Il 19 marzo 2013 è stata presentata la Proposta di legge n. 342 che ha come primo firmatario l’On. Ermete Realacci (PD) e per titolo la “Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale, in materia di delitti contro l’ambiente” : gli altri 45 firmatari sono tutti deputati del Partito Democratico.
Ermete Realacci
Il 15 maggio 2013 è stata presentata la Proposta di legge n. 957 che ha come primo firmatario l’On. Salvatore Micillo (Movimento 5 Stelle, membro della II Commissione Giustizia) e per titolo le “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale”: gli altri 77 firmatari sono tutti deputati del Movimento 5 Stelle.
Salvatore Micillo
Il 15 novembre 2013 è stata presentata la Proposta di legge n. 1814 che ha come primo firmatario l’On. Serena Pellegrino (Sinistra Ecologia e Libertà) e per titolo “Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente e l’azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento della disciplina riguardante gli illeciti in materia ambientale”: gli altri 3 firmatari (Daniele Farina, Alessandro Zan e Filiberto Zaratti) sono tutti deputati di Sinistra Ecologia e Libertà.
Serena Pellegrino
Il 20 giugno 2013 è iniziato l’esame delle prime 2 proposte di legge da parte della II Commissione Ambiente della Camera, che il 10 dicembre 2013 ha aggiunto la 3° proposta di legge, per arrivare poi a congedare il 16 gennaio 2014 un testo unificato come Proposta di legge 342- 957-1814-A.
La discussione in assemblea è iniziata il 20 gennaio 2014 e si è conclusa il 26 gennaio 2014 con l’approvazione da parte della Camera dei Deputati dell’atto poi trasmesso il girono dopo al Senato come Disegno di legge n. 1345.
Il testo è stato approvato con 386 sì, 4 no e 45 astenuti, passa al Senato: tutti i gruppi hanno votato a favore, tranne Lega e Forza Italia che si sono astenuti.
L’approvazione, come ricorda il WWF, accelera un percorso avviato nel 1998, quando ci fu la prima proposta di introduzione nel codice penale dei “Delitti contro l’ambiente” e “Disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell’ecomafia”.
Attualmente il quadro normativo dei reati ambientali è contenuto nel Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006) che sostanzialmente prevede reati di pericolo astratto, cioè legati al superamento di valori soglia per le sostanze inquinanti, puniti a titolo di contravvenzione.
La Camera dei Deputati ha ora approvato la proposta di legge Micillo-Realacci-Pellegrino che conferma quanto previsto nel Codice dell’Ambiente, aggiungendo però l’art. 416-bis.1. (“Associazione ecomafiosa. Circostanza aggravante”) ed altre fattispecie delittuose da inserire un nuovo Titolo (VI bis) del Codice Penale intitolato “Dei delitti contro l’ambiente“.
Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis) punirebbe con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 5.000 a 150.000 € la compromissione o il deterioramento rilevante delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque o aria), dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
All’art. 452 ter si definisce il concetto di danno ambientale (“Pericolo per la vita o per l’incolumità personale. Circostanze aggravanti”), punito con la reclusione che a seconda delle circostanze va da un minimo di 2 ani ad un massimo di 20 anni e con la multa da un minimo di 20.000 € ad un massimo di ad un massimo di un milione di euro.
All’art. 452 quater si definisce il concetto di disastro ambientale, punito con la reclusione da 4 a 20 anni e la multa da 250.000 € a 2 milioni di euoro.
All’art. 452-quinquies si definisce il concetto di alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette, punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 2.000 a 20.000 €: è concepito come reato di pericolo per cui la pena è aumentata di un terzo quando si verifica l’evento della compromissione o del deterioramento dell’ambiente, mentre in caso di pericolo per la vita o l’incolumità di una specie animale protetta, la pena è aumentata fino alla metà e la multa va da 10.000 a 50.000 €.
All’art. 452-sexies si definiscono le circostanze aggravanti con pena aumentata di un terzo.
All’art. 452-septies si definisce il concetto di traffico di rifiuti, punito con la reclusione che a seconda della circostanze va da un minimo di 1 anno ad un massimo di 8 anni, aumentate di un terzo in caso di “pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento”, nonché fino alla metà in caso di “pericolo concreto per la vita o per l’incolumità delle persone”, e con la multa che va da un minimo di 20.000 € ad un massimo di 750.000 €.
All’art. 452-octies si definisce il concetto di Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare e di abbandono di sorgenti radioattive punito con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 50.000 a 750.000 €: la pena è aumentata di un terzo in caso di “pericolo di rilevante deterioramento”, nonché fino alla metà in caso di “pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone”, e con la multa da 100.000 € ad un milione.
All’art. 452-novies si definisce il concetto di frode in materia ambientale, punita con la reclusione da 2 a 4 anni e la multa da 10.000 a 75.000 €, con aumento di un terzo della pena e della multa da 15.000 a 90.000 € “se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti”.
All’art. 452-decies si definisce il concetto di impedimento al controllo, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
All’art. 452-undecies si definiscono i delitti commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ufficio, puniti con pene aumentate di un terzo rispetto a quelle di tutti i precedenti articoli se il fatto “è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri”.
All’art. 452-duodecies si definiscono i delitti colposi contro l’ambiente, puniti con pene diminuite di un terzo “se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa”.
All’art. 452-terdecies si definiscono le pene accessorie e la confisca: in caso di condanna o patteggiamento sia per i nuovi delitti ambientali, sia per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, è prevista la confisca dei beni e, in caso di impossibilità, quella per equivalente.
All’art. 452-quaterdecies si definiscono la bonifica ed il ripristino dello stato dei luoghi, nonché il caso di inottemperanza alle prescrizioni.
All’art. 452-quinquiesdecies viene prevista la equiparazione dell’autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione.
All’art. 452-sexiesdecies viene previsto il ravvedimento operoso.
Secondo la proposta di legge al libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, all’articolo 499 è premesso l’art. 498-bis che definisce il danneggiamento delle risorse economiche ambientali, punito con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 20.000 a 250.000 €.
La proposta di legge prevede anche le sanzioni pecuniarie in caso di responsabilità delle persone giuridiche, nonché le disposizioni in materia di confisca: prevede altresì una delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni penali introdotte dalla presente legge con la vigente disciplina sanzionatoria.
La proposta di legge disciplina infine la legittimazione all’azione di risarcimento del danno ambientale, che è “promossa dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo”, mentre alle associazioni ambientaliste viene riservata la seguente testuale disposizione: “Le associazioni …, al fine di sollecitare l’esercizio dell’azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l’azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell’articolo 81 del codice di procedura civile”.
La proposta di legge, che passa ora al vaglio del Senato, sembra dunque intenzionata ad affrontare il tema dei danni all’ambiente e alla salute delle comunità coinvolte in maniera efficace, diversamente da quanto previsto, ad esempio, nel cosiddetto decreto “Terra dei Fuochi” tutto incentrato sul delitto di combustione di rifiuti, implicante la flagranza di reato per l’ultimo anello della catena, senza nulla prevedere rispetto alla provenienza dei rifiuti finiti nel ciclo illegale di smaltimento.
È da sottolineare poi l’insistenza che si registra nella proposta di legge sul principio secondo cui “chi inquina paga”, esplicitato nei provvedimenti di confisca e negli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili, così come l’attenzione alla connessione tra danno ambientale e danno alla salute, nel momento in cui i nuovi reati si sostanziano non solo nell’offesa concreta arrecata ma anche nell’esposizione a pericoli per l’incolumità delle comunità che risiedono nei siti inquinati.
A questo proposito va ricordata la particolare difficoltà di dimostrare in tribunale il nesso causa-effetto tra danno all’ambiente e danno alla salute, laddove andrebbe presa in considerazione l’azione inquinante avvenuta anche solo nella consapevolezza di esporre la popolazione semplicemente ad un rischio.
Ermete Realacci, presidente della Commissione ambiente territorio e lavori pubblici, è molto soddisfatto: <<È un risultato storico e atteso da tempo il via libera al testo unificato sui delitti ambientali arrivato oggi dalla Camera, un traguardo al quale lavoro da anni. Con questo importante provvedimento sul rafforzamento dell’azione penale in ambito ambientale, nato a partire da una proposta di legge di cui ero primo firmatario (Realacci A.C. 342) e dalle analoghe proposte dei colleghi Micillo (M5S – A.C. 957) e Pellegrino (Sel – A.C. 1814), si renderà più efficace il contrasto alle illegalità e alle ecomafie, adeguando finalmente il nostro codice penale ai sempre più diffusi reati contro l’ambiente e alla normativa europea in materia (direttiva n. 2008/99/CE). Crimini che, stando al rapporto Ecomafia di Legambiente, fruttano alla malavita organizzata circa 16,7 miliardi l’anno. Tra i punti qualificanti del testo unificato l’introduzione di nuovi reati a partire da quello di disastro ambientale. Introdotti anche i delitti di inquinamento ambientale, traffico di materiale radioattivo e impedimento di controllo, l’aggravante per chi commette reati ambientali in forma associativa e del ravvedimento operoso, le disposizioni per la confisca del profitto generato dal reato ambientale e l’obbligo al ripristino dei luoghi in caso di condanna o patteggiamento. Mi auguro che il testo unificato licenziato oggi dalla Camera venga approvato rapidamente >>
<<Vent’anni di attesa – ha commentato Micillo – vorrei scrivere tanto, ma l’emozione è ancora forte. Grazie a tutti quelli che ci credono, a quelli che non mollano, a quelli che resistono. Le gocce, a volte, diventano oceani>>.
<<L’approvazione del ddl sui reati ambientali è un passaggio importantissimo: se ne parla da 20 anni, ora esiste finalmente un testo che rappresenta un riordino complessivo ed organico della materia e delle sanzioni, predisposte secondo un sistema proporzionale e congruo>> ha detto il neo ministro della Giustizia, Andrea Orlando, fino a pochi giorni fa all’Ambiente, uscendo dall’Aula della Camera, dove ha seguito la discussione e l’approvazione del ddl.
Andrea Orlando
<<Questo testo è il frutto del concorso di tutte le parti politiche ed è stato approvato con una maggioranza più ampia di quella che sostiene il governo. Ho due ragioni per esserne soddisfatto: come neo ministro della Giustizia e come ex ministro dell’Ambiente>>, ha sottolineato Orlando, auspicando ora che <<il testo sia rapidamente approvato dal Senato>>.
Soddisfazione espressa anche da Rossella Muroni, direttore generale di Legambiente: <<Si tratta di una riforma di civiltà indispensabile per il nostro Paese. È un primo passo avanti per colpire con pene adeguate chi specula e guadagna impunemente danneggiando l’ambiente e mettendo a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini. Questo testo – ha continuato Rossella Muroni – pur con alcune modifiche migliorative che speriamo di vedere inserite nel passaggio al Senato, rappresenta un progresso per l’Italia, perché può fornire idonei strumenti legali e penali a chi quotidianamente si impegna per difendere il Paese e i cittadini dai rischi legati ad alcune attività illecite in questo settore. Speriamo che la riforma di civiltà avviata dall’approvazione di questo testo contro i reati ambientali possa continuare anche col rifiuto, da parte della Camera medesima, del Ddl Falanga che riaprirebbe invece i termini dell’ultimo condono edilizio, condannando nuovamente il nostro territorio ad ulteriori devastazioni e pericoli>>.
Rossella Muroni
Secondo un articolo di Salvatore Altiero pubblicato il 27 febbraio 2014 sul “Il Fatto Quotidiano” è però un <<peccato che l’Italia sia il paese in cui si trovi l’inganno già prima di fare la legge. La scorsa settimana infatti è stato approvato l’art. 4 del decreto Destinazione Italia, ebbene, nella sua forma originaria, il testo prevedeva che, nei Siti di interesse nazionale per le bonifiche, i proprietari o i soggetti interessati potessero stipulare con lo Stato accordi di programma per la bonifica o piani di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo. Inizialmente, la critica all’articolo in questione si era focalizzata soprattutto sulla violazione del principio “chi inquina paga” rispetto al finanziamento pubblico delle bonifiche; l’approvazione dell’emendamento Realacci aveva poi “affievolito” questi effetti prevedendo che i finanziamenti fossero indirizzati non alla bonifica ma ai piani di nuova industrializzazione o riconversione produttiva. Bisognerebbe però capire che differenza faccia per il bilancio di un’impresa inquinante accollarsi le spese della bonifica del sito una volta saputo di poter contare su finanziamenti pubblici per nuova produzione; in ogni caso si tratta di rimpinguare le casse di imprese che dovrebbero invece scontare una cattiva gestione dei processi di produzione ai danni dell’ambiente e della salute.
Salvatore Altiero
Tuttavia, ciò che maggiormente viene in rilievo alla luce di quanto in discussione sull’introduzione dei nuovi delitti ambientali nel Codice Penale è che il vero obbiettivo dell’art. 4 del decreto Destinazione Italia, ora legge, è proprio quello di aggirare gli effetti delle nuove norme in discussione; in particolare: l’impossibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione in caso di condanna per i nuovi delitti ambientali, l’inasprimento delle pene, nonché gli obblighi rispetto alle bonifiche e al ripristino dello stato dei luoghi. Il punto 4, art. 4, del Decreto Destinazione Italia prevede infatti che i soggetti interessati possono accedere agli Accordi di Programma anche se responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo purché i fatti che hanno causato l’inquinamento siano antecedenti al 30 aprile 2007; praticamente stiamo parlando della totalità dei fatti inquinanti commessi nei SIN.
Ma non basta: il punto 6 dell’art. 4 del decreto destinazione Italia prevede che «l’attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall’accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l’onere reale per tutti i fatti antecedenti all’accordo medesimo>>.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi