rilasciato con nota prot. 29116/2004 dell’Area 2B.5 della allora
Direzione regionale territorio ed urbanistica, ha escluso dall’area di intervento del piano
urbanistico la particella in questione, come facilmente rilevabile a pag. 2 del penultimo
capoverso di detto parere favorevole che si riporta di seguito.
Successivamente, a seguito di una ulteriore variante al PRG approvata con DGR n. 424 del
29 maggio 2009 si riscontra che parte della particella catastale n. 2 di demanio collettivo è
stata oggetto di una mutazione di destinazione urbanistica a “Viabilità”, che è stata
autorizzata da codesta Spett.le Direzione Regionale Agricoltura con D.D n. 2597 del 16
febbraio 2009 su proposta del comune stesso con DCC n. 48 del 22 luglio 2008 con
allegata relativa analisi/studio redatta da un Perito Agrario incaricato per accertare la
natura demaniale dei terreni sul territorio comunale.
Ma l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso rilasciata da codesta Spett.le
Direzione Regionale Agricoltura era rivolta «limitatamente alle sole aree previste,
dall’adottata Variante all’hinterland delle Zone B del vigente P.R.G.» e coinvolgeva solo in
parte la particella in questione.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 28 novembre 2019 è stato approvato
il nuovo progetto di Fattibilità Tecnica ed economica del centro di raccolta rifiuti,
predisposto dall’Ufficio tecnico ambientale del Comune di Fonte Nuova: con la Delibera di
Giunta n. 49 del 15 giugno 2020 è stato approvato il Progetto Definitivo ed il Quadro
Tecnico Economico relativo all’opera in oggetto.
Con la Determinazione Dirigenziale comunale n. 657 del 30 giugno 2021 è stato quindi
approvato il Progetto Esecutivo ed il Quadro Tecnico Economico relativo all’opera.
Nella relazione tecnico descrittiva del progetto esecutivo del centro di raccolta rifiuti
viene del tutto ignorato il vincolo ope legis dell’uso civico a cui è soggetta la particella n.
2 del foglio catastale 40: conseguentemente sul progetto non risulta essere stata
richiesta e rilasciata la preventiva ed obbligatoria autorizzazione paesaggistica.
Con Determinazione Dirigenziale comunale n. 580 del 7 giugno 2022 è stato aggiudicato,
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto per la realizzazione
del centro di raccolta dei rifiuti in località Santa Lucia, via Monte Bianco, in comune di
Fonte Nuova.
Nel merito, è il caso di rilevare che ai sensi dell’Articolo 23, comma 1 lett c) del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabile alla fattispecie di contratto pubblico, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo
devono assicurare tra le altre cose:
«a) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché’ il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza; ».
La posa della prima pietra è stata programmata per il 22 luglio 2022 ed i lavori stanno
proseguendo indisturbati, come da foto scattate il 12 agosto 2022 e di seguito riportate.
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A margine di quanto fin qui esposto interessa inoltre far presente, in estrema sintesi, che il
progetto di centro raccolta di rifiuti in questione ricade, nella sua quasi interezza,
all’interno dell’ambito delle acque ai sensi dell’art. 16 comma 5 delle NTA del PS5 ovvero
all’interno della fascia “A” del PAI rischio R4, il tutto completamente omesso dalla
relazione tecnica descrittiva del progetto esecutivo approvato di che trattasi.
Si riporta di seguito una rappresentazione del regime vincolistico idrogeologico:
Di tale cogente norma “immediatamente vincolante” ai sensi del comma 4 dell’art. 65 del
D.Lgs. n.152/2006, abbiamo interessato con apposita nota l’Autorità di Bacino distrettuale
dell’appenino centrale e “l’area vigilanza e bacini idrografici” della “direzione regionale
lavori pubblici, stazione unica appaltante, risorse idriche e difesa del suolo” nonché il
dipartimento IV, servizio 2 della CMRC in qualità di autorità idraulica competente sul
reticolo idrografico minore dell’area Romana.
Inoltre preme altresì segnalare che tale particella viene attraversata in gran parte dalla
rete ecologica della CMRC disciplinata delle NTA del PTPG della Provincia di Roma e , come
nei casi precedenti, anch’essa omessa completamente della relazione tecnico descrittiva e
segnalata al medesimo dipartimento IV della CMRC servizio 1.
Si riporta di seguito l’interferenza tra la Rete Ecologica Provinciale e l’intervento in
questione:
In considerazione della palese violazione del vincolo di uso civico a cui è soggetta buona
parte della particella n. 2 su cui è stato progettato il centro di raccolta, si chiede alle SS.
LL. in indirizzo di imporre l’immediata sospensione dei lavori, nelle more dell’esame
sulla effettiva legittimità del progetto esecutivo del centro di raccolta.
Si rimane in attesa di un cortese riscontro scritto che si richiede ai sensi degli artt. 2, 3, 9 e
10 della legge n. 241/1990.
Distinti saluti.
Roma, 23 agosto 2022