Con Deliberazione del Consiglio n. 40 del 10 ottobre 2016 il Comune di Castelnuovo di Porto si è dotato di un Regolamento antenne, secondo un piano di localizzazione che suddivide il territorio comunale in: Zone Sensibili; Zone di Attenzione; Zone Neutre e Zone Preferenziali, rappresentate graficamente negli elaborati planimetrici allegati al Regolamento.
A conclusione di una interlocuzione con l’amministrazione comunale (avvenuta con note del 30.07.2020 e del 2.09.2020), la S.p.A. “Iliad” ha comunicato che nessuna delle “zone preferenziali” individuate dal suddetto Regolamento avrebbe consentito di soddisfare gli obiettivi di copertura da raggiungere che si era prefissa ed il 17 settembre ha depositato presso gli uffici del Comune di Castelnuovo di Porto e l’ARPA Lazio, un’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 D.lgs. n. 259/2003 (assunta al prot. 15532 del 17/09/2020 n. 444) per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile su un terreno ubicato nel medesimo Comune, in catasto al foglio 25, particella 6, rientrante in una cd. “Zona neutra”.
in data 26 settembre 2020 la S.p.A. “Iliad” ha ottenuto il parere tecnico favorevole (prot. n. 59707) dell’ARPA in ordine al rispetto dei limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche di cui al D.P.C.M. 18 luglio 2003 ed in data 2 dicembre 2020 ha ottenuto l’autorizzazione sismica della Regione Lazio, prot. n. 931206, abilitante l’avvio dei lavori.
Sul presupposto dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso, giusta il disposto di cui dell’art. 87, comma 9, D.lgs. n. 259/2003, in data 18 dicembre 2020 la S.p.A. “Iliad” ha informato il Comune dell’avvio dei lavori (previsto per il successivo 21 dicembre 2020), di fatto ultimati in data 23.03.2021 (giusta comunicazione assunta al prot. n. 5599 del 24 marzo 2021).
Con determinazione n. 203 del 16 settembre 2021 il Comune di Castelnuovo di Porto ha deciso di “revocare in autotutela” l’autorizzazione tacita formatisi sull’istanza presentata dalla ricorrente ex art. 87 comma 9 D.lgs. n. 256/2003.
La S.p.A. “Iliad” ha impugnato il provvedimento con ricorso n. 12258 depositato il 30 novembre 2021, assegnato alla Sezione Seconda Quater del TAR del Lazio che con ordinanza n. 7520 del 22 dicembre ha accolto la richiesta di sospensiva (vedi https://www.vasroma.it/il-tar-ha-ordinato-la-sospensione-del-provvedimento-con-cui-il-comune-di-castelnuovo-di-porto-ha-annullato-in-autotutela-lautorizzazione-che-aveva-dato-alla-iliad-a-realizza/).
Con sentenza n. 3904 pubblicata il 5 aprile 2021 la Sezione Seconda Quater del TAR del Lazio ha accolto il ricorso della S.p.A. “Iliad”, annullando non solo la determinazione n. 203 del 16 settembre 2021, ma anche gli articoli 8 comma 2 e 9 del Regolamento, condannando il Comune alla spesa di 2.000 €.
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Pubblicato il 05/04/2022
03904/2022 REG.PROV.COLL.
12258/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12258 del 2021, proposto dalla società Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio eletto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
contro
Comune di Castelnuovo di Porto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Loredana Fiore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buonarroti, 40;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
– della determinazione n. 203 del 16 settembre 2021, comunicata ad Iliad il 29 settembre 2021, avente ad oggetto “Annullamento in autotutela della SCIA prot. 15523 del 16/09/2020 ai sensi dell’art. 11 nonies della legge 241/90”;
– ove occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, prot. 5142 del 17 marzo 2021, comunicata ad Iliad il 18 marzo 2021;
– degli artt. 8 e 9 del Regolamento Comunale per la localizzazione di stazioni radio base e impianti di telecomunicazioni del Comune di Castelnuovo di Porto, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 10 ottobre 2016;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo di Porto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2022 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente ha rappresentato di aver depositato, in data 17 settembre 2020, presso gli uffici del Comune di Castelnuovo di Porto e l’ARPA Lazio, un’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 D.lgs. n. 259/2003 (assunta al prot. 15532 del 17/09/2020 n. 444) per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile su un terreno ubicato nel medesimo Comune, in catasto al foglio 25, particella 6, rientrante in una cd. “Zona neutra”, così definita dal Regolamento Comunale per la localizzazione di stazioni radio base e impianti di telecomunicazioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 10 ottobre 2016.
Tale scelta localizzativa veniva effettuata a valle di una interlocuzione con l’amministrazione comunale (note del 30.07.2020 e del 2.09.2020), all’esito della quale dalla società ricorrente comunicava che nessuna delle cd. “zone preferenziali” individuate dal predetto Regolamento avrebbe consentito di soddisfare gli obiettivi di copertura da raggiungere.
Ottenuti, in data 26 settembre 2020, il parere tecnico favorevole (prot. n. 59707) dell’ARPA in ordine al rispetto dei limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche di cui al D.P.C.M. 18 luglio 2003 ed in data 2 dicembre 2020 l’autorizzazione sismica della Regione Lazio, prot. n. 931206, abilitante l’avvio dei lavori, la società ricorrente, sul presupposto dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso, giusta il disposto di cui dell’art. 87, comma 9, D.lgs. n. 259/2003, in data 18 dicembre 2020, informava il Comune dell’avvio dei lavori (previsto per il successivo 21 dicembre 2020), di fatto ultimati in data 23.03.2021 (giusta comunicazione assunta al prot. n. 5599 del 24 marzo 2021).
Sennonché, previa comunicazione dell’avvio del procedimento ed a valle dell’interlocuzione che ne è derivata, il Comune di Castelnuovo di Porto, con determinazione n. 203 del 16 settembre 2021, decideva di “revocare in autotutela” l’autorizzazione tacita formatisi sull’istanza presentata dalla ricorrente ex art. 87 comma 9 D.lgs. n. 256/2003. Ciò sulla scorta:
– dell’asserito contrasto con le disposizioni di cui Regolamento comunale in tema di localizzazione degli impianti;
– dell’insistenza della stazione radio base all’interno di un nucleo urbano perimetrato ai sensi della L.R. Lazio n. 28/80, che avrebbe dovuto essere oggetto di variante speciale, con conseguente pregiudizio dell’esigenza di garantire il completo recupero di un importante ambito urbano, a discapito, quindi, dell’intera collettività (circostanza questa non indicata in occasione della comunicazione di avvio del procedimento).
2. Avverso il provvedimento di ritiro in parola è, dunque, insorta l’odierna ricorrente, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
– “I. SULLA CARENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DEGLI ARTT. 86 E SS. DEL D.LGS. N. 259/2003 E DEGLI ARTT. 4, 8 E 14 DELLA LEGGE N. 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA”.
Il provvedimento di autotutela sarebbe stato adottato in assenza dei relativi presupposti legittimanti, per come previsti dall’art. 21 nonies L. n. 241/90, attesa la mancata considerazione dell’esistenza di un interesse pubblico attuale concreto al ritiro dell’atto, ulteriore e diverso dall’esigenza di mero ripristino della legalità. oltre che prevalente rispetto non soltanto all’affidamento medio tempore maturato in capo alla società istante, la quale, ormai da mesi, aveva provveduto all’installazione della S.R.B., ma anche all’interesse pubblico connesso all’attivazione degli impianti di telefonia mobile, qualificati dalla normativa di settore in termini di opere di urbanizzazione primaria, funzionali alla erogazione di un servizio di pubblica utilità.
– “II. SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990, DEGLI ARTT. 86 E SS. D.LGS. 259/2003 E DEGLI ARTT. 4, 8 E 14 LEGGE N. 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI, NONCHÉ SVIAMENTO DI POTERE”;
In ogni caso, il provvedimento di annullamento in autotutela sarebbe illegittimo anche in quanto:
– carente della doverosa confutazione delle osservazioni presentate da Iliad nel corso del procedimento;
– motivato anche sulla scorta di considerazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle esternate in sede di comunicazione di avvio, ex art. 7 L. n. 241/90, con conseguente ulteriore frustrazione delle garanzie partecipative della ricorrente.
– “SULLA RADICALE INCOMPETENZA DEL COMUNE AD INTRODURRE UN DIVIETO GENERALIZZATO ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE RADIOMOBILE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 87 E SS. D.LGS. N. 259/2003, DEGLI ARTT. 4, 8 E 14 DELLA LEGGE N. 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA”;
Le previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Comunale per la localizzazione di stazioni radio base e impianti di telecomunicazioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 10 ottobre 2016, ritenute dal Comune di Castelnuovo di Porto ostative all’installazione dell’impianto Iliad, nella sede da quest’ultima individuata, sarebbero illegittime – con conseguenziale illegittimità derivata della disposta autotutela – in quanto sostanzialmente determinanti:
– il divieto perentorio di installazione dell’Impianto nelle zone cd. “neutre”;
– la possibilità di attivare stazioni radio base soltanto sulle “Zone Preferenziali” le quali, per come sarebbe evincibile dalle tavole allegate al Regolamento Impianti, costituiscono aree assolutamente ristrette e limitatissime del territorio del Comune di Castelnuovo di Porto, con ciò determinando il fenomeno del cd. confinamento dei siti di installazione.
– “IV. SULL’INDEBITO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA IN RAGIONE DELL’ASSERITA NON CONFORMITÀ RISPETTO ALLA DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SITO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DEGLI ARTT. 86 SS. D.LGS. N. 259/2003, DEGLI ARTT. 4 E 8 DELLA LEGGE N. 36/2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA”.
L’insistenza dell’impianto ILIAD all’interno di un nucleo urbano perimetrato ai sensi della L.R. n. 28/80 non avrebbe potuto essere addotta a fondamento della contestata autotutela giacché, ai sensi degli artt. 86, comma 3 e 90, comma 1, D.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture relative alle reti di comunicazione, ivi inclusi gli impianti radioelettrici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 D.P.R. n. 380/2001 e costituiscono opere di pubblica utilità, con conseguente compatibilità delle stesse con qualsiasi zona del territorio comunale.
2.1 Il Comune di Castelnuovo di Porto si è costituito con memoria di mera forma.
3. All’esito della camera di consiglio del 21.12.2021, con ordinanza cautelare n. 7520 del 22.12.2021, il Collegio ha sospeso l’efficacia del contestato provvedimento di autotutela, previa delibazione del cd. fumus boni iurise valutata la sussistenza del cd. periculum in mora.
4. In occasione della pubblica udienza dell’1.03.2022, in vista della quale tanto il Comune quanto la società ricorrente hanno svolto articolate e documentate deduzioni difensive, conclusive e di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tenuto conto delle ragioni addotte dall’amministrazione a sostegno del ritiro – in parte coincidenti con la pretesa valenza ostativa all’installazione della S.R.B. delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio n. 40 del 10 ottobre 2016 – ed in assenza di una espressa graduazione delle domande di annullamento proposte dalla ricorrente, si ritiene opportuno principiare dallo scrutinio dell’impugnazione avente ad oggetto proprio le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del citato Regolamento.
5.1 Dall’analisi delle norme di cui agli artt. 6 e ss. del Regolamento in esame si desume come il Comune di Castelnuovo di Porto, non soltanto al fine di favorire una razionale distribuzione degli impianti ma anche al dichiarato intento di “ridurre l’impatto ambientale”, così da proteggere la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, abbia predisposto un piano di localizzazione, suddividendo il territorio comunale in: Zone Sensibili; Zone di Attenzione; Zone Neutre e Zone Preferenziali, rappresentate graficamente negli elaborati planimetrici allegati al Regolamento.
Per quanto qui di interesse, la cd. Zona Neutra, giusta il disposto di cui all’art. 8 comma 2 del Regolamento, «non presenta particolare vocazione all’installazione di impianti per la telefonia.
Nelle Zone Neutre sono ammesse le riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti con aumento del numero di antenne; è consentita altresì l’installazione di parabole per il collegamento in ponte radio».
Inoltre, ai sensi del successivo art. 9 le Zone cd. Preferenziali, suddivise in pubbliche e private, sono quelle che «presentano la maggiore attitudine all’installazione degli Impianti di telecomunicazioni.
Le zone preferenziali, sia pubbliche che private, sono state individuate in base alla loro altitudine e alla loro lontananza dalle zone ad alta densità abitativa, garantendo comunque la possibilità, per i Gestori, di assicurare il servizio di telecomunicazioni sull’intero territorio comunale».
6. Tanto premesso, colgono nel segno le censure formulate dalla società ricorrente al fine di contestare la legittimità delle disposizioni in parola.
Ed invero, l’art. 8 comma 2 del citato Regolamento statuisce un radicale divieto di installazione di nuove Stazioni Radio Base nelle cd. Zone Neutre, laddove è possibile soltanto riconfigurare quelle esistenti, potenziando il numero di antenne, oltre che installare parabole per il collegamento in ponte radio.
Trattasi, per come desumibile dagli elaborati grafici allegati al Regolamento, di vaste aree del territorio comunale in cui l’amministrazione, senza la possibilità di deroghe di sorta, ha vietato l’installazione delle Stazioni Radio Base (cd. S.R.B.), al dichiarato fine di salvaguardare anche la salute dei cittadini.
6.1 Siffatta previsione, per come dedotto dalla società ricorrente, risulta illegittima, in quanto, condiziona pesantemente, vietandola, la localizzazione di impianti di rete cellulare su vaste aree del territorio comunale (Zone Neutre), con contestuale creazione di un vero e proprio confinamento dei siti di installazione delle reti di telefonia nelle cd. Zone Preferenziali che, in verità, costituiscono porzioni del tutto esigue del territorio in parola, per come desumibile dall’allegato grafico al Regolamento comunale.
La contestata “zonizzazione”, essendo funzionale, secondo quanto espressamente enunciato nell’incipit della norma regolamentale in parola, anche alla salvaguardia del “livello dei campi elettromagnetici esistenti”, risulta innanzitutto estranea alle esigenze connesse al governo del territorio, determinando un’indebita ingerenza del Comune nella sfera di attribuzione riservata dal Legislatore nazionale allo Stato.
Ed invero, secondo quanto previsto dall’art. 4 della l. n. 36/2001 (cd. legge quadro sull’elettrosmog) in combinato disposto con il D.P.C.M. dell’8.07.2003, compete allo Stato – che all’uopo si avvale dell’attività di vigilanza e controllo dell’ARPA – e non già ai comuni, il potere di fissare i limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità onde garantire la progressiva minimizzazione dai rischi connessi all’esposizione dai campi elettromagnetici e, dunque, controllare – mediante l’ARPA – che siffatti limiti, valori ed obiettivi vengano in concreto rispettati.
I comuni, quindi, non solo non possono fissare parametri diversi da quelli stabiliti dallo Stato (Legge n. 36/2011 e D.P.C.M. 8 luglio 2003) ma non possono neppure, mediante l’approvazione di strumenti di pianificazione di natura pseudo edilizia – urbanistica, prevedere localizzazione in aree del territorio, determinanti un aprioristico e generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base.
7. Inoltre, per come correttamente dedotto dalla società istante, siffatta “zonizzazione” degli impianti di telefonia mobile – perpetrata mediante la aprioristica suddivisione nel territorio comunale in zone laddove, come nelle Zone cd. Neutre, non è possibile installare nuovi impianti – si pone in diretta ed irrimediabile collisione con la natura di opera pubblica/di interesse pubblico espressamente attribuita dal Legislatore agli impianti in parola.
Ed invero:
– giusta il disposto di cui all’art. 3, comma 2, del D.lgs. 259/2003: “La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice”;
– ai sensi dell’art. 90, comma 1, d.lgs. 259/2003, “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione” sono opere di “pubblica utilità”;
– ai sensi dell’art. 86, comma 3 citato D.lgs. “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 […] effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori” e, quindi, come tali sono compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica e devono essere localizzate “in modo che sia assicurato un servizio capillare” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 3 settembre 2018, n. 5168; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 10 settembre 2018, n. 9210; 18 maggio 2018, n. 5548; Cons. St., sez. VI, 3891 del 2017).
La giurisprudenza formatasi nella materia degli ambiti di legittima operatività dei regolamenti comunali ha, dunque, chiarito che il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687).
In linea con questo orientamento è stato ribadito (Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 44) che: «alle Regioni ed ai Comuni è consentito – nell’ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi).
Ne deriva che la scelta di individuare, come nel caso di specie, un’area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito).
A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio» (cfr. Cons. St., Sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6961; id. n. 1592/18; Corte cost., 7 novembre 2003, n. 331).
La natura di interesse pubblico di siffatti impianti – prevalente, in un corretto e costituzionalmente orientato contemperamento degli interessi in gioco, su qualsivoglia altra istanza, che non si risolva nell’esigenza di tutelare la salute dei cittadini siccome esposta a pericolo in ragione di specifiche e puntuali circostanze di fatto – circostanza nella specie esclusa visto il parere favorevole dell’ARPA – trova piena conferma nel recente intervento del Legislatore (articolo 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) che, nell’integrare l’art. 8 della Legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico (n. 36/2001) ha così statuito:
“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4” (cfr. Consiglio di Stato Sezione VI n. 206 del 7.01.2021; T.A.R. Lazio, Roma sez. II quater, 3.05.2021, n. 5101).
8. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, è evidente come le previsioni di cui agli artt. 8 comma 2 e 9 del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 10 ottobre 2016, si risolvano in un aprioristico divieto di installare S.R.B. in estese zone del territorio comunale (cd. Zone Neutre), relegando le stesse in zone viceversa circoscritte, per numero ed estensione (cd. Zone Preferenziali), con inevitabile frustrazione delle esigenze di interesse pubblico sopra indicate, connesse alla apposizione di siffatti impianti.
8.1 Ne consegue l’illegittimità del gravato provvedimento di autotutela giacché opposto dal Comune di Castelnuovo di Porto anche in attuazione delle illegittime disposizione regolamentari in parola.
9. Le superiori argomentazioni consentono di apprezzare la fondatezza anche della censura riguardante l’ulteriore giustificazione addotta dall’ente locale a fondamento dell’esercizio del potere di autotutela, ossia quella secondo cui le S.R.B. non potrebbero essere installate all’interno di un nucleo urbano perimetrato ai sensi della L.R. Lazio n. 28/80, in quanto confliggerebbero con l’esigenza di garantire il completo recupero siffatte porzioni del territorio, a discapito degli interessi dell’intera collettività.
In disparte l’illegittimità di una azione amministrativa – pure dedotta dalla società istante – consistente nell’addurre a fondamento del discrezionale potere di autotutela ragioni non preliminarmente esternate in sede di comunicazione di avvio del procedimento, con conseguenziale frustrazione delle garanzie partecipative dell’interessato, siffatta ulteriore argomentazione contrasta apertamente, per come censurato in ricorso, con il principio sopra enunciato, secondo cui gli impianti di telefonia, in quanto opere di urbanizzazione primaria, ex art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, a garanzia dell’esigenza di capillarità del servizio.
10. Malgrado la natura assorbente delle censure sopra scrutinate, ritiene il Collegio di dovere esaminare anche quella relativa all’inesistenza degli ulteriori presupposti che condizionano l’esercizio dell’autotutela, secondo quanto previsto dall’art. 21 noniesl. n. 241/90.
Le censure in parola colgono nel segno.
10.1 Ciò nella misura in cui il Comune di Castelnuovo di Porto ha provveduto a ritirare de plano l’autorizzazione tacita, asserendone – erroneamente per come sopra evidenziato – l’illegittimità per contrasto con le disposizione regolamentari summenzionate oltre che in considerazione dell’impossibilità di installare SRB all’interno dei nuclei perimetrati, senza avere cura di valutare la sussistenza di un interesse pubblico attuale concreto, ulteriore e diverso dal mero ripristino della legalità violata, reputato prevalente tanto sull’interesse pubblico all’installazione di un impianto di rete mobile, parificato alle opere di urbanizzazione primaria, quanto all’affidamento medio tempore maturato dalla società istante (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 26/05/2020, n. 3330; Consiglio di Stato sez. IV, 27/04/2020, n.2691).
11. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ne consegue l’annullamento:
– degli artt. 8 comma 2 e 9 del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Castelnuovo di Porto n. 40 del 10 ottobre 2016 e del relativo allegato grafico ricognitivo delle cd. Zone Neutre e Zone Preferenziali;
– della determinazione n. 203 del 16 settembre 2021 adottata dal Comune di Castelnuovo di Porto avente ad oggetto “Annullamento in autotutela della SCIA prot. 15523 del 16/09/2020 ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90”.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.
Per l’effetto annulla:
– gli artt. 8 comma 2 e 9 del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Castelnuovo di Porto n. 40 del 10 ottobre 2016 e del relativo allegato grafico ricognitivo delle cd. Zone Neutre e Zone Preferenziali;
– della determinazione n. 203 del 16 settembre 2021 adottata dal Comune di Castelnuovo di Porto avente ad oggetto “Annullamento in autotutela della SCIA prot. 15523 del 16/09/2020 ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90”.
Condanna il Comune di Castelnuovo di Porto al pagamento in favore della Iliad Italia S.p.A. della complessiva somma di € 2.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Marco Bignami, Consigliere
Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Roberta Mazzulla | Donatella Scala | |
IL SEGRETARIO